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Document 62005CJ0072

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile

    [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 11, parte A, n. 1, lett. c)]

    Massima

    L’art. 11, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretato nel senso che non osta a che la base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto, per l’uso a fini privati di una porzione di un immobile destinato nella sua totalità dal soggetto passivo alla propria impresa, venga fissata in una frazione dei costi di acquisto o di costruzione dell’immobile, stabilita in funzione della durata del periodo di rettifica delle deduzioni in materia di imposta sul valore aggiunto, prevista ai sensi dell’art. 20 della detta direttiva. Tale base imponibile deve includere i costi di acquisto del terreno sul quale l’immobile è costruito qualora tale acquisto sia stato assoggettato a tale imposta e il soggetto passivo ne abbia ottenuto la deduzione.

    (v. punto 53 e dispositivo)

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