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Document 62005CJ0465

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Deroghe — Attività che partecipano all’esercizio dei pubblici poteri

    (Artt. 43 CE, 45 CE, 49 CE e 55 CE)

    2. Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Imprese di vigilanza privata

    (Art. 49 CE)

    3. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Imprese di vigilanza privata

    (Artt. 43 CE e 49 CE)

    4. Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Imprese di vigilanza privata

    (Art. 49 CE)

    5. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Imprese di vigilanza privata

    (Art. 43 CE e 49 CE)

    6. Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Controllo sui prezzi — Imprese di vigilanza privata

    (Art. 49 CE)

    Massima

    1. Viola gli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 43 CE e 49 CE uno Stato membro la cui normativa preveda che l’attività di guardia particolare possa essere esercitata solo previa prestazione di un giuramento di fedeltà a tale Stato membro ed al Capo di quest’ultimo. Infatti, allo stato della normativa vigente, le imprese di vigilanza privata non partecipano, nello Stato membro suddetto, in maniera diretta e specifica all’esercizio di pubblici poteri, in quanto le attività di vigilanza privata che esse svolgono non possono essere equiparate ai compiti attribuiti alla competenza dei servizi di pubblica sicurezza, sicché le deroghe di cui agli artt. 45 CE e 55 CE non sono applicabili nel caso di specie. Peraltro, siffatta promessa solenne di fedeltà ad uno Stato membro e al Capo di tale Stato, data la sua portata simbolica, si presta ad essere più agevolmente accettata da cittadini di tale Stato membro o da soggetti ivi già stabiliti. Di conseguenza, gli operatori stranieri sono posti in una situazione svantaggiosa rispetto agli operatori cittadini dello Stato membro in questione che sono insediati in quest’ultimo. Infine, quanto all’eventuale giustificazione di un simile ostacolo alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi attinente alla tutela dell’ordine pubblico, quest’ultima nozione presuppone una minaccia effettiva e sufficientemente grave ad uno degli interessi fondamentali della collettività. Orbene, non si può ritenere che le imprese di vigilanza privata stabilite in Stati membri diversi da quello in cui è prevista la prestazione del giuramento potrebbero creare, esercitando il loro diritto alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi e assumendo personale che non ha prestato giuramento di fedeltà al detto Stato membro ed al Capo di quest’ultimo, una minaccia effettiva e grave ad un interesse fondamentale della collettività.

    (v. punti 43-44, 47-50, 130 e dispositivo)

    2. Viola gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 49 CE uno Stato membro la cui normativa preveda che l’attività di vigilanza privata possa essere esercitata dai prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro solo previo rilascio di un’autorizzazione dell’autorità competente con validità territoriale, senza tenere conto degli obblighi cui tali prestatori sono già assoggettati nello Stato membro di origine. Infatti, una misura adottata da uno Stato membro la quale, in sostanza, si sovrappone ai controlli già effettuati nello Stato membro in cui il prestatore è stabilito non può essere considerata necessaria per raggiungere lo scopo di garantire uno stretto controllo sulle attività di cui trattasi.

    (v. punti 63-64, 67, 130 e dispositivo)

    3. Viola gli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 43 CE e 49 CE uno Stato membro la cui normativa preveda che l’attività di vigilanza privata possa essere esercitata da un’impresa stabilita in un altro Stato membro solo previo rilascio di un’autorizzazione dell’autorità competente con validità territoriale limitata e che il rilascio di tale autorizzazione sia subordinato all’apprezzamento del numero e dell’importanza delle imprese di vigilanza privata già operanti nel territorio in questione.

    (v. punti 68, 79-80, 130 e dispositivo)

    4. Viola gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 49 CE uno Stato membro la cui normativa preveda:

    – che le imprese di vigilanza privata debbano avere una sede operativa in ogni provincia in cui esse esercitano la propria attività;

    – che il personale delle suddette imprese debba essere individualmente autorizzato ad esercitare attività di vigilanza privata, senza tenere conto dei controlli e delle verifiche già effettuati nello Stato membro di origine.

    (v. punti 88, 93-94, 130 e dispositivo)

    5. Viola gli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 43 CE e 49 CE uno Stato membro la cui normativa preveda:

    – che le imprese di vigilanza privata debbano utilizzare un numero minimo e/o massimo di dipendenti per essere autorizzate ad esercitare la loro attività;

    – che le imprese di cui trattasi debbano versare una cauzione presso un organismo nazionale.

    (v. punti 105, 115, 130 e dispositivo)

    6. Viola gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 49 CE uno Stato membro la cui normativa preveda che i prezzi per i servizi di vigilanza privata siano fissati nell’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente nell’ambito di un determinato margine d’oscillazione. La restrizione così apportata alla libera fissazione delle tariffe è idonea a restringere l’accesso al mercato dei servizi di vigilanza privata dello Stato membro interessato da parte di operatori, stabiliti in altri Stati membri, che intendano offrire i loro servizi in tale Stato membro. Tale limitazione infatti ha, da un lato, l’effetto di privare gli operatori in parola della possibilità di porre in essere, offrendo tariffe inferiori a quelle fissate dalla tariffa imposta, una concorrenza più efficace nei confronti degli operatori economici installati stabilmente nello Stato membro interessato e ai quali, pertanto, risulta più facile che agli operatori economici stabiliti all’estero fidelizzare la clientela. Dall’altro, questa stessa limitazione è idonea ad impedire ad operatori stabiliti in altri Stati membri di inserire nelle tariffe delle loro prestazioni taluni costi che gli operatori stabiliti nello Stato membro della prestazione non devono sopportare. Infine, il margine d’oscillazione concesso agli operatori non è tale da compensare gli effetti della limitazione così apportata alla libera fissazione delle tariffe.

    (v. punti 125-126, 129-130 e dispositivo)

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