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Document 62013CJ0302

    flyLAL-Lithuanian Airlines

    Causa C‑302/13

    flyLAL-Lithuanian Airlines AS

    contro

    Starptautiskā lidosta Rīga VAS

    e

    Air Baltic Corporation AS

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās Tiesas Senāts)

    «Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 31 — Domanda di riconoscimento e di esecuzione di una decisione che dispone provvedimenti provvisori o cautelari — Articolo 1, paragrafo 1 — Ambito di applicazione — Materia civile e commerciale — Nozione — Domanda di risarcimento del danno derivante da asserite violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione europea — Riduzioni sulle tasse aeroportuali — Articolo 22, punto 2 — Competenze esclusive — Nozione — Controversia in materia di società e di persone giuridiche — Decisione di concedere le riduzioni — Articolo 34, punto 1 — Motivi di rifiuto del riconoscimento — Ordine pubblico dello Stato richiesto»

    Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 ottobre 2014

    1. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Ambito di applicazione – Materia civile e commerciale – Nozione – Azione diretta a ottenere il risarcimento del danno derivante da asserite violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione – Inclusione

      (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 1, § 1)

    2. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenze esclusive – Controversie in materia di società e di persone giuridiche – Competenza dei giudici dello Stato membro della sede – Portata – Azione diretta a ottenere il risarcimento del danno derivante da asserite violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione – Esclusione

      (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 22, punto 2)

    3. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Motivi di diniego – Violazione dell’ordine pubblico dello Stato richiesto – Nozione – Modalità di determinazione dell’importo delle somme sulle quali vertono i provvedimenti provvisori e cautelari adottati – Esclusione in caso di motivazione sufficiente – Mera deduzione di conseguenze economiche gravi – Esclusione

      (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 34, punto 1)

    1.  L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante da asserite violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione è sussumibile nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale disposizione, e ricade conseguentemente nell’ambito di applicazione di detto regolamento.

      (v. punto 38, dispositivo 1)

    2.  L’articolo 22, punto 2, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante da asserite violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione non configura un procedimento avente ad oggetto la validità delle decisioni degli organi di società ai sensi di detta disposizione.

      (v. punto 42, dispositivo 2)

    3.  L’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che né le modalità di determinazione dell’ammontare delle somme sulle quali vertono i provvedimenti provvisori e cautelari disposti mediante una decisione di cui sono chiesti il riconoscimento e l’esecuzione – qualora sia possibile seguire i passaggi del ragionamento che ha condotto alla determinazione dell’ammontare di dette somme e benché inoltre fossero disponibili mezzi di ricorso per contestare tali modalità di calcolo, che sono stati esperiti –, né la mera invocazione di gravi conseguenze economiche configurano motivi atti a dimostrare la violazione dell’ordine pubblico dello Stato membro richiesto, tali da consentire di negare il riconoscimento e l’esecuzione, in tale Stato membro, di una simile decisione pronunciata in un altro Stato membro.

      Infatti, la portata dell’obbligo di motivazione può variare a seconda della natura della decisione giudiziaria di cui trattasi e dev’essere analizzata, in relazione al procedimento considerato nel suo complesso e sulla base dell’insieme delle circostanze pertinenti, tenendo conto delle garanzie procedurali da cui tale decisione è contornata, al fine di verificare se queste ultime garantiscano agli interessati la possibilità di proporre ricorso contro detta decisione in maniera utile ed effettiva.

      Inoltre, la nozione di «ordine pubblico», ai sensi dell’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, mira a proteggere interessi giuridici espressi attraverso una norma di diritto e non interessi puramente economici.

      (v. punti 52, 56, 59, dispositivo 3)

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    Causa C‑302/13

    flyLAL-Lithuanian Airlines AS

    contro

    Starptautiskā lidosta Rīga VAS

    e

    Air Baltic Corporation AS

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās Tiesas Senāts)

    «Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 31 — Domanda di riconoscimento e di esecuzione di una decisione che dispone provvedimenti provvisori o cautelari — Articolo 1, paragrafo 1 — Ambito di applicazione — Materia civile e commerciale — Nozione — Domanda di risarcimento del danno derivante da asserite violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione europea — Riduzioni sulle tasse aeroportuali — Articolo 22, punto 2 — Competenze esclusive — Nozione — Controversia in materia di società e di persone giuridiche — Decisione di concedere le riduzioni — Articolo 34, punto 1 — Motivi di rifiuto del riconoscimento — Ordine pubblico dello Stato richiesto»

    Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 ottobre 2014

    1. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Ambito di applicazione — Materia civile e commerciale — Nozione — Azione diretta a ottenere il risarcimento del danno derivante da asserite violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione — Inclusione

      (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 1, § 1)

    2. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze esclusive — Controversie in materia di società e di persone giuridiche — Competenza dei giudici dello Stato membro della sede — Portata — Azione diretta a ottenere il risarcimento del danno derivante da asserite violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione — Esclusione

      (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 22, punto 2)

    3. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni — Motivi di diniego — Violazione dell’ordine pubblico dello Stato richiesto — Nozione — Modalità di determinazione dell’importo delle somme sulle quali vertono i provvedimenti provvisori e cautelari adottati — Esclusione in caso di motivazione sufficiente — Mera deduzione di conseguenze economiche gravi — Esclusione

      (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 34, punto 1)

    1.  L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante da asserite violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione è sussumibile nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale disposizione, e ricade conseguentemente nell’ambito di applicazione di detto regolamento.

      (v. punto 38, dispositivo 1)

    2.  L’articolo 22, punto 2, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante da asserite violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione non configura un procedimento avente ad oggetto la validità delle decisioni degli organi di società ai sensi di detta disposizione.

      (v. punto 42, dispositivo 2)

    3.  L’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che né le modalità di determinazione dell’ammontare delle somme sulle quali vertono i provvedimenti provvisori e cautelari disposti mediante una decisione di cui sono chiesti il riconoscimento e l’esecuzione – qualora sia possibile seguire i passaggi del ragionamento che ha condotto alla determinazione dell’ammontare di dette somme e benché inoltre fossero disponibili mezzi di ricorso per contestare tali modalità di calcolo, che sono stati esperiti –, né la mera invocazione di gravi conseguenze economiche configurano motivi atti a dimostrare la violazione dell’ordine pubblico dello Stato membro richiesto, tali da consentire di negare il riconoscimento e l’esecuzione, in tale Stato membro, di una simile decisione pronunciata in un altro Stato membro.

      Infatti, la portata dell’obbligo di motivazione può variare a seconda della natura della decisione giudiziaria di cui trattasi e dev’essere analizzata, in relazione al procedimento considerato nel suo complesso e sulla base dell’insieme delle circostanze pertinenti, tenendo conto delle garanzie procedurali da cui tale decisione è contornata, al fine di verificare se queste ultime garantiscano agli interessati la possibilità di proporre ricorso contro detta decisione in maniera utile ed effettiva.

      Inoltre, la nozione di «ordine pubblico», ai sensi dell’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, mira a proteggere interessi giuridici espressi attraverso una norma di diritto e non interessi puramente economici.

      (v. punti 52, 56, 59, dispositivo 3)

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