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Document 62012CJ0133

    Massime della sentenza

    Causa C‑133/12 P

    Stichting Woonlinie e altri

    contro

    Commissione europea

    «Impugnazione — Aiuti di Stato — Regimi di aiuti concessi in favore delle società di edilizia residenziale sociale — Decisione di compatibilità — Impegni assunti dalle autorità nazionali per conformarsi al diritto dell’Unione — Articolo 263, quarto comma, TFUE — Ricorso di annullamento — Presupposti per la ricevibilità — Interesse ad agire — Legittimazione ad agire — Beneficiari individualmente e direttamente interessati — Nozione di “cerchia chiusa”»

    Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 febbraio 2014

    1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Motivi di irricevibilità di ordine pubblico – Obbligo di verifica da parte del Tribunale dell’esistenza di un atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE

      (Art. 263, quarto comma, TFUE)

    2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari che non comportano misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Nozione – Decisione della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno talune modifiche apportate ad un regime di aiuti esistente relativo al sistema generale di finanziamento delle società di edilizia residenziale – Attuazione degli impegni da parte della normativa nazionale – Esclusione

      (Art. 263, quarto comma, TFUE)

    3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno talune modifiche apportate ad un regime di aiuti esistente relativo al sistema generale di finanziamento delle società di edilizia residenziale – Ricorso proposto da un’impresa identificabile al momento dell’adozione della decisione e appartenente a una cerchia ristretta di operatori economici – Ricevibilità

      (Art. 263, quarto comma, TFUE)

    4. Impugnazione – Impugnazione giudicata fondata – Decisione sul merito della controversia da parte del giudice dell’impugnazione – Causa matura per la decisione – Insussistenza – Controllo definitivo della ricevibilità del ricorso da parte del giudice dell’impugnazione

      (Statuto della Corte di giustizia, art. 61)

    5. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Decisione della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno talune modifiche apportate ad un regime di aiuti esistente relativo al sistema generale di finanziamento delle società di edilizia residenziale – Procedimento di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 – Misure recepite dal diritto nazionale – Ricorso proposto da un’impresa beneficiaria del regime di aiuti esistente – Ricevibilità

      (Artt. 108, § 1, TFUE e 263, quarto comma, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 19, § 1)

    6. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso di una società beneficiaria di un aiuto di Stato esistente diretto contro la decisione della Commissione che lo dichiara compatibile con il mercato interno purché siano rispettate determinate misure opportune – Presupposti – Ricorso atto a procurare un beneficio alla parte che l’ha proposto – Ricevibilità

      (Art. 263, quarto comma, TFUE)

    1.  Giacché il criterio che subordina la ricevibilità di un ricorso d’annullamento proposto da una persona fisica o giuridica avverso una decisione di cui non è destinataria ai presupposti fissati all’articolo 263, quarto comma, TFUE costituisce un motivo di irricevibilità di ordine pubblico che i giudici dell’Unione sono tenuti ad esaminare in qualsiasi momento, anche d’ufficio, il Tribunale non può limitarsi ad esaminare il presupposto dell’incidenza individuale sui ricorrenti per dichiarare irricevibile il loro ricorso, ai sensi della seconda parte di frase dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Esso è tenuto a procedere all’analisi di tale ricorso anche alla luce dei presupposti, meno restrittivi, previsti dalla terza parte di frase dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, il cui esame non è minimamente pregiudicato dall’accertamento dell’assenza di incidenza individuale.

      Omettendo di procedere a una tale analisi, il Tribunale commette un errore di diritto. Tuttavia, un simile errore è irrilevante se emerge che il ricorso dei ricorrenti non soddisfa i presupposti di ricevibilità enunciati all’articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE.

      (v. punti 32‑35)

    2.  Nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE, nel valutare se un atto regolamentare comporti misure di esecuzione, si deve far riferimento alla posizione della persona che invoca il diritto di ricorso. Inoltre, per verificare se l’atto impugnato comporti misure d’esecuzione, occorre riferirsi esclusivamente all’oggetto del ricorso.

      Un ricorso non soddisfa i presupposti di ricevibilità enunciati all’articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE se è diretto contro una decisione con cui la Commissione conferma la compatibilità di un aiuto esistente con il mercato interno, a seguito degli impegni assunti dalle autorità di uno Stato membro che modificano il regime di aiuti di cui beneficiavano i ricorrenti, e se tale decisione non definisce le conseguenze specifiche e concrete dell’applicazione di tali impegni sulle attività dei ricorrenti.

      (v. punti 37‑41)

    3.  I terzi possono essere individualmente interessati da una decisione rivolta ad un altro soggetto solo se detta decisione li concerne a causa di determinate loro qualità particolari o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li identifica in maniera analoga a quella del destinatario.

