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Document 62012CJ0274

Massime della sentenza

Court reports – general

Causa C‑274/12 P

Telefónica SA

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Ricorso di annullamento — Articolo 263, quarto comma, TFUE Diritto di ricorso — Legittimazione ad agire — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano individualmente — Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione — Decisione che dichiara un regime di aiuti di Stato incompatibile con il mercato comune — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2013

  1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari che comportano o meno misure di esecuzione – Nozione – Ricorsi giurisdizionali previsti contro tali atti – Presupposti per il ricorso al rimedio dell’eccezione di illegittimità o del rinvio pregiudiziale per accertamento di validità

    (Art. 19 TUE, Artt. 263, quarto comma, TFUE, 267 TFUE, 277 TFUE e 288, quarto comma, TFUE)

  2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari che comportano misure di esecuzione – Decisione della Commissione che dichiara un regime di aiuti di settore incompatibile con il mercato comune – Irricevibilità del ricorso introdotto dinanzi al giudice dell’Unione – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di avvalersi dei rimedi interni per contestare tali misure

    (Artt. 19 TUE, Artt. 263, quarto comma, TFUE, 267 TFUE e 288, quarto comma, TFUE)

  3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale di un atto di carattere generale – Presupposti – Decisione della Commissione che vieta un regime di aiuti settoriale – Insufficienza del mero criterio dell’appartenenza di un’impresa al settore di cui trattasi per essere individualmente interessata da una siffatta decisione

    (Art. 263, quarto comma, TFUE)

  4. Diritti fondamentali – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Controllo della legittimità degli atti dell’Unione – Modalità – Tutela di tale diritto da parte del giudice dell’Unione o da parte dei giudici nazionali a seconda della natura giuridica dell’atto impugnato – Possibilità di utilizzo di un ricorso di annullamento o di un rinvio pregiudiziale per accertamento di validità

    (Art. 19 TUE, Artt. 263, quarto comma, TFUE, 267 TFUE e 277 TFUE)

  1.  La nozione di atti regolamentari che non comportano alcuna misura di esecuzione, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, deve essere interpretata alla luce dell’obiettivo di detta disposizione consistente, come emerge dalla sua genesi, nell’evitare che un singolo sia costretto a violare la legge per poter accedere al giudice. Orbene, qualora un atto regolamentare produca direttamente effetti sulla situazione giuridica di una persona fisica o giuridica senza richiedere misure di esecuzione, quest’ultima rischierebbe di essere privata di tutela giurisdizionale effettiva se non disponesse di un rimedio diretto dinanzi al giudice dell’Unione al fine di contestare la legittimità di detto atto regolamentare.

    A tal riguardo, in primo luogo, laddove un atto regolamentare comporti misure di esecuzione, il sindacato giurisdizionale sul rispetto dell’ordinamento giuridico dell’Unione è garantito indipendentemente dalla questione se tali misure provengano dall’Unione o dagli Stati membri. Le persone fisiche o giuridiche che non possono, in considerazione dei requisiti di ricevibilità previsti dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, impugnare direttamente dinanzi al giudice dell’Unione un atto regolamentare dell’Unione sono tutelate contro l’applicazione, nei loro confronti, di un atto di tal genere dalla possibilità di impugnare le misure di esecuzione che l’atto medesimo comporta. Qualora l’attuazione di tali atti spetti alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell’Unione, le persone fisiche o giuridiche possono proporre ricorso diretto dinanzi al giudice dell’Unione contro le misure di attuazione, alle condizioni stabilite all’articolo 263, quarto comma, TFUE e dedurre, a sostegno del ricorso, l’illegittimità dell’atto di base in questione, ai sensi dell’articolo 277 TFUE. Laddove detta attuazione spetti agli Stati membri, esse possono far valere l’invalidità dell’atto dell’Unione in questione dinanzi ai giudici nazionali e sollecitare questi ultimi a interpellare la Corte al riguardo mediante la proposizione di questioni pregiudiziali ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

    In secondo luogo, nella valutazione della questione se un atto regolamentare comporti misure di esecuzione, occorre far riferimento alla posizione della persona che invochi il diritto di ricorso ex articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE. Resta quindi irrilevante la questione se l’atto di cui trattasi comporti misure di esecuzione nei confronti di altri singoli.

