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Document 62009CJ0400

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Importazione parallela di medicinali, dopo riconfezionamento e riapposizione del marchio — Nuova confezione che indica come autore del riconfezionamento il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio — Riconfezionamento materiale effettuato da un’impresa indipendente — Opposizione del titolare — Inammissibilità

    (Direttiva del Consiglio 89/104, art. 7, n. 2)

    Massima

    L’art. 7, n. 2, della prima direttiva 89/104 in materia di marchi deve essere interpretato nel senso che non consente al titolare di un marchio riguardante un prodotto farmaceutico, oggetto di importazioni parallele, di opporsi alla commercializzazione ulteriore di tale prodotto riconfezionato, per l’unico motivo che la nuova confezione indica come riconfezionatore non l’impresa che, su ordine altrui, ha effettivamente riconfezionato detto prodotto e che è titolare della relativa autorizzazione, ma l’impresa che è titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di detto prodotto, seguendo le cui istruzioni è stato effettuato il riconfezionamento e che ne assume la responsabilità.

    Per quanto riguarda la condizione dell’esaurimento del diritto conferito dal marchio, secondo cui la nuova confezione deve indicare chiaramente l’autore del riconfezionamento del prodotto, tale obbligo è giustificato dall’interesse del titolare del marchio a che il consumatore o l’utilizzatore finale non possano essere indotti a considerarlo responsabile del riconfezionamento.

    Orbene, tale interesse del titolare è assolutamente tutelato allorché sulla confezione del prodotto riconfezionato compare chiaramente il nome dell’impresa su ordine della quale e seguendo le cui istruzioni è stato effettuato il riconfezionamento e che ne assume la responsabilità. Infatti, tale indicazione, purché sia stampata in modo da essere recepita da una persona di normale attenzione, è idonea ad evitare l’impressione erronea nella mente del consumatore o dell’utilizzatore finale che il prodotto sia stato riconfezionato dal titolare.

    Inoltre, la circostanza che tale impresa assuma la completa responsabilità delle operazioni collegate al riconfezionamento assicura che il titolare possa far valere i suoi diritti e, eventualmente, ottenere il risarcimento del danno nell’ipotesi in cui lo stato originario del prodotto contenuto nella confezione sia stato alterato dal riconfezionamento o in cui la presentazione del prodotto riconfezionato sia atta a nuocere alla reputazione del marchio. In tale situazione, un’impresa che figuri come riconfezionatore sulla nuova confezione di un prodotto riconfezionato sarebbe responsabile di qualsiasi danno causato dall’impresa che ha effettivamente proceduto al riconfezionamento e non potrebbe esimersi dalla sua responsabilità facendo valere, in particolare, che quest’ultima ha agito contrariamente alle sue istruzioni.

    In simili condizioni, il titolare del marchio non ha un legittimo interesse a pretendere che sulla confezione compaia il nome dell’impresa che ha effettivamente riconfezionato il prodotto per l’unico motivo che il riconfezionamento può alterare lo stato originario di tale prodotto e, di conseguenza, violare eventualmente i diritti di marchio.

    Infatti, l’interesse del titolare del marchio alla conservazione dello stato originale del prodotto contenuto nella confezione è tutelato a sufficienza dall’obbligo di provare che il riconfezionamento non può alterare lo stato originario di detto prodotto. L’onere di tale prova incombe al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, seguendo le cui istruzioni è stato effettuato il riconfezionamento e che ne assume la responsabilità.

    (v. punti 28-32, 36 e dispositivo)

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