      A tale riguardo, la semplice possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che questi soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da questo provvedimento, qualora tale applicazione sia effettuata in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto considerato. Tuttavia, qualora la decisione riguardi un gruppo di soggetti identificati o identificabili, nel momento in cui l’atto è stato adottato, in base a criteri tipici dei membri di tale gruppo, tali soggetti possono essere individualmente interessati dal suddetto atto in quanto facenti parte di una cerchia ristretta di operatori economici. Ciò può accadere in particolare quando la decisione modifica i diritti acquisiti dal singolo prima della sua adozione.

      (v. punti 44‑46, 49)

    4.  Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. Qualora la Corte non sia in grado di decidere sul merito del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, essa può statuire definitivamente sulla ricevibilità di tale ricorso se dispone degli elementi necessari per farlo.

      (v. punti 52, 53)

    5.  Nell’ambito di un ricorso proposto da persone fisiche o giuridiche ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, seconda parte di frase, TFUE, i ricorrenti devono essere interessati non solo individualmente, ma anche direttamente dall’atto di cui chiedono l’annullamento, nel senso che quest’ultimo deve incidere direttamente sulla situazione giuridica di tali parti e non deve lasciare alcun margine discrezionale alle autorità incaricate dell’attuazione dell’atto medesimo, attuazione che deve avere carattere meramente automatico e derivare dal solo diritto dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie.

      Nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, è la decisione della Commissione che prende atto delle proposte dello Stato membro a rendere vincolanti le proposte di opportune misure. La circostanza che le modifiche di cui tale decisione prende atto siano recepite dalla normativa nazionale non consente di rimettere in discussione tale affermazione, poiché le autorità nazionali non dispongono di potere discrezionale nell’attuazione della decisione di cui trattasi. Di conseguenza, quest’ultima produce direttamente effetti sulla situazione giuridica dei beneficiari di tali aiuti.

      (v. punti 55, 59‑61)

    6.  Qualora le modifiche apportate ad un regime di aiuti esistente, necessarie per conformarsi al diritto dell’Unione, rendano le condizioni di esercizio delle attività di un beneficiario meno favorevoli che in passato, l’annullamento della decisione che apporta tali modifiche determinerebbe il mantenimento delle condizioni anteriori più favorevoli. Di conseguenza, tale beneficiario dispone di un legittimo interesse ad ottenere l’annullamento della decisione.

      (v. punti 56, 57)

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    Causa C‑133/12 P

    Stichting Woonlinie e altri

    contro

    Commissione europea

    «Impugnazione — Aiuti di Stato — Regimi di aiuti concessi in favore delle società di edilizia residenziale sociale — Decisione di compatibilità — Impegni assunti dalle autorità nazionali per conformarsi al diritto dell’Unione — Articolo 263, quarto comma, TFUE — Ricorso di annullamento — Presupposti per la ricevibilità — Interesse ad agire — Legittimazione ad agire — Beneficiari individualmente e direttamente interessati — Nozione di “cerchia chiusa”»

    Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 febbraio 2014

    1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Motivi di irricevibilità di ordine pubblico — Obbligo di verifica da parte del Tribunale dell’esistenza di un atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE

      (Art. 263, quarto comma, TFUE)

    2. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti regolamentari che non comportano misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE — Nozione — Decisione della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno talune modifiche apportate ad un regime di aiuti esistente relativo al sistema generale di finanziamento delle società di edilizia residenziale — Attuazione degli impegni da parte della normativa nazionale — Esclusione

      (Art. 263, quarto comma, TFUE)

    3. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno talune modifiche apportate ad un regime di aiuti esistente relativo al sistema generale di finanziamento delle società di edilizia residenziale — Ricorso proposto da un’impresa identificabile al momento dell’adozione della decisione e appartenente a una cerchia ristretta di operatori economici — Ricevibilità

      (Art. 263, quarto comma, TFUE)

    4. Impugnazione — Impugnazione giudicata fondata — Decisione sul merito della controversia da parte del giudice dell’impugnazione — Causa matura per la decisione — Insussistenza — Controllo definitivo della ricevibilità del ricorso da parte del giudice dell’impugnazione

      (Statuto della Corte di giustizia, art. 61)

    5. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Incidenza diretta — Decisione della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno talune modifiche apportate ad un regime di aiuti esistente relativo al sistema generale di finanziamento delle società di edilizia residenziale — Procedimento di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 — Misure recepite dal diritto nazionale — Ricorso proposto da un’impresa beneficiaria del regime di aiuti esistente — Ricevibilità

      (Artt. 108, § 1, TFUE e 263, quarto comma, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 19, § 1)

    6. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Interesse ad agire — Ricorso di una società beneficiaria di un aiuto di Stato esistente diretto contro la decisione della Commissione che lo dichiara compatibile con il mercato interno purché siano rispettate determinate misure opportune — Presupposti — Ricorso atto a procurare un beneficio alla parte che l’ha proposto — Ricevibilità

