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Document 62009CJ0094

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Facoltà per gli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi

    (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 96 e 98, nn. 1 e 2, e allegato III)

    Massima

    Non viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 96 e 98, nn. 1 e 2, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, lo Stato membro che assoggetta il trasporto di salme con veicoli ad un’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto ridotta, diversa dall’aliquota applicabile alle altre prestazioni di servizi che possono essere fornite da imprese di pompe funebri.

    Infatti, quando uno Stato membro decide di utilizzare la possibilità offerta dall’art. 98, nn. 1 e 2, della direttiva 2006/112 di applicare un’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto ridotta ad una categoria di prestazioni indicata nell’allegato III di tale direttiva, tale Stato membro, a condizione di rispettare il principio della neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, può limitare l’applicazione di tale aliquota ridotta ad elementi concreti e specifici di detta categoria. L’esercizio di tale possibilità è soggetto alla duplice condizione, da un lato, di isolare dalla categoria di prestazioni interessata, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, soltanto elementi concreti e specifici e, dall’altro, di rispettare il principio della neutralità fiscale. Tali condizioni mirano a garantire che gli Stati membri utilizzino tale possibilità soltanto in circostanze che assicurino l’applicazione semplice e corretta dell’aliquota ridotta scelta nonché la prevenzione di frodi, elusioni e abusi eventuali. Atteso che, da un lato, il trasporto di salme con veicoli costituisce un elemento concreto e specifico nell’ambito delle prestazioni di servizi fornite dalle agenzie di pompe funebri e, dall’altro, altre prestazioni simili di trasporto di salme con veicoli, che possono trovarsi in concorrenza con quelle assoggettate ad un’aliquota ridotta, non vengono trattate in maniera diversa sotto il profilo dell’imposta sul valore aggiunto, la normativa che assoggetta il trasporto di salme con veicoli ad un’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto soddisfa le condizioni richieste dalla direttiva 2006/112.

    (v. punti 28, 30, 39, 42, 46)

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