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Document 62002CJ0382

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione di talune operazioni relative agli aeromobili utilizzati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento — Ambito di applicazione — Operazioni relative agli aeromobili che effettuano voli interni — Inclusione — Nozione di «compagnia che pratica essenzialmente il trasporto internazionale» — Valutazione ad opera dei giudici nazionali

    (Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 15, punti 6, 7 e 9)

    Massima

    Le disposizioni dell’art. 15, punti 6, 7 e 9, della direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, che prevedono l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune operazioni relative ad aeromobili utilizzati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento, devono essere interpretate nel senso che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi contemplate da queste disposizioni e destinate ad aeromobili che effettuano voli interni, ma sono utilizzati da tali compagnie sono esentate dall’imposta sul valore aggiunto.

    Per stabilire se una compagnia di navigazione aerea pratichi essenzialmente il trasporto internazionale ai sensi del predetto art. 15, punto 6, deve in ogni caso considerarsi tale la compagnia le cui attività diverse da quelle internazionali risultano notevolmente meno rilevanti delle sue attività internazionali. A questo proposito, spetta al giudice nazionale valutare la rilevanza rispettiva delle parti di attività internazionali e non internazionali di questa compagnia. Al fine di procedere a questa valutazione, si possono prendere in considerazione tutti gli elementi che danno un’indicazione della rilevanza relativa del tipo di trasporto interessato, in particolare la cifra d’affari.

    (v. punti 30, 39-40, dispositivo 1-2)

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