    In terzo luogo, al fine di verificare se l’atto impugnato comporti misure di esecuzione, occorre far esclusivo riferimento all’oggetto del ricorso e, nel caso in cui il ricorrente chieda solamente l’annullamento parziale di un atto, sono soltanto le misure di esecuzione che tale capo dell’atto eventualmente comporti a dover essere, all’occorrenza, prese in considerazione.

    (v. punti 27‑31, 56‑58)

  2.  Una decisione della Commissione che dichiari l’incompatibilità parziale di un regime di aiuti di Stato con il mercato comune comporta misure di esecuzione che possono essere contestate dinanzi ai giudici nazionali qualora sia rivolta unicamente allo Stato membro in questione e non definisca le conseguenze specifiche che essa produce nei confronti dei singoli contribuenti, conseguenze che si materializzeranno in atti amministrativi impugnabili. Ne consegue che un’impresa interessata da siffatta decisione e che non può, in considerazione dei requisiti di ricevibilità di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, impugnare direttamente tale decisione dinanzi al giudice dell’Unione, può far valere, tuttavia, l’invalidità della decisione stessa dinanzi ai giudici nazionali sollecitandoli ad interrogare la Corte, in applicazione dell’articolo 267 TFUE, per mezzo di questioni pregiudiziali, in particolare impugnando, dinanzi ai giudici medesimi, l’atto amministrativo recante diniego di un beneficio a suo favore ai sensi del regime di cui trattasi.

    (v. punti 34‑36, 58, 59)

  3.  I soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono affermare di essere individualmente interessati, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, prima parte di frase, TFUE, solamente qualora la decisione stessa li riguardi a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a qualsiasi altro soggetto e, quindi, li distingua in modo analogo ai destinatari. La possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che questi soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da questo provvedimento, qualora risulti che tale applicazione sia effettuata in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto medesimo. In tali circostanze, un’impresa non può, in linea di principio, impugnare una decisione della Commissione che vieti un regime di aiuti se è interessata da tale decisione solo a causa della sua appartenenza al settore di cui trattasi e del suo status di beneficiario potenziale di tale regime.

    (v. punti 46, 47, 49)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 56, 57, 59)

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Causa C‑274/12 P

Telefónica SA

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Ricorso di annullamento — Articolo 263, quarto comma, TFUE Diritto di ricorso — Legittimazione ad agire — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano individualmente — Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione — Decisione che dichiara un regime di aiuti di Stato incompatibile con il mercato comune — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2013

  1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti regolamentari che comportano o meno misure di esecuzione — Nozione — Ricorsi giurisdizionali previsti contro tali atti — Presupposti per il ricorso al rimedio dell’eccezione di illegittimità o del rinvio pregiudiziale per accertamento di validità

    (Art. 19 TUE, Artt. 263, quarto comma, TFUE, 267 TFUE, 277 TFUE e 288, quarto comma, TFUE)

  2. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti regolamentari che comportano misure di esecuzione — Decisione della Commissione che dichiara un regime di aiuti di settore incompatibile con il mercato comune — Irricevibilità del ricorso introdotto dinanzi al giudice dell’Unione — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Obbligo di avvalersi dei rimedi interni per contestare tali misure

    (Artt. 19 TUE, Artt. 263, quarto comma, TFUE, 267 TFUE e 288, quarto comma, TFUE)

  3. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Incidenza individuale di un atto di carattere generale — Presupposti — Decisione della Commissione che vieta un regime di aiuti settoriale — Insufficienza del mero criterio dell’appartenenza di un’impresa al settore di cui trattasi per essere individualmente interessata da una siffatta decisione

    (Art. 263, quarto comma, TFUE)

  4. Diritti fondamentali — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Controllo della legittimità degli atti dell’Unione — Modalità — Tutela di tale diritto da parte del giudice dell’Unione o da parte dei giudici nazionali a seconda della natura giuridica dell’atto impugnato — Possibilità di utilizzo di un ricorso di annullamento o di un rinvio pregiudiziale per accertamento di validità

    (Art. 19 TUE, Artt. 263, quarto comma, TFUE, 267 TFUE e 277 TFUE)

  1.  La nozione di atti regolamentari che non comportano alcuna misura di esecuzione, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, deve essere interpretata alla luce dell’obiettivo di detta disposizione consistente, come emerge dalla sua genesi, nell’evitare che un singolo sia costretto a violare la legge per poter accedere al giudice. Orbene, qualora un atto regolamentare produca direttamente effetti sulla situazione giuridica di una persona fisica o giuridica senza richiedere misure di esecuzione, quest’ultima rischierebbe di essere privata di tutela giurisdizionale effettiva se non disponesse di un rimedio diretto dinanzi al giudice dell’Unione al fine di contestare la legittimità di detto atto regolamentare.

