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Document 62004CJ0169

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni contemplate dalla sesta direttiva

    [Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 13, parte B, lett. d), punto 6]

    2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni contemplate dalla sesta direttiva

    [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. d), punto 6]

    Massima

    1. La nozione di «gestione» di fondi comuni di investimento menzionata all’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, rappresenta una nozione autonoma del diritto comunitario di cui gli Stati membri non possono modificare il contenuto.

    Infatti, sebbene le versioni inglese e olandese di tale disposizione siano ambigue quanto alla questione se essa conferisca agli Stati membri il compito di definire tanto la nozione di «fondi comuni di investimento» quanto quella di «gestione» di tali fondi, risulta segnatamente dalle versioni danese, tedesca, francese e italiana che tale disposizione rinvia alle definizioni degli Stati membri esclusivamente per quanto riguarda la prima di tali nozioni. La portata ristretta di tale rinvio al diritto nazionale, come risulta dalle versioni menzionate, è confermata dal contesto in cui è contenuta l’espressione, dalla struttura della sesta direttiva e dall’obbiettivo di evitare divergenze nell’applicazione del regime dell’imposta sul valore aggiunto da uno Stato membro all’altro.

    (v. punti 40‑43, dispositivo 1)

    2. L’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «gestione di fondi comuni di investimento», menzionata da tale disposizione, i servizi di gestione amministrativa e contabile dei fondi forniti da un gestore esterno, qualora essi formino un insieme distinto, valutato globalmente, e siano specifici ed essenziali per la gestione di tali fondi.

    Non rientrano invece in tale nozione le prestazioni corrispondenti alle funzioni di depositario, come indicate agli artt. 7, nn. 1 e 3, e 14, nn. 1 e 3, della direttiva 85/611, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari. Tali funzioni non fanno parte infatti della gestione degli organismi di investimento collettivo, ma del controllo e della sorveglianza dell’attività di questi ultimi, dato che la finalità cui si tende è di garantire che la gestione degli organismi di investimento collettivo sia effettuata conformemente alla legge.

    Peraltro, nei limiti in cui, per essere considerati operazioni esenti ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva, i servizi di gestione amministrativa e contabile dei fondi forniti da un gestore esterno devono formare un insieme distinto, valutato globalmente, che abbia l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali del servizio descritto allo stesso punto 6, le mere prestazioni materiali o tecniche, come la messa a disposizione di un sistema informatico, non sono comprese nell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della citata direttiva.

    (v. punti 65, 70‑71, 74, dispositivo 2)

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