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Document 62005TJ0362

    Massime della sentenza

    Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 2 dicembre 2008 — Nuova Agricast e Cofra / Commissione

    (cause riunite T-362/05 e T-363/05)

    «Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Regime di aiuti previsto dalla legislazione italiana — Regime dichiarato compatibile con il mercato comune — Misura transitoria — Esclusione di talune imprese — Principio della tutela del legittimo affidamento — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Insussistenza»

    1. 

    Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illegittimità — Danno — Nesso causale (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 54, 96-97)

    2. 

    Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punto 76)

    3. 

    Aiuti concessi dagli Stati — Regime generale di aiuti approvato dalla Commissione — Aiuto individuale ricompreso nell’ambito di applicazione ratione temporis di tale regime — Determinazione — Data dell’atto giuridicamente vincolante che impegna l’autorità nazionale competente ad erogare l’aiuto (Art. 87 CE) (v. punti 80-82)

    Oggetto

    Domanda di risarcimento dei danni assertivamente subiti dalle ricorrenti a causa dell’adozione della decisione della Commissione 12 luglio 2000, che dichiara compatibile con il mercato comune un regime di aiuti agli investimenti nelle aree depresse dell’Italia [aiuto di Stato N 715/99 — Italia (SG 2000 D/105754)] e a causa del comportamento tenuto dalla Commissione durante il procedimento di adozione di tale decisione.

    Dispositivo

    1) 

    Le cause T-362/05 e T-363/05 sono riunite ai fini della sentenza.

    2) 

    I ricorsi sono respinti.

    3) 

    La Nuova Agricast Srl sopporterà le proprie spese, nonché quelle della Commissione nella causa T-362/05.

    4) 

    La Cofra Srl sopporterà le proprie spese, nonché quelle della Commissione nella causa T-363/05.

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    Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 2 dicembre 2008 — Nuova Agricast e Cofra / Commissione

    (cause riunite T-362/05 e T-363/05)

    «Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Regime di aiuti previsto dalla legislazione italiana — Regime dichiarato compatibile con il mercato comune — Misura transitoria — Esclusione di talune imprese — Principio della tutela del legittimo affidamento — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Insussistenza»

    1. 

    Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illegittimità — Danno — Nesso causale (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 54, 96-97)

    2. 

    Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punto 76)

    3. 

    Aiuti concessi dagli Stati — Regime generale di aiuti approvato dalla Commissione — Aiuto individuale ricompreso nell’ambito di applicazione ratione temporis di tale regime — Determinazione — Data dell’atto giuridicamente vincolante che impegna l’autorità nazionale competente ad erogare l’aiuto (Art. 87 CE) (v. punti 80-82)

    Oggetto

    Domanda di risarcimento dei danni assertivamente subiti dalle ricorrenti a causa dell’adozione della decisione della Commissione 12 luglio 2000, che dichiara compatibile con il mercato comune un regime di aiuti agli investimenti nelle aree depresse dell’Italia [aiuto di Stato N 715/99 — Italia (SG 2000 D/105754)] e a causa del comportamento tenuto dalla Commissione durante il procedimento di adozione di tale decisione.

    Dispositivo

    1) 

    Le cause T-362/05 e T-363/05 sono riunite ai fini della sentenza.

    2) 

    I ricorsi sono respinti.

    3) 

    La Nuova Agricast Srl sopporterà le proprie spese, nonché quelle della Commissione nella causa T-362/05.

    4) 

    La Cofra Srl sopporterà le proprie spese, nonché quelle della Commissione nella causa T-363/05.

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