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Document 62005CJ0456

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Ricorso per inadempimento — Oggetto della lite

    (Art. 226 CE)

    2. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Restrizioni — Normativa nazionale riguardante l’esercizio delle professioni sanitarie

    (Artt. 12 CE e 43 CE)

    Massima

    1. È ricevibile un ricorso per inadempimento volto a contestare il fatto che sussista una riserva di applicazione di disposizioni transitorie, le quali consentono soltanto agli psicoterapeuti che abbiano svolto la loro attività in una regione di uno Stato membro nell’ambito delle casse di assicurazione malattia di quest’ultimo durante un periodo di riferimento di esercitare la loro attività in regime di convenzione, negando tale possibilità agli psicoterapeuti che abbiano esercitato la loro attività nel corso dello stesso periodo al di fuori del detto Stato membro nell’ambito delle casse di assicurazione malattia di un altro Stato membro, a motivo del fatto che l’impossibilità per questi ultimi di beneficiare delle disposizioni transitorie non è limitata nel tempo, bensì presenta al contrario carattere permanente e perdurava, segnatamente, alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato.

    (v. punti 17-20)

    2. Viola gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 43 CE uno Stato membro che riservi l’applicazione delle disposizioni transitorie ovvero di tutela dei «diritti quesiti», le quali consentono agli psicoterapeuti di beneficiare di un’autorizzazione o di un’ammissione all’esercizio della professione indipendentemente dalle norme vigenti in materia di convenzionamento, soltanto agli psicoterapeuti che abbiano svolto la loro attività in una regione del detto Stato membro nell’ambito delle casse di assicurazione malattia nazionali, e che non tenga conto dell’attività professionale analoga o simile esercitata da psicoterapeuti in altri Stati membri. Infatti, la condizione consistente nell’aver esercitato l’attività di psicoterapeuta in una regione dello Stato membro interessato nell’ambito del regime di convenzione di quest’ultimo, pur essendo indistintamente applicabile, subordina l’attribuzione di un diritto al soddisfacimento di un requisito di residenza in una regione del detto Stato membro e favorisce in tal modo i cittadini di tale Stato a svantaggio dei cittadini degli altri Stati membri, risultando così in contrasto con il principio di non discriminazione enunciato all’art. 12 CE.

    Una restrizione siffatta della libertà di stabilimento delle persone fisiche non può essere giustificata dalla finalità di tutela di un diritto quesito, nella specie il mantenimento di una clientela di pazienti conseguita in molti anni d’attività professionale, in quanto va oltre ciò che è necessario per raggiungere tale obiettivo.

    (v. punti 56-57, 63, 65, 73, 76 e dispositivo)

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