Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CJ0061

    Commissione / Lituania

    Causa C‑61/12

    Commissione europea

    contro

    Repubblica di Lituania

    «Inadempimento di uno Stato — Immatricolazione dei veicoli a motore — Articoli 34 TFUE e 36 TFUE — Direttiva 70/311/CEE — Direttiva 2007/46/CE — Guida a destra in uno Stato membro — Obbligo, ai fini dell’immatricolazione, di spostare sul lato sinistro il dispositivo di sterzo delle autovetture situato sul lato destro»

    Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 marzo 2014

    1. Ravvicinamento delle legislazioni – Veicoli a motore – Procedura di omologazione comunitaria – Dispositivi di sterzo dei veicoli a motore – Direttive 2007/46 e 70/311 – Immatricolazione dei veicoli nuovi dotati di dispositivo di sterzo collocato nello stesso lato del senso di marcia – Normativa nazionale che impone per tali veicoli lo spostamento del volante verso l’altro lato al momento della loro immatricolazione – Inammissibilità

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2007/46, art. 4, § 3; direttiva del Consiglio 70/311, art. 2 bis)

    2. Libera circolazione delle merci – Restrizioni quantitative – Misure di effetto equivalente – Immatricolazione dei veicoli usati, precedentemente immatricolati in altri Stati membri, dotati di dispositivo di sterzo collocato nello stesso lato del senso di marcia – Normativa nazionale che impone per tali veicoli lo spostamento del volante verso l’altro lato al momento della loro reimmatricolazione – Inammissibilità – Giustificazione – Sicurezza stradale – Proporzionalità – Insussistenza

      (Art. 34 TFUE)

    1.  Uno Stato membro, subordinando l’immatricolazione sul proprio territorio di autovetture nuove, con dispositivo di sterzo collocato nello stesso lato del senso di marcia, allo spostamento del volante verso l’altro lato, viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 2 bis della direttiva 70/311, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2007/46, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli.

      I dispositivi di sterzo dei veicoli costituiscono specifico oggetto della direttiva 70/311, il cui articolo 2 bis impone agli Stati membri di non vietare, segnatamente, l’immatricolazione dei veicoli per motivi concernenti i loro dispositivi di sterzo, se questi ultimi rispondono alle prescrizioni di cui a detta direttiva. È pur vero che le direttive 2007/46 e 70/311 fanno riferimento al «lato di guida (...) a destra/a sinistra», che deve essere indicato sulla scheda informativa per l’omologazione di un veicolo. Occorre inoltre apporre sul certificato di conformità la menzione secondo cui il veicolo è «idoneo» alla circolazione a destra o a sinistra. Tuttavia, tali disposizioni non possono riguardare elementi fondamentali della costruzione del veicolo, quali la collocazione del volante, ma solamente altri elementi, come i dispositivi di illuminazione ed i tergicristalli o i sistemi per la visione indiretta dei veicoli. Infatti, gli adeguamenti che possono essere prescritti non possono riguardare lo spostamento del posto di guida, il che costituirebbe un intervento sostanziale sull’architettura costruttiva del veicolo contrario alla lettera e alle finalità della direttiva 70/311, ma solamente interventi di minore portata.

      Di conseguenza, la collocazione del posto di guida, parte integrante del dispositivo di sterzo di un veicolo, rientra nell’armonizzazione istituita dalle direttive 2007/46 e 70/311 e, pertanto, gli Stati membri non possono esigere che, per ragioni di sicurezza, ai fini dell’immatricolazione di un veicolo nuovo sul loro territorio, il posto di guida del medesimo venga spostato verso il lato opposto al senso di marcia.

      (v. punti 44, 48, 50, 52 e dispositivo)

    2.  Uno Stato membro, subordinando l’immatricolazione sul proprio territorio di autovetture usate precedentemente immatricolate in altri Stati membri, con dispositivo di sterzo collocato nello stesso lato del senso di marcia, allo spostamento del volante verso l’altro lato, viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 34 TFUE.

      Una normativa nazionale siffatta costituisce una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’importazione, vietata dall’articolo 34 TFUE, in quanto ha per effetto di ostacolare l’accesso al mercato dei veicoli che sono legalmente prodotti e immatricolati in altri Stati membri. Tuttavia, essa può essere giustificata da motivi imperativi, a condizione che sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e che non ecceda quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo. La necessità di garantire la sicurezza stradale costituisce un simile motivo imperativo di interesse generale tale da giustificare un ostacolo alla libera circolazione delle merci.

      Ciononostante, esistono mezzi e misure meno lesivi della libertà di circolazione delle merci rispetto alla misura di cui trattasi e, allo stesso tempo, idonei a ridurre considerevolmente il rischio che può comportare la circolazione di veicoli con volante collocato nello stesso lato del senso di marcia. Gli Stati membri dispongono a tale riguardo di un margine discrezionale per imporre misure che siano idonee, secondo lo stato della tecnica, a garantire visibilità sufficiente, tanto posteriore quanto anteriore, al conducente di un veicolo siffatto. La misura in questione, dunque, non può essere considerata necessaria al fine di conseguire l’obiettivo perseguito e non è compatibile con il principio di proporzionalità.

      (v. punti 57‑59, 68, 69 e dispositivo)

    Top

    Causa C‑61/12

    Commissione europea

    contro

    Repubblica di Lituania

    «Inadempimento di uno Stato — Immatricolazione dei veicoli a motore — Articoli 34 TFUE e 36 TFUE — Direttiva 70/311/CEE — Direttiva 2007/46/CE — Guida a destra in uno Stato membro — Obbligo, ai fini dell’immatricolazione, di spostare sul lato sinistro il dispositivo di sterzo delle autovetture situato sul lato destro»

    Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 marzo 2014

    1. Ravvicinamento delle legislazioni — Veicoli a motore — Procedura di omologazione comunitaria — Dispositivi di sterzo dei veicoli a motore — Direttive 2007/46 e 70/311 — Immatricolazione dei veicoli nuovi dotati di dispositivo di sterzo collocato nello stesso lato del senso di marcia — Normativa nazionale che impone per tali veicoli lo spostamento del volante verso l’altro lato al momento della loro immatricolazione — Inammissibilità

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2007/46, art. 4, § 3; direttiva del Consiglio 70/311, art. 2 bis)

    2. Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure di effetto equivalente — Immatricolazione dei veicoli usati, precedentemente immatricolati in altri Stati membri, dotati di dispositivo di sterzo collocato nello stesso lato del senso di marcia — Normativa nazionale che impone per tali veicoli lo spostamento del volante verso l’altro lato al momento della loro reimmatricolazione — Inammissibilità — Giustificazione — Sicurezza stradale — Proporzionalità — Insussistenza

      (Art. 34 TFUE)

    1.  Uno Stato membro, subordinando l’immatricolazione sul proprio territorio di autovetture nuove, con dispositivo di sterzo collocato nello stesso lato del senso di marcia, allo spostamento del volante verso l’altro lato, viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 2 bis della direttiva 70/311, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2007/46, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli.

      I dispositivi di sterzo dei veicoli costituiscono specifico oggetto della direttiva 70/311, il cui articolo 2 bis impone agli Stati membri di non vietare, segnatamente, l’immatricolazione dei veicoli per motivi concernenti i loro dispositivi di sterzo, se questi ultimi rispondono alle prescrizioni di cui a detta direttiva. È pur vero che le direttive 2007/46 e 70/311 fanno riferimento al «lato di guida (...) a destra/a sinistra», che deve essere indicato sulla scheda informativa per l’omologazione di un veicolo. Occorre inoltre apporre sul certificato di conformità la menzione secondo cui il veicolo è «idoneo» alla circolazione a destra o a sinistra. Tuttavia, tali disposizioni non possono riguardare elementi fondamentali della costruzione del veicolo, quali la collocazione del volante, ma solamente altri elementi, come i dispositivi di illuminazione ed i tergicristalli o i sistemi per la visione indiretta dei veicoli. Infatti, gli adeguamenti che possono essere prescritti non possono riguardare lo spostamento del posto di guida, il che costituirebbe un intervento sostanziale sull’architettura costruttiva del veicolo contrario alla lettera e alle finalità della direttiva 70/311, ma solamente interventi di minore portata.

      Di conseguenza, la collocazione del posto di guida, parte integrante del dispositivo di sterzo di un veicolo, rientra nell’armonizzazione istituita dalle direttive 2007/46 e 70/311 e, pertanto, gli Stati membri non possono esigere che, per ragioni di sicurezza, ai fini dell’immatricolazione di un veicolo nuovo sul loro territorio, il posto di guida del medesimo venga spostato verso il lato opposto al senso di marcia.

      (v. punti 44, 48, 50, 52 e dispositivo)

    2.  Uno Stato membro, subordinando l’immatricolazione sul proprio territorio di autovetture usate precedentemente immatricolate in altri Stati membri, con dispositivo di sterzo collocato nello stesso lato del senso di marcia, allo spostamento del volante verso l’altro lato, viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 34 TFUE.

      Una normativa nazionale siffatta costituisce una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’importazione, vietata dall’articolo 34 TFUE, in quanto ha per effetto di ostacolare l’accesso al mercato dei veicoli che sono legalmente prodotti e immatricolati in altri Stati membri. Tuttavia, essa può essere giustificata da motivi imperativi, a condizione che sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e che non ecceda quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo. La necessità di garantire la sicurezza stradale costituisce un simile motivo imperativo di interesse generale tale da giustificare un ostacolo alla libera circolazione delle merci.

      Ciononostante, esistono mezzi e misure meno lesivi della libertà di circolazione delle merci rispetto alla misura di cui trattasi e, allo stesso tempo, idonei a ridurre considerevolmente il rischio che può comportare la circolazione di veicoli con volante collocato nello stesso lato del senso di marcia. Gli Stati membri dispongono a tale riguardo di un margine discrezionale per imporre misure che siano idonee, secondo lo stato della tecnica, a garantire visibilità sufficiente, tanto posteriore quanto anteriore, al conducente di un veicolo siffatto. La misura in questione, dunque, non può essere considerata necessaria al fine di conseguire l’obiettivo perseguito e non è compatibile con il principio di proporzionalità.

      (v. punti 57‑59, 68, 69 e dispositivo)

    Top