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Document 62009CJ0048

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico — Nozione — Presenza di caratteristiche non essenziali prive di una funzione tecnica — Irrilevanza ai fini dell’impedimento alla registrazione

    [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. e), ii)]

    2. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico — Nozione — Esistenza di altre forme che consentono di ottenere lo stesso risultato tecnico — Irrilevanza ai fini dell’impedimento alla registrazione

    [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. e), ii)]

    3. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico — Copie servili della forma del prodotto — Esame alla luce delle norme in materia di concorrenza sleale

    [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. e), ii)]

    4. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico — Identificazione delle caratteristiche essenziali di un segno tridimensionale

    [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. e), ii)]

    5. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico — Percezione del consumatore medio — Rilevanza

    [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. e), ii)]

    Massima

    1. La condizione vertente sul fatto che in detto impedimento alla registrazione, previsto dall’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, rientra ogni segno costituito «esclusivamente» dalla forma del prodotto necessaria ad ottenere un risultato tecnico è soddisfatta qualora tutte le caratteristiche essenziali della forma svolgano una funzione tecnica, mentre la presenza di caratteristiche non essenziali prive di funzione tecnica, in questo contesto, è irrilevante.

    Questa interpretazione corrisponde all’idea che la presenza di uno o più elementi arbitrari minori in un segno tridimensionale i cui elementi essenziali sono tutti dettati dalla soluzione tecnica che tale segno esprime non intacca la conclusione che detto segno è costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria ad ottenere un risultato tecnico. Questa interpretazione, inoltre, implicando che l’impedimento alla registrazione stabilito dall’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del citato regolamento s’applica unicamente quando le caratteristiche essenziali del segno sono tutte funzionali, garantisce che la registrazione di siffatto segno come marchio non possa essere rifiutata in base a tale disposizione se la forma di prodotto in causa incorpora un elemento non funzionale principale, quale un elemento ornamentale o di fantasia che ricopre un ruolo importante in detta forma.

    (v. punti 51‑52)

    2. La condizione per cui la registrazione come marchio di una forma di prodotto può essere rifiutata ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario solo se detta forma è «necessaria» per ottenere il risultato tecnico desiderato, non implica che la forma in causa debba essere l’unica che consente di conseguire detto risultato.

    È vero che, in determinati casi, il medesimo risultato tecnico può essere ottenuto attraverso diverse soluzioni. Possono esservi dunque forme alternative, con altre dimensioni o un altro disegno, che consentano di ottenere lo stesso risultato tecnico. Tuttavia, questa circostanza non produce la conseguenza che la registrazione come marchio della forma in esame lascerebbe intatta la disponibilità per gli altri operatori economici della soluzione tecnica che essa incorpora. A tale proposito, in forza dell’art. 9, n. 1, del citato regolamento, la registrazione di una forma esclusivamente funzionale di un prodotto come marchio permette al titolare del marchio di vietare alle altre imprese non solo l’uso della medesima forma, ma anche l’uso di forme simili. In tal modo, numerose forme alternative rischiano di divenire inutilizzabili per i concorrenti di detto titolare. In particolare in caso di cumulo di registrazioni di diverse forme esclusivamente funzionali di un prodotto, il cumulo rischierebbe di impedire completamente ad altre imprese di fabbricare e commercializzare taluni prodotti aventi una determinata funzione tecnica.

    (v. punti 53‑57)

    3. La situazione di un’impresa che ha sviluppato una soluzione tecnica nei confronti dei concorrenti che immettono sul mercato copie servili della forma di prodotto che incorporano esattamente la stessa soluzione non può essere tutelata conferendo un monopolio a detta impresa attraverso la registrazione come marchio del segno tridimensionale costituito da tale forma, ma eventualmente può essere vagliata alla luce delle norme in materia di concorrenza sleale.

    (v. punto 61)

    4. Un’applicazione corretta dell’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario comporta che le caratteristiche essenziali del segno tridimensionale in oggetto siano debitamente individuate da parte dell’autorità che si pronuncia sulla domanda di registrazione di tale segno come marchio. In tal modo, l’espressione «caratteristiche essenziali» dev’essere intesa nel senso che riguarda gli elementi più importanti del segno.

    L’individuazione di dette caratteristiche essenziali deve essere effettuata caso per caso. Infatti, non esiste alcuna gerarchia sistematica tra i differenti tipi di elemento che un segno può contenere. Del resto, nella ricerca delle caratteristiche essenziali di un segno, l’autorità competente può basarsi direttamente sull’impressione complessiva prodotta dal segno o procedere, anzitutto, ad un esame in successione di ogni elemento costitutivo del segno.

    L’individuazione delle caratteristiche essenziali di un segno tridimensionale nell’ottica di un’eventuale applicazione dell’impedimento alla registrazione previsto dall’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del citato regolamento può, a seconda dei casi, soprattutto con riguardo al loro grado di difficoltà, essere realizzata per il tramite di una mera analisi visiva di detto segno, oppure, al contrario, essere fondata su un esame approfondito nel cui contesto si tenga conto degli elementi utili ai fini della valutazione, come le indagini e le perizie, o ancora dei dati relativi a diritti di proprietà intellettuale conferiti in precedenza relativamente al prodotto interessato.

    Una volta individuate le caratteristiche essenziali del segno, l’autorità competente deve ancora verificare se tutte queste caratteristiche assolvano la funzione tecnica del prodotto in oggetto. Infatti, l’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del citato regolamento non trova applicazione quando la domanda di registrazione come marchio verte su una forma di prodotto nella quale svolge un ruolo importante un elemento non funzionale, come ad esempio un elemento ornamentale o di fantasia. In tale caso, le imprese concorrenti hanno facilmente accesso a forme alternative che presentano funzionalità equivalente, di modo che non sussiste un rischio di pregiudizio alla disponibilità della soluzione tecnica. In tale ipotesi, i concorrenti del titolare del marchio potranno incorporare senza difficoltà tale soluzione tecnica in forme di prodotto non dotate del medesimo elemento non funzionale di cui dispone la forma del prodotto di detto titolare e che non sono quindi né identiche né simili a tale forma.

    (v. punti 68‑72)

    5. La presunta percezione del segno da parte del consumatore medio non è un elemento decisivo nel contesto dell’applicazione dell’impedimento alla registrazione stabilito dall’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario ma può tutt’al più costituire un utile elemento di valutazione per l’autorità competente quando essa provvede ad individuare le caratteristiche essenziali del segno.

    (v. punto 76)

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