      (Art. 263, quarto comma, TFUE)

    1.  Giacché il criterio che subordina la ricevibilità di un ricorso d’annullamento proposto da una persona fisica o giuridica avverso una decisione di cui non è destinataria ai presupposti fissati all’articolo 263, quarto comma, TFUE costituisce un motivo di irricevibilità di ordine pubblico che i giudici dell’Unione sono tenuti ad esaminare in qualsiasi momento, anche d’ufficio, il Tribunale non può limitarsi ad esaminare il presupposto dell’incidenza individuale sui ricorrenti per dichiarare irricevibile il loro ricorso, ai sensi della seconda parte di frase dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Esso è tenuto a procedere all’analisi di tale ricorso anche alla luce dei presupposti, meno restrittivi, previsti dalla terza parte di frase dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, il cui esame non è minimamente pregiudicato dall’accertamento dell’assenza di incidenza individuale.

      Omettendo di procedere a una tale analisi, il Tribunale commette un errore di diritto. Tuttavia, un simile errore è irrilevante se emerge che il ricorso dei ricorrenti non soddisfa i presupposti di ricevibilità enunciati all’articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE.

      (v. punti 32‑35)

    2.  Nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE, nel valutare se un atto regolamentare comporti misure di esecuzione, si deve far riferimento alla posizione della persona che invoca il diritto di ricorso. Inoltre, per verificare se l’atto impugnato comporti misure d’esecuzione, occorre riferirsi esclusivamente all’oggetto del ricorso.

      Un ricorso non soddisfa i presupposti di ricevibilità enunciati all’articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE se è diretto contro una decisione con cui la Commissione conferma la compatibilità di un aiuto esistente con il mercato interno, a seguito degli impegni assunti dalle autorità di uno Stato membro che modificano il regime di aiuti di cui beneficiavano i ricorrenti, e se tale decisione non definisce le conseguenze specifiche e concrete dell’applicazione di tali impegni sulle attività dei ricorrenti.

      (v. punti 37‑41)

    3.  I terzi possono essere individualmente interessati da una decisione rivolta ad un altro soggetto solo se detta decisione li concerne a causa di determinate loro qualità particolari o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li identifica in maniera analoga a quella del destinatario.

      A tale riguardo, la semplice possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che questi soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da questo provvedimento, qualora tale applicazione sia effettuata in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto considerato. Tuttavia, qualora la decisione riguardi un gruppo di soggetti identificati o identificabili, nel momento in cui l’atto è stato adottato, in base a criteri tipici dei membri di tale gruppo, tali soggetti possono essere individualmente interessati dal suddetto atto in quanto facenti parte di una cerchia ristretta di operatori economici. Ciò può accadere in particolare quando la decisione modifica i diritti acquisiti dal singolo prima della sua adozione.

      (v. punti 44‑46, 49)

    4.  Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. Qualora la Corte non sia in grado di decidere sul merito del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, essa può statuire definitivamente sulla ricevibilità di tale ricorso se dispone degli elementi necessari per farlo.

      (v. punti 52, 53)

    5.  Nell’ambito di un ricorso proposto da persone fisiche o giuridiche ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, seconda parte di frase, TFUE, i ricorrenti devono essere interessati non solo individualmente, ma anche direttamente dall’atto di cui chiedono l’annullamento, nel senso che quest’ultimo deve incidere direttamente sulla situazione giuridica di tali parti e non deve lasciare alcun margine discrezionale alle autorità incaricate dell’attuazione dell’atto medesimo, attuazione che deve avere carattere meramente automatico e derivare dal solo diritto dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie.

      Nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, è la decisione della Commissione che prende atto delle proposte dello Stato membro a rendere vincolanti le proposte di opportune misure. La circostanza che le modifiche di cui tale decisione prende atto siano recepite dalla normativa nazionale non consente di rimettere in discussione tale affermazione, poiché le autorità nazionali non dispongono di potere discrezionale nell’attuazione della decisione di cui trattasi. Di conseguenza, quest’ultima produce direttamente effetti sulla situazione giuridica dei beneficiari di tali aiuti.

      (v. punti 55, 59‑61)

    6.  Qualora le modifiche apportate ad un regime di aiuti esistente, necessarie per conformarsi al diritto dell’Unione, rendano le condizioni di esercizio delle attività di un beneficiario meno favorevoli che in passato, l’annullamento della decisione che apporta tali modifiche determinerebbe il mantenimento delle condizioni anteriori più favorevoli. Di conseguenza, tale beneficiario dispone di un legittimo interesse ad ottenere l’annullamento della decisione.

      (v. punti 56, 57)

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