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Document 62002CJ0460

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Trasporti — Trasporti aerei — Accesso al mercato dell’assistenza a terra negli aeroporti della Comunità — Potere degli Stati membri di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi di assistenza a terra — Limiti

    (Direttiva del Consiglio 96/67/CE)

    2. Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Trasferimento di imprese — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Direttiva 2001/23 — Trasferimento — Nozione — Norma nazionale che prescrive il mantenimento dei livelli di occupazione e la continuità dei rapporti di lavoro del personale dipendente dal precedente gestore in caso di trasferimento di attività, indipendentemente dalle caratteristiche dell’operazione di cui trattasi — Esclusione

    (Direttiva del Consiglio 2001/23)

    Massima

    1. Il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi di assistenza a terra – che gli Stati membri conservano in base alla direttiva 96/67, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità – non comporta una competenza normativa illimitata e dev’essere esercitato in modo tale da non pregiudicare l’effetto utile di detta direttiva e gli obiettivi da questa perseguiti. Infatti, tale direttiva mira ad assicurare l’apertura del mercato dell’assistenza a terra, apertura che deve tra l’altro contribuire a ridurre i costi di gestione delle compagnie aeree.

    (v. punti 31-32)

    2. Una norma nazionale che prescrive il mantenimento dei livelli di occupazione e la continuità del rapporto di lavoro del personale dipendente dal precedente gestore e che si applica, indipendentemente dalle caratteristiche dell’operazione di cui trattasi, ad «ogni trasferimento di attività» nel settore considerato eccede manifestamente il concetto di trasferimento stabilito dalla direttiva 2001/23, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, come interpretata dalla Corte. Infatti, solo alla luce delle caratteristiche di ogni trasferimento di attività si può stabilire se la transazione interessata costituisce un trasferimento ai sensi di detta direttiva.

    (v. punti 41-42)

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