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Document 62013CJ0580

    Coty Germany

    Causa C‑580/13

    Coty Germany GmbH

    contro

    Stadtsparkasse Magdeburg

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)

    «Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale e industriale — Direttiva 2004/48/CE — Articolo 8, paragrafo 3, lettera e) — Vendita di merce oggetto di violazione di un diritto di proprietà intellettuale — Diritto di informazione nel contesto di un procedimento riguardante la violazione di un diritto di proprietà intellettuale — Normativa di uno Stato membro che consente agli istituti di credito di rispondere negativamente ad una richiesta di informazioni relative ad un conto bancario (segreto bancario)»

    Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 luglio 2015

    1. Ravvicinamento delle legislazioni – Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48 – Obbligo per gli Stati membri di garantire, in occasione della trasposizione delle direttive, un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico dell’Unione – Obbligo per le autorità nazionali di non fondarsi su un’interpretazione di tali direttive che entri in conflitto con i suddetti diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto dell’Unione

      (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 52, § 1; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/48)

    2. Ravvicinamento delle legislazioni – Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48 – Diritto d’informazione nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale – Disposizione nazionale che consente, in maniera illimitata ed incondizionata, ad un istituto bancario di opporre il segreto bancario per rifiutarsi di fornire, nell’ambito dei suddetti procedimenti, informazioni relative al nome e all’indirizzo del titolare di un conto – Inammissibilità – Verifica da parte del giudice nazionale dell’esistenza, nel diritto interno interessato, di altri rimedi o mezzi di ricorso che consentano alle autorità giudiziarie competenti di ingiungere che siano fornite le necessarie informazioni

      [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/48, considerando 17 e art. 8, § 1, e § 3, e)]

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 33, 34)

    2.  L’articolo 8, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione nazionale che consenta, in maniera illimitata ed incondizionata, ad un istituto bancario di opporre il segreto bancario per rifiutarsi di fornire, nell’ambito dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della medesima direttiva, informazioni relative al nome e all’indirizzo del titolare di un conto.

      Infatti, tale illimitata ed incondizionata facoltà di eccepire il segreto bancario è tale da impedire che i procedimenti previsti dalla direttiva 2004/48 e le misure adottate dalle autorità nazionali competenti, in particolare quando queste intendono ingiungere la comunicazione delle informazioni necessarie in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, di detta direttiva, possano tener debitamente conto delle caratteristiche specifiche di ciascun diritto di proprietà intellettuale e, ove necessario, del carattere intenzionale o non intenzionale della violazione commessa. Ne consegue che una simile facoltà è atta a comportare una grave violazione, nell’ambito dell’articolo 8 della direttiva 2004/48, dell’esercizio effettivo del diritto fondamentale di proprietà intellettuale, e ciò a vantaggio del diritto delle persone contemplate dall’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, alla tutela dei dati personali che le riguardano, mediante l’obbligo, per un istituto bancario, di rispettare il segreto bancario. Una siffatta disposizione nazionale, considerata isolatamente, è idonea a comportare una violazione grave del diritto fondamentale di ricorso effettivo e, in definitiva, del diritto fondamentale di proprietà intellettuale, di cui beneficiano i titolari di tali diritti, e non rispetta, pertanto, l’esigenza di assicurare un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali al cui bilanciamento procede l’articolo 8 della direttiva 2004/48.

      Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se eventualmente esistano, nel diritto interno interessato, altri mezzi o strumenti di ricorso che consentano alle autorità giudiziarie competenti di ingiungere che siano fornite le necessarie informazioni sull’identità delle persone rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, in funzione delle caratteristiche specifiche di ciascun caso, conformemente al considerando 17 di tale direttiva.

      (v. punti 37‑42, 45 e dispositivo)

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    Causa C‑580/13

    Coty Germany GmbH

    contro

    Stadtsparkasse Magdeburg

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)

    «Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale e industriale — Direttiva 2004/48/CE — Articolo 8, paragrafo 3, lettera e) — Vendita di merce oggetto di violazione di un diritto di proprietà intellettuale — Diritto di informazione nel contesto di un procedimento riguardante la violazione di un diritto di proprietà intellettuale — Normativa di uno Stato membro che consente agli istituti di credito di rispondere negativamente ad una richiesta di informazioni relative ad un conto bancario (segreto bancario)»

    Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 luglio 2015

    1. Ravvicinamento delle legislazioni – Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48 – Obbligo per gli Stati membri di garantire, in occasione della trasposizione delle direttive, un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico dell’Unione – Obbligo per le autorità nazionali di non fondarsi su un’interpretazione di tali direttive che entri in conflitto con i suddetti diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto dell’Unione

      (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 52, § 1; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/48)

    2. Ravvicinamento delle legislazioni – Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48 – Diritto d’informazione nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale – Disposizione nazionale che consente, in maniera illimitata ed incondizionata, ad un istituto bancario di opporre il segreto bancario per rifiutarsi di fornire, nell’ambito dei suddetti procedimenti, informazioni relative al nome e all’indirizzo del titolare di un conto – Inammissibilità – Verifica da parte del giudice nazionale dell’esistenza, nel diritto interno interessato, di altri rimedi o mezzi di ricorso che consentano alle autorità giudiziarie competenti di ingiungere che siano fornite le necessarie informazioni

      [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/48, considerando 17 e art. 8, § 1, e § 3, e)]

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 33, 34)

    2.  L’articolo 8, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione nazionale che consenta, in maniera illimitata ed incondizionata, ad un istituto bancario di opporre il segreto bancario per rifiutarsi di fornire, nell’ambito dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della medesima direttiva, informazioni relative al nome e all’indirizzo del titolare di un conto.

      Infatti, tale illimitata ed incondizionata facoltà di eccepire il segreto bancario è tale da impedire che i procedimenti previsti dalla direttiva 2004/48 e le misure adottate dalle autorità nazionali competenti, in particolare quando queste intendono ingiungere la comunicazione delle informazioni necessarie in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, di detta direttiva, possano tener debitamente conto delle caratteristiche specifiche di ciascun diritto di proprietà intellettuale e, ove necessario, del carattere intenzionale o non intenzionale della violazione commessa. Ne consegue che una simile facoltà è atta a comportare una grave violazione, nell’ambito dell’articolo 8 della direttiva 2004/48, dell’esercizio effettivo del diritto fondamentale di proprietà intellettuale, e ciò a vantaggio del diritto delle persone contemplate dall’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, alla tutela dei dati personali che le riguardano, mediante l’obbligo, per un istituto bancario, di rispettare il segreto bancario. Una siffatta disposizione nazionale, considerata isolatamente, è idonea a comportare una violazione grave del diritto fondamentale di ricorso effettivo e, in definitiva, del diritto fondamentale di proprietà intellettuale, di cui beneficiano i titolari di tali diritti, e non rispetta, pertanto, l’esigenza di assicurare un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali al cui bilanciamento procede l’articolo 8 della direttiva 2004/48.

      Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se eventualmente esistano, nel diritto interno interessato, altri mezzi o strumenti di ricorso che consentano alle autorità giudiziarie competenti di ingiungere che siano fornite le necessarie informazioni sull’identità delle persone rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, in funzione delle caratteristiche specifiche di ciascun caso, conformemente al considerando 17 di tale direttiva.

      (v. punti 37‑42, 45 e dispositivo)

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