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Document 62005TO0125
Massime dell’ordinanza
Massime dell’ordinanza
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave e irreparabile — Onere della prova — Danno pecuniario
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
L’urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori dev’essere valutata sotto il profilo della necessità di statuire in via provvisoria per evitare che la parte che chiede il provvedimento provvisorio subisca un danno grave ed irreparabile. Spetta a tale parte provare di non poter attendere l’esito della causa principale senza dover subire un danno di tale natura.
A tal proposito, un danno a carattere pecuniario, come quello che potrebbe derivare nella fattispecie dall’esclusione da una gara d’appalto, non può, salvo circostanze eccezionali, essere considerato irreparabile o anche solo difficilmente riparabile, dal momento che può essere oggetto di una compensazione finanziaria successiva.
(v. punti 38‑39, 42)