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Document 62013CJ0065

    Parlamento / Commissione

    Causa C‑65/13

    Parlamento europeo

    contro

    Commissione europea

    «Ricorso di annullamento — Regolamento (UE) n. 492/2011 — Decisione di esecuzione 2012/733/UE — Rete EURES — Potere d’esecuzione della Commissione europea — Portata — Articolo 291, paragrafo 2, TFUE»

    Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 ottobre 2014

    Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere di esecuzione conferito alla Commissione per l’adozione di atti di esecuzione – Limiti – Valutazione in funzione degli obiettivi generali dell’atto legislativo in causa nonché della necessità o dell’utilità delle disposizioni dell’atto di esecuzione adottato – Adozione della decisione 2012/733 – Superamento dei limiti del potere di esecuzione conferito alla Commissione – Insussistenza

    (Art. 291, § 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 492/2011, artt. 11, § 1, comma 2, 12, 13, 21, 29 e 38; decisione della Commissione 2012/733)

    Quando alla Commissione è conferito un potere di esecuzione sulla base dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, quest’ultima è chiamata a precisare il contenuto di un atto legislativo al fine di garantire la sua attuazione a condizioni uniformi in tutti gli Stati membri. Ciò avviene qualora le disposizioni dell’atto di esecuzione che essa adotta, da un lato, rispettino gli obiettivi generali essenziali perseguiti dall’atto legislativo e, dall’altro, siano necessarie o utili per l’attuazione di quest’ultimo senza integrarlo né modificarlo.

    Tali condizioni sono soddisfatte dalla decisione di esecuzione 2012/733, che attua il regolamento n. 492/2011 per quanto riguarda la compensazione delle domande e delle offerte di lavoro e la ricostituzione della rete EURES, la quale si fonda sul potere di esecuzione conferito alla Commissione dall’articolo 38 del regolamento n. 492/2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione. Infatti, da un lato, la decisione 2012/733 rispetta l’obiettivo generale essenziale del capo II del regolamento n. 492/2011 di mettere i lavoratori in grado di rispondere ad offerte concrete di lavoro provenienti da altre regioni dell’Unione assicurando in generale una migliore trasparenza del mercato del lavoro, in quanto, come risulta dal considerando 4 e dall’articolo 2 di tale decisione, quest’ultima mira, come il regolamento n. 492/2011, a facilitare la mobilità geografica transfrontaliera dei lavoratori, promuovendo, nell’ambito di un’azione comune, segnatamente EURES, la trasparenza e lo scambio di informazioni sui mercati del lavoro europei.

    Dall’altro lato, posto che l’articolo 38 del regolamento n. 492/2011 dev’essere interpretato alla luce dell’articolo 291 TFUE, il riferimento alle misure necessarie, compiuto da tale articolo 38, si rapporta alla necessità di garantire l’attuazione di detto regolamento a condizioni uniformi in tutti gli Stati membri, senza con ciò influenzare la portata del potere di esecuzione di cui dispone la Commissione ai sensi del quadro normativo stabilito dal capo II del medesimo regolamento. A tal riguardo, considerato il fatto che EURES non è stata istituita dal regolamento n. 492/2011, quest’ultimo, ed in particolare il suo articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, attribuisce alla Commissione il potere di redigere norme di funzionamento di un’azione comune tra la Commissione e gli Stati membri in materia di compensazione tra le domande e le offerte di lavoro nell’Unione e del conseguente collocamento dei lavoratori. L’istituzione di un consiglio di amministrazione di EURES e l’attribuzione allo stesso di un ruolo consultivo mediante la decisione 2012/733 non integrano né modificano il quadro normativo previsto dal regolamento n. 492/2011, in quanto mirano soltanto ad assicurare il funzionamento efficace dell’azione comune prevista da tale regolamento senza interferire con le competenze del comitato consultivo o del comitato tecnico istituiti, rispettivamente, dagli articoli 21 e 29 di detto regolamento. Allo stesso modo, non si può ritenere che, per il semplice fatto di avere previsto la futura adozione della Carta EURES, la Commissione abbia ecceduto il suo potere di esecuzione. Infatti, l’articolo 10 della predetta decisione non integra né modifica il quadro normativo stabilito dal regolamento in parola, in quanto tale disposizione e l’azione da essa annunciata mirano unicamente a facilitare lo scambio di informazioni all’interno di EURES, come previsto dagli articoli 12 e 13 di tale regolamento, e a promuoverne l’efficace funzionamento.

    (v. punti 40, 43, 46, 50, 52, 60, 87, 92)

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    Causa C‑65/13

    Parlamento europeo

    contro

    Commissione europea

    «Ricorso di annullamento — Regolamento (UE) n. 492/2011 — Decisione di esecuzione 2012/733/UE — Rete EURES — Potere d’esecuzione della Commissione europea — Portata — Articolo 291, paragrafo 2, TFUE»

    Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 ottobre 2014

    Istituzioni dell’Unione europea — Esercizio delle competenze — Potere di esecuzione conferito alla Commissione per l’adozione di atti di esecuzione — Limiti — Valutazione in funzione degli obiettivi generali dell’atto legislativo in causa nonché della necessità o dell’utilità delle disposizioni dell’atto di esecuzione adottato — Adozione della decisione 2012/733 — Superamento dei limiti del potere di esecuzione conferito alla Commissione — Insussistenza

    (Art. 291, § 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 492/2011, artt. 11, § 1, comma 2, 12, 13, 21, 29 e 38; decisione della Commissione 2012/733)

    Quando alla Commissione è conferito un potere di esecuzione sulla base dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, quest’ultima è chiamata a precisare il contenuto di un atto legislativo al fine di garantire la sua attuazione a condizioni uniformi in tutti gli Stati membri. Ciò avviene qualora le disposizioni dell’atto di esecuzione che essa adotta, da un lato, rispettino gli obiettivi generali essenziali perseguiti dall’atto legislativo e, dall’altro, siano necessarie o utili per l’attuazione di quest’ultimo senza integrarlo né modificarlo.

    Tali condizioni sono soddisfatte dalla decisione di esecuzione 2012/733, che attua il regolamento n. 492/2011 per quanto riguarda la compensazione delle domande e delle offerte di lavoro e la ricostituzione della rete EURES, la quale si fonda sul potere di esecuzione conferito alla Commissione dall’articolo 38 del regolamento n. 492/2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione. Infatti, da un lato, la decisione 2012/733 rispetta l’obiettivo generale essenziale del capo II del regolamento n. 492/2011 di mettere i lavoratori in grado di rispondere ad offerte concrete di lavoro provenienti da altre regioni dell’Unione assicurando in generale una migliore trasparenza del mercato del lavoro, in quanto, come risulta dal considerando 4 e dall’articolo 2 di tale decisione, quest’ultima mira, come il regolamento n. 492/2011, a facilitare la mobilità geografica transfrontaliera dei lavoratori, promuovendo, nell’ambito di un’azione comune, segnatamente EURES, la trasparenza e lo scambio di informazioni sui mercati del lavoro europei.

    Dall’altro lato, posto che l’articolo 38 del regolamento n. 492/2011 dev’essere interpretato alla luce dell’articolo 291 TFUE, il riferimento alle misure necessarie, compiuto da tale articolo 38, si rapporta alla necessità di garantire l’attuazione di detto regolamento a condizioni uniformi in tutti gli Stati membri, senza con ciò influenzare la portata del potere di esecuzione di cui dispone la Commissione ai sensi del quadro normativo stabilito dal capo II del medesimo regolamento. A tal riguardo, considerato il fatto che EURES non è stata istituita dal regolamento n. 492/2011, quest’ultimo, ed in particolare il suo articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, attribuisce alla Commissione il potere di redigere norme di funzionamento di un’azione comune tra la Commissione e gli Stati membri in materia di compensazione tra le domande e le offerte di lavoro nell’Unione e del conseguente collocamento dei lavoratori. L’istituzione di un consiglio di amministrazione di EURES e l’attribuzione allo stesso di un ruolo consultivo mediante la decisione 2012/733 non integrano né modificano il quadro normativo previsto dal regolamento n. 492/2011, in quanto mirano soltanto ad assicurare il funzionamento efficace dell’azione comune prevista da tale regolamento senza interferire con le competenze del comitato consultivo o del comitato tecnico istituiti, rispettivamente, dagli articoli 21 e 29 di detto regolamento. Allo stesso modo, non si può ritenere che, per il semplice fatto di avere previsto la futura adozione della Carta EURES, la Commissione abbia ecceduto il suo potere di esecuzione. Infatti, l’articolo 10 della predetta decisione non integra né modifica il quadro normativo stabilito dal regolamento in parola, in quanto tale disposizione e l’azione da essa annunciata mirano unicamente a facilitare lo scambio di informazioni all’interno di EURES, come previsto dagli articoli 12 e 13 di tale regolamento, e a promuoverne l’efficace funzionamento.

    (v. punti 40, 43, 46, 50, 52, 60, 87, 92)

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