    A tal riguardo, in primo luogo, laddove un atto regolamentare comporti misure di esecuzione, il sindacato giurisdizionale sul rispetto dell’ordinamento giuridico dell’Unione è garantito indipendentemente dalla questione se tali misure provengano dall’Unione o dagli Stati membri. Le persone fisiche o giuridiche che non possono, in considerazione dei requisiti di ricevibilità previsti dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, impugnare direttamente dinanzi al giudice dell’Unione un atto regolamentare dell’Unione sono tutelate contro l’applicazione, nei loro confronti, di un atto di tal genere dalla possibilità di impugnare le misure di esecuzione che l’atto medesimo comporta. Qualora l’attuazione di tali atti spetti alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell’Unione, le persone fisiche o giuridiche possono proporre ricorso diretto dinanzi al giudice dell’Unione contro le misure di attuazione, alle condizioni stabilite all’articolo 263, quarto comma, TFUE e dedurre, a sostegno del ricorso, l’illegittimità dell’atto di base in questione, ai sensi dell’articolo 277 TFUE. Laddove detta attuazione spetti agli Stati membri, esse possono far valere l’invalidità dell’atto dell’Unione in questione dinanzi ai giudici nazionali e sollecitare questi ultimi a interpellare la Corte al riguardo mediante la proposizione di questioni pregiudiziali ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

    In secondo luogo, nella valutazione della questione se un atto regolamentare comporti misure di esecuzione, occorre far riferimento alla posizione della persona che invochi il diritto di ricorso ex articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE. Resta quindi irrilevante la questione se l’atto di cui trattasi comporti misure di esecuzione nei confronti di altri singoli.

    In terzo luogo, al fine di verificare se l’atto impugnato comporti misure di esecuzione, occorre far esclusivo riferimento all’oggetto del ricorso e, nel caso in cui il ricorrente chieda solamente l’annullamento parziale di un atto, sono soltanto le misure di esecuzione che tale capo dell’atto eventualmente comporti a dover essere, all’occorrenza, prese in considerazione.

    (v. punti 27‑31, 56‑58)

  2.  Una decisione della Commissione che dichiari l’incompatibilità parziale di un regime di aiuti di Stato con il mercato comune comporta misure di esecuzione che possono essere contestate dinanzi ai giudici nazionali qualora sia rivolta unicamente allo Stato membro in questione e non definisca le conseguenze specifiche che essa produce nei confronti dei singoli contribuenti, conseguenze che si materializzeranno in atti amministrativi impugnabili. Ne consegue che un’impresa interessata da siffatta decisione e che non può, in considerazione dei requisiti di ricevibilità di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, impugnare direttamente tale decisione dinanzi al giudice dell’Unione, può far valere, tuttavia, l’invalidità della decisione stessa dinanzi ai giudici nazionali sollecitandoli ad interrogare la Corte, in applicazione dell’articolo 267 TFUE, per mezzo di questioni pregiudiziali, in particolare impugnando, dinanzi ai giudici medesimi, l’atto amministrativo recante diniego di un beneficio a suo favore ai sensi del regime di cui trattasi.

    (v. punti 34‑36, 58, 59)

  3.  I soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono affermare di essere individualmente interessati, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, prima parte di frase, TFUE, solamente qualora la decisione stessa li riguardi a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a qualsiasi altro soggetto e, quindi, li distingua in modo analogo ai destinatari. La possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che questi soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da questo provvedimento, qualora risulti che tale applicazione sia effettuata in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto medesimo. In tali circostanze, un’impresa non può, in linea di principio, impugnare una decisione della Commissione che vieti un regime di aiuti se è interessata da tale decisione solo a causa della sua appartenenza al settore di cui trattasi e del suo status di beneficiario potenziale di tale regime.

    (v. punti 46, 47, 49)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 56, 57, 59)

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