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Document 62004TO0113

Massime dell’ordinanza

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 12 dicembre 2007 Atlantic Container Line e a./Commissione

(causa T-113/04)

«Esecuzione di una sentenza del Tribunale — Rimborso delle spese relative alla garanzia bancaria costituita per differire il pagamento di un’ammenda inflitta dalla Commissione e successivamente annullata dal Tribunale — Ricorso di annullamento e per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Insussistenza di nesso di causalità diretto tra il comportamento illecito dell’istituzione e il danno lamentato»

1. 

Ricorso di annullamento — Sentenza di annullamento — Effetti — Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione — Mancanza di mezzi di ricorso ex artt. 232 CE e 233 — Possibilità per i singoli di far valere i propri diritti ex artt. 230 CE e 232 CE (Artt. 220 CE, 230 CE, 232 CE e 233 CE) (v. punti 22, 23)

2. 

Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illegittimità — Danno — Nesso causale — Nozione — Spese di garanzia bancaria derivanti dalla scelta di un’impresa di non pagare l’ammenda inflitta dalla Commissione — Mancanza di nesso causale diretto [Trattato CE, artt. 185 e 192, primo comma (divenuti artt. 242 CE e 256, primo comma, CE); art. 288, secondo comma, CE] (v. punti 31-40)

3. 

Ricorso di annullamento — Sentenza di annullamento — Effetti — Sentenza che annulla l’ammenda inflitta a un’impresa per violazione delle regole di concorrenza o che ne riduce l’importo — Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione — Portata — Restituzione dell’importo indebitamente pagato e versamento di interessi di mora — Inclusione — Spese di garanzia bancaria — Esclusione (Art. 233 CE) (v. punti 58-65)

Oggetto

Da una parte, ricorso diretto all’annullamento della lettera della Commissione 6 gennaio 2004 recante diniego del rimborso delle spese relative alla garanzia bancaria sostenute dalle ricorrenti in seguito alle ammende inflitte con decisione della Commissione 16 settembre 1998, 1999/243/CE, relativa ad un procedimento a norma degli artt. 85 e 86 del Trattato CE [divenuti artt. 81 CE e 82 CE] (caso IV/35.134 – Trans-Atlantic Conference Agreement) (GU 1999, L 95, pag. 1), annullata con sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, cause riunite T-191/98 e da T-212/98 a T-214/98, Atlantic Container Line e a./Commissione (Racc. pag. II-3275) e dall’altra, ricorso per risarcimento danni volto ad ottenere il rimborso di suddette spese relative alla garanzia bancaria.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

Le ricorrenti sono condannate alle spese.

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Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 12 dicembre 2007 Atlantic Container Line e a./Commissione

(causa T-113/04)

«Esecuzione di una sentenza del Tribunale — Rimborso delle spese relative alla garanzia bancaria costituita per differire il pagamento di un’ammenda inflitta dalla Commissione e successivamente annullata dal Tribunale — Ricorso di annullamento e per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Insussistenza di nesso di causalità diretto tra il comportamento illecito dell’istituzione e il danno lamentato»

1. 

Ricorso di annullamento — Sentenza di annullamento — Effetti — Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione — Mancanza di mezzi di ricorso ex artt. 232 CE e 233 — Possibilità per i singoli di far valere i propri diritti ex artt. 230 CE e 232 CE (Artt. 220 CE, 230 CE, 232 CE e 233 CE) (v. punti 22, 23)

2. 

Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illegittimità — Danno — Nesso causale — Nozione — Spese di garanzia bancaria derivanti dalla scelta di un’impresa di non pagare l’ammenda inflitta dalla Commissione — Mancanza di nesso causale diretto [Trattato CE, artt. 185 e 192, primo comma (divenuti artt. 242 CE e 256, primo comma, CE); art. 288, secondo comma, CE] (v. punti 31-40)

3. 

Ricorso di annullamento — Sentenza di annullamento — Effetti — Sentenza che annulla l’ammenda inflitta a un’impresa per violazione delle regole di concorrenza o che ne riduce l’importo — Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione — Portata — Restituzione dell’importo indebitamente pagato e versamento di interessi di mora — Inclusione — Spese di garanzia bancaria — Esclusione (Art. 233 CE) (v. punti 58-65)

Oggetto

Da una parte, ricorso diretto all’annullamento della lettera della Commissione 6 gennaio 2004 recante diniego del rimborso delle spese relative alla garanzia bancaria sostenute dalle ricorrenti in seguito alle ammende inflitte con decisione della Commissione 16 settembre 1998, 1999/243/CE, relativa ad un procedimento a norma degli artt. 85 e 86 del Trattato CE [divenuti artt. 81 CE e 82 CE] (caso IV/35.134 – Trans-Atlantic Conference Agreement) (GU 1999, L 95, pag. 1), annullata con sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, cause riunite T-191/98 e da T-212/98 a T-214/98, Atlantic Container Line e a./Commissione (Racc. pag. II-3275) e dall’altra, ricorso per risarcimento danni volto ad ottenere il rimborso di suddette spese relative alla garanzia bancaria.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

Le ricorrenti sono condannate alle spese.

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