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Document 62003CJ0098

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Ricorso per inadempimento — Oggetto della controversia — Determinazione nel corso della fase precontenziosa

    (Art. 226 CE)

    2. Ambiente — Conservazione degli habitat naturali nonché della fauna e della flora selvatiche — Direttiva 92/43 — Zone speciali di conservazione — Obblighi degli Stati membri

    (Direttiva del Consiglio 92/43/CEE, art. 6, n. 3)

    3. Ambiente — Conservazione degli habitat naturali nonché della fauna e della flora selvatiche — Direttiva 92/43 — Zone speciali di conservazione — Obblighi degli Stati membri

    (Direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, nn. 3 e 4)

    4. Ambiente — Conservazione degli habitat naturali nonché della fauna e della flora selvatiche — Direttiva 92/43 — Tutela delle specie

    [Direttiva del Consiglio 92/43, art. 12, n. 1, lett. d)]

    5. Ambiente — Conservazione degli habitat naturali nonché della fauna e della flora selvatiche — Direttiva 92/43 — Tutela delle specie

    (Direttiva del Consiglio 92/43, art. 16)

    6. Ambiente — Conservazione degli habitat naturali nonché della fauna e della flora selvatiche — Direttiva 92/43 — Tutela delle specie

    (Direttiva del Consiglio 92/43, artt. 12, 13 e 16)

    7. Stati membri — Obblighi — Esecuzione delle direttive — Inadempimento

    (Art. 249, terzo comma, CE)

    Massima

    1. L’oggetto di un ricorso per inadempimento proposto ai sensi dell’art. 226 CE è determinato dal procedimento precontenzioso previsto dalla detta disposizione e, pertanto, l’atto introduttivo non può essere basato su disposizioni diverse da quelle indicate nel corso del suddetto procedimento. Tale principio non può però giungere a prescrivere in ogni caso una perfetta coincidenza tra le disposizioni nazionali menzionate nel parere motivato e quelle richiamate nell’atto introduttivo. Allorché si è provveduto a modificare la legge tra queste due fasi del procedimento, è infatti sufficiente che il sistema instaurato dalla normativa contestata nella fase precontenziosa sia stato conservato, nel complesso, dalle nuove misure adottate dallo Stato membro dopo il parere motivato, impugnate nell’ambito del ricorso.

    (v. punto 27)

    2. L’art. 6, n. 3, della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, subordina l’obbligo di una valutazione opportuna dell’impatto di un piano o di un progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, quale zona speciale di conservazione, alla condizione che sussista una probabilità o un rischio che esso incida significativamente sul sito interessato. Orbene, tenuto conto, in particolare, del principio di precauzione, un tale rischio esiste quando non si può escludere, sulla base di elementi obiettivi, che il suddetto piano o progetto incida significativamente sul sito interessato.

    Pertanto, la condizione cui è subordinata la valutazione dell’impatto di un piano o di un progetto su un sito determinato, non permette di sottrarre a quest’ultima talune categorie di progetti sulla base di criteri inidonei a garantire che questi ultimi non possano incidere significativamente sui siti protetti.

    (v. punti 40-41)

    3. Il sistema istituito da una normativa nazionale, il quale esclude l’autorizzazione per impianti che siano fonte di emissioni solo qualora risulti che le stesse possono incidere in modo particolare su un sito protetto ubicato nella loro zona di influenza come definita in funzione, segnatamente, di criteri generali collegati agli impianti, non risulta tale da garantire il rispetto dell’art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in quanto tale sistema non garantisce che i progetti o piani relativi a tali impianti fonte di emissioni non incidano su siti protetti all’esterno della zona di influenza di questi ultimi.

    (v. punti 50, 51)

    4. L’art. 12, n. 1, lett. d), della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che prevede il divieto di deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo, colpisce non solo gli atti dolosi, ma anche quelli che tali non sono. Il legislatore comunitario, non avendo limitato il divieto di cui alla detta disposizione ad atti dolosi, contrariamente a quanto fatto per gli atti di cui alle lett. a)-c) del suddetto articolo, ha dimostrato la sua volontà di conferire ai siti di riproduzione o alle aree di riposo una protezione più intensa contro gli atti che possono causare il loro deterioramento o la loro distruzione. Data l’importanza degli obiettivi di protezione della biodiversità che la direttiva intende realizzare, non è affatto sproporzionato che il divieto di cui all’art. 12, n. 1, lett. d), non sia limitato agli atti dolosi.

    (v. punto 55)

    5. Una disposizione nazionale che non subordini la concessione delle deroghe all’insieme delle condizioni di cui all’art. 16 della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ma che preveda quale sola condizione di autorizzazione delle suddette deroghe che gli animali, ivi compresi i loro siti di nidificazione, di incubazione, di habitat o di rifugio, ed i vegetali delle specie particolarmente tutelate non subiscano di fatto una lesione dolosa, non prevede un contesto normativo conforme al regime derogatorio istituito dal detto art. 16.

    A tal proposito, anche qualora le deroghe ai divieti previsti dalla direttiva costituiscano oggetto di decisioni amministrative per la cui adozione le competenti autorità rispettano le condizioni cui il detto art. 16 subordina l’autorizzazione di deroghe, la cornice normativa nazionale rimane incompatibile con quella prefigurata dalla direttiva.

    (v. punto 61)

    6. Gli artt. 12, 13 e 16 della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, formano un complesso coerente di norme che mira a garantire un regime di rigorosa tutela delle specie animali e vegetali.

    Non rispetta un sistema di tale natura la disposizione nazionale la quale, nell’enunciare i casi in cui l’uso dei prodotti fitosanitari è vietato, non contempli in modo chiaro, specifico e rigoroso i divieti di arrecare pregiudizio alle specie protette previsti agli artt. 12 e 13 della direttiva.

    (v. punti 66, 67)

    7. Ai fini della corretta esecuzione di una direttiva, il contesto normativo vigente in uno Stato membro in cui coesistono disposizioni regionali contrarie al diritto comunitario ed una disposizione nazionale conforme a quest’ultimo non è idoneo a garantire effettivamente ed in modo chiaro e preciso la compiuta applicazione della direttiva.

    (v. punto 78)

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