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Document 62002CJ0109
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Causa C-109/02
Commissione delle Comunità europee
contro
Repubblica federale di Germania
«Inadempimento di uno Stato — Sesta direttiva IVA — Normativa nazionale che prevede un'aliquota ridotta per i complessi musicali, nonché per i solisti, purché questi ultimi siano essi stessi organizzatori del concerto»
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 23 ottobre 2003 I-12693
Massime della sentenza
Disposizioni fiscali – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra di affari – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Facoltà degli Stati membri di applicare aliquote ridotte a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi – Applicazione di un'aliquota ridotta alle prestazioni fornite da complessi musicali per un organizzatore di concerti e dell'aliquota normale alle prestazioni di solisti che lavorano per un organizzatore – Inammissibilità
[Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 12, n. 3, lett. a), terzo comma]
Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 12, n. 3, lett. a), terzo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, lo Stato membro che applichi un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni che complessi musicali forniscono direttamente in pubblico o per un organizzatore di concerti nonché a quelle fornite direttamente in pubblico da solisti, ma applicando l'aliquota normale di tale imposta alle prestazioni di solisti che lavorano per un organizzatore.
Infatti, nell'esercitare la competenza ad applicare un'aliquota ridotta, gli Stati membri devono osservare il principio di neutralità fiscale, il quale osta a che merci o prestazioni di servizi di uno stesso tipo, che si trovano quindi in concorrenza tra di loro, siano trattate in maniera diversa sotto il profilo dell'imposta sul valore aggiunto, con la conseguenza che le dette merci o le dette prestazioni devono essere assoggettate a un'aliquota uniforme.
(v. punti 19-20, 28 e dispositivo)