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Document 62009TO0351

Massime dell’ordinanza

Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo

Parole chiave

Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Possibilità di fondare sull’art. 263, quarto comma, TFUE un ricorso proposto prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona – Insussistenza (Art. 230, quarto e quinto comma, CE; art. 263, quarto comma, TFUE) (v. punto 57)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento relativo all’iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» – Tutela dell’indicazione geografica «Aceto balsamico di Modena» – Ricorso di un produttore stabilito al di fuori delle province oggetto di iscrizione – Assenza di diritti acquisiti specifici di tale produttore – Irricevibilità (Artt. 230, quarto comma, CE e 249, secondo comma, CE; regolamento del Consiglio n. 510/2006, art. 13, n. 1) (v. punti 59‑70)

3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Atti di portata generale – Tutela assicurata dai giudici nazionali in mancanza di competenza del giudice dell’Unione – Regolamento n. 2081/92 – Mancato avvio della procedura di opposizione ad una domanda di registrazione di un’indicazione geografica, prevista dal regolamento, e conseguente mancata proposizione di un ricorso dinanzi ai giudici nazionali – Violazione del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo – Insussistenza (Art. 230 CE; regolamento del Consiglio n. 2081/92, artt. 5, n. 5, e 7) (v. punti 73, 75‑79)

Oggetto della causa

Oggetto

Annullamento del regolamento (CE) della Commissione 3 luglio 2009, n. 583, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceto Balsamico di Modena (IGP)] (GU L 175, pag. 7).

Dispositivo

Dispositivo

1) Il ricorso è dichiarato irricevibile.

2) Non è necessario statuire sull’istanza di intervento del Consorzio Filiera Aceto Balsamico di Modena.

3) L’Acetificio Marcello de Nigris Srl sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

4) La Repubblica italiana e il Consorzio Filiera Aceto Balsamico di Modena sopporteranno le proprie spese.

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