This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62003TJ0077
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) 25 ottobre 2007 Feralpi Siderurgica/Commissione
(causa T-77/03)
«Intese — Produttori di tondi per cemento armato — Decisione che constata una violazione dell’art. 65 CA — Decisione fondata sul Trattato CECA dopo la sua scadenza — Incompetenza della Commissione»
1. |
CECA — Intese — Decisione della Commissione che constata una violazione dell’art. 65 CA dopo la scadenza del detto Trattato (Art. 65, nn. 1, 4 e 5, CA; regolamento del Consiglio n. 17, artt. 3 e 15, n. 2) (v. punti 55, 57, 72-73, 77) |
2. |
CECA — Intese — Competenza della Commissione ai sensi dell’art. 65, nn. 4 e 5, CA ad accertare e sanzionare un’infrazione dell’art 65, n. 1, CA — Sparizione alla scadenza del Trattato CECA (Artt. 65, nn. 1, 4 e 5, CA e 97 CA; art. 305, n. 1, CE; Trattato di fusione) (v. punti 89-92, 94, 96) |
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 17 dicembre 2002, C(2002) 5087 def., relativa ad una procedura di applicazione dell’art. 65 CA (COMP/37.956 — Tondo per cemento armato)
Dispositivo
1) |
La decisione della Commissione 17 dicembre 2002, C (2002) 5087 def., relativa ad una procedura di applicazione dell’art. 65 CA (COMP/37.956 — Tondo per cemento armato), è annullata nei confronti della Feralpi Siderurgica SpA. |
2) |
La Commissione è condannata alle proprie spese e a quelle sostenute dalla Feralpi Siderurgica SpA. |
3) |
La Repubblica italiana sopporta le proprie spese. |
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) 25 ottobre 2007 Feralpi Siderurgica/Commissione
(causa T-77/03)
«Intese — Produttori di tondi per cemento armato — Decisione che constata una violazione dell’art. 65 CA — Decisione fondata sul Trattato CECA dopo la sua scadenza — Incompetenza della Commissione»
1. |
CECA — Intese — Decisione della Commissione che constata una violazione dell’art. 65 CA dopo la scadenza del detto Trattato (Art. 65, nn. 1, 4 e 5, CA; regolamento del Consiglio n. 17, artt. 3 e 15, n. 2) (v. punti 55, 57, 72-73, 77) |
2. |
CECA — Intese — Competenza della Commissione ai sensi dell’art. 65, nn. 4 e 5, CA ad accertare e sanzionare un’infrazione dell’art 65, n. 1, CA — Sparizione alla scadenza del Trattato CECA (Artt. 65, nn. 1, 4 e 5, CA e 97 CA; art. 305, n. 1, CE; Trattato di fusione) (v. punti 89-92, 94, 96) |
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 17 dicembre 2002, C(2002) 5087 def., relativa ad una procedura di applicazione dell’art. 65 CA (COMP/37.956 — Tondo per cemento armato)
Dispositivo
1) |
La decisione della Commissione 17 dicembre 2002, C (2002) 5087 def., relativa ad una procedura di applicazione dell’art. 65 CA (COMP/37.956 — Tondo per cemento armato), è annullata nei confronti della Feralpi Siderurgica SpA. |
2) |
La Commissione è condannata alle proprie spese e a quelle sostenute dalla Feralpi Siderurgica SpA. |
3) |
La Repubblica italiana sopporta le proprie spese. |