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Document 62001TJ0157

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione adottata omettendo il procedimento formale di indagine di cui all’art. 88, n. 2, CE — Diritto di ricorso di una federazione di categoria che abbia denunciato la presunta esistenza di aiuti di Stato — Ricevibilità

    (Artt. 88, n. 2, CE, e 230, secondo comma, CE)

    2. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Ricorso ricevibile — Diritto di invocare tutti i motivi d’illegittimità elencati nell’art. 230 CE

    (Art. 230, secondo comma, CE)

    3. Procedura — Atto introduttivo di ricorso — Requisiti formali — Identificazione dell’oggetto della controversia — Esposizione sommaria dei motivi dedotti

    [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]

    4. Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Versamento al personale di un’impresa di un indennizzo a fronte della sua rinuncia allo status di pubblico dipendente — Esclusione

    (Art. 87, n. 1, CE)

    5. Trasporti — Aiuti ai trasporti — Distinzione tra le nozioni di «obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico» e di «contratti di servizio pubblico» — Contratti di trasporto volontariamente conclusi in seguito a gare d’appalto

    [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1191/69, artt. 1, 2 e 14]

    6. Trasporti — Azione degli Stati membri in materia di obblighi di servizio pubblico — Regolamento n. 1191/69 — Inapplicabilità dell’art. 87, n. 1, CE — Limiti — Aiuti direttamente ed esclusivamente necessari all’effettuazione di un servizio pubblico di trasporto

    (Artt. 87, n. 1, CE, e 88, n. 3, CE; regolamento del Consiglio n. 1191/69, art. 17, n. 2)

    7. Trasporti — Aiuti ai trasporti — Applicazione dell’art. 73 CE — Limitazione ai casi individuati dal diritto comunitario derivato

    [Art. 73 CE; regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 1191/69 e 1107/70]

    Massima

    1. Nel caso in cui, in seguito ad un esposto presentato da una federazione di categoria per denunciare l’esistenza di aiuti di Stato, la Commissione abbia adottato una decisione in esito ad un esame preliminare, ossia senza avviare il procedimento formale di indagine di cui all’art. 88, n. 2, CE, questa federazione – nella sua qualità di denunciante che ha inoltre influenzato lo svolgimento del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione e di cui almeno talune imprese aderenti si trovavano in posizione di concorrenza rispetto alla società beneficiaria degli aiuti contestati – beneficia delle garanzie procedurali previste dall’art. 88, n. 2, CE. Orbene, il rispetto di tali garanzie può essere ottenuto solo qualora le si riconosca la facoltà di contestare la decisione impugnata dinanzi al giudice comunitario ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.

    (v. punti 39-40)

    2. Nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto nell’interesse suo e dei suoi membri, è consentito ad una federazione di categoria invocare uno qualsiasi dei motivi di illegittimità tra quelli elencati nell’art. 230, secondo comma, CE, purché siano diretti all’annullamento totale o parziale della decisione impugnata, senza doversi limitare a far valere la violazione dei diritti procedurali previsti all’art. 88, n. 2, CE.

    (v. punto 41)

    3. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale ai sensi dell’art. 53, primo comma, del medesimo Statuto, nonché dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, qualsiasi atto introduttivo di un ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tali indicazioni devono essere sufficientemente chiare e precise da consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a supporto. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, affinché un motivo sia considerato ricevibile, è necessario che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali è fondato emergano, seppure sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso.

    (v. punto 45)

    4. L’art. 87, n. 1, CE ha come unico scopo di vietare i vantaggi che favoriscono talune imprese, in quanto la nozione di aiuto riguarda solo interventi che alleggeriscono gli oneri gravanti normalmente sul bilancio di un’impresa e che devono ritenersi un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato. Pertanto, il versamento da parte di uno Stato membro di un importo in denaro ad alcuni dipendenti di un’impresa di trasporti mediante autobus al fine di indennizzare finanziariamente l’abbandono del loro status di pubblici dipendenti e il passaggio allo status di agente contrattuale non costituisce un aiuto di Stato, ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, quando il provvedimento di cui trattasi mira a sostituire lo status privilegiato e costoso di tali dipendenti con uno status paragonabile a quello degli impiegati di altre imprese di trasporto mediante autobus suoi concorrenti. Un provvedimento siffatto mira, similmente a quanto si sarebbe potuto ottenere trasferendo degli interessati all’interno della pubblica amministrazione, a liberare la detta impresa da uno svantaggio strutturale rispetto ai suoi concorrenti privati e non ad accordarle un vantaggio.

    (v. punto 57)

    5. Il tenore letterale dell’art. 1 del regolamento n. 1191/69, relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, quale modificato dal regolamento n. 1893/91, introduce una netta distinzione tra «obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico» che le autorità competenti sono tenute a sopprimere (n. 3) e i «servizi di trasporto» che tali autorità sono autorizzate a garantire mediante «contratti di servizio pubblico» (n. 4), precisando che le stesse autorità possono «tuttavia (…) mantenere o imporre gli obblighi di servizio pubblico di cui all’articolo 2» (n. 5). Solo in quest’ultimo caso devono essere applicati i metodi comuni di compensazione previsti in particolare alla sezione IV del regolamento n. 1191/69, vale a dire negli artt. 10-13 di quest’ultimo.

    L’art. 14 del regolamento n. 1191/69 definisce il «contratto di servizio pubblico» come un contratto concluso allo scopo di fornire alla collettività servizi di trasporto sufficienti, e tale contratto prevede, oltre alla sua durata, tutti i particolari del servizio di trasporto, incluso «il prezzo delle prestazioni (…) che si aggiunge alle entrate tariffarie o comprