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Document 62012CJ0528

    Massime della sentenza

    Causa C‑528/12

    Mömax Logistik GmbH

    contro

    Bundesamt für Justiz

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Bonn)

    «Rinvio pregiudiziale — Diritto delle imprese — Direttiva 78/660/CEE — Pubblicità dei conti annuali consolidati di taluni tipi di società — Applicazione delle norme di pubblicità di tali conti alle società soggette alla legislazione di uno Stato membro e appartenenti a un gruppo la cui società madre è soggetta alla legislazione di un altro Stato membro»

    Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 febbraio 2014

    1. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Competenza del giudice nazionale – Accertamento e valutazione dei fatti di causa – Necessità di una questione pregiudiziale e pertinenza delle questioni sollevate – Valutazione da parte del giudice nazionale – Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile – Questioni prive di relazione con l’oggetto del procedimento principale

      (Art. 267 TFUE)

    2. Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Società – Direttiva 78/660 – Conti annuali di taluni tipi di società – Normativa nazionale che esonera dalle norme sulla pubblicità relative ai conti annuali le sole società figlie soggette alla legislazione di tale Stato membro e appartenenti ad un gruppo la cui società madre è soggetta alla legislazione del medesimo Stato membro – Inammissibilità

      (Direttiva del Consiglio 78/660, art. 57)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 17, 18)

    2.  L’articolo 57 della quarta direttiva 78/660, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro la quale esoneri un’impresa figlia soggetta alla legislazione di tale Stato dagli obblighi posti dalle disposizioni di detta direttiva concernenti il contenuto, il controllo nonché la pubblicità dei conti annuali soltanto nel caso in cui anche l’impresa madre sia soggetta alla legislazione di detto Stato.

      Infatti, impiegando i termini «legislazione di uno Stato membro», l’articolo 57, lettera a), della direttiva 78/660 indica in modo inequivocabile che, ai fini dell’applicazione dell’esenzione prevista dal medesimo articolo, l’impresa madre può essere regolata dal diritto di qualunque Stato membro dell’Unione e non unicamente da quello dell’impresa figlia che intende avvalersi dell’esenzione di cui trattasi. Tale interpretazione dei termini in esame è confermata dal fatto che, a differenza di detta menzione concernente l’impresa madre, la frase introduttiva del citato articolo 57 indica che gli Stati membri possono esonerare le società figlie soggette «alla loro legislazione nazionale».

      Inoltre, laddove uno Stato membro abbia optato per siffatta esenzione, esso non può introdurre, nell’ambito delle condizioni di applicazione di detta esenzione, una disparità di trattamento tra le imprese madri stabilite in tale Stato e le imprese madri stabilite in un altro Stato membro.

      (v. punti 25‑27, 30 e dispositivo)

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    Causa C‑528/12

    Mömax Logistik GmbH

    contro

    Bundesamt für Justiz

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Bonn)

    «Rinvio pregiudiziale — Diritto delle imprese — Direttiva 78/660/CEE — Pubblicità dei conti annuali consolidati di taluni tipi di società — Applicazione delle norme di pubblicità di tali conti alle società soggette alla legislazione di uno Stato membro e appartenenti a un gruppo la cui società madre è soggetta alla legislazione di un altro Stato membro»

    Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 febbraio 2014

    1. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Competenza del giudice nazionale — Accertamento e valutazione dei fatti di causa — Necessità di una questione pregiudiziale e pertinenza delle questioni sollevate — Valutazione da parte del giudice nazionale — Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile — Questioni prive di relazione con l’oggetto del procedimento principale

      (Art. 267 TFUE)

    2. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Società — Direttiva 78/660 — Conti annuali di taluni tipi di società — Normativa nazionale che esonera dalle norme sulla pubblicità relative ai conti annuali le sole società figlie soggette alla legislazione di tale Stato membro e appartenenti ad un gruppo la cui società madre è soggetta alla legislazione del medesimo Stato membro — Inammissibilità

      (Direttiva del Consiglio 78/660, art. 57)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 17, 18)

    2.  L’articolo 57 della quarta direttiva 78/660, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro la quale esoneri un’impresa figlia soggetta alla legislazione di tale Stato dagli obblighi posti dalle disposizioni di detta direttiva concernenti il contenuto, il controllo nonché la pubblicità dei conti annuali soltanto nel caso in cui anche l’impresa madre sia soggetta alla legislazione di detto Stato.

      Infatti, impiegando i termini «legislazione di uno Stato membro», l’articolo 57, lettera a), della direttiva 78/660 indica in modo inequivocabile che, ai fini dell’applicazione dell’esenzione prevista dal medesimo articolo, l’impresa madre può essere regolata dal diritto di qualunque Stato membro dell’Unione e non unicamente da quello dell’impresa figlia che intende avvalersi dell’esenzione di cui trattasi. Tale interpretazione dei termini in esame è confermata dal fatto che, a differenza di detta menzione concernente l’impresa madre, la frase introduttiva del citato articolo 57 indica che gli Stati membri possono esonerare le società figlie soggette «alla loro legislazione nazionale».

      Inoltre, laddove uno Stato membro abbia optato per siffatta esenzione, esso non può introdurre, nell’ambito delle condizioni di applicazione di detta esenzione, una disparità di trattamento tra le imprese madri stabilite in tale Stato e le imprese madri stabilite in un altro Stato membro.

      (v. punti 25‑27, 30 e dispositivo)

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