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Document 62004TO0124

Massime dell’ordinanza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Responsabilità extracontrattuale — Risarcimento dei danni causati dai dipendenti della Comunità nell’esercizio delle loro funzioni — Attività non rientrante nell’esercizio delle funzioni dell’agente — Esclusione della responsabilità

(Art. 288, secondo comma, CE)

Massima

Menzionando contemporaneamente i danni causati dalle istituzioni e quelli causati dagli agenti della Comunità, l’art. 288 CE indica che la Comunità è responsabile per i soli atti degli agenti che, in forza di un rapporto interno e diretto, costituiscono la necessaria appendice dei compiti che devono svolgere le istituzioni. Dato il carattere speciale di tale regime giuridico, non è possibile estenderlo agli atti compiuti al di fuori dei casi così definiti.

Non si può pertanto considerare atta a far sorgere la responsabilità della Comunità la firma, da parte di un funzionario di una delegazione della Commissione in un paese terzo, di una «nota verbale» di appoggio della domanda di uno dei suoi congiunti, moglie divorziata del ricorrente, mirante ad ottenere il rilascio, da parte delle autorità locali, di un permesso di soggiorno per sé e per i suoi figli. Infatti, la redazione di una «nota verbale» di questo tipo, che corrisponde ad una semplice prassi, non può essere ritenuta un atto che costituisca la necessaria appendice dei compiti che devono svolgere le istituzioni, nella specie le delegazioni esterne della Commissione, e quindi un atto compiuto nell’esercizio dei compiti dell’agente che ne è autore.

(v. punti 18, 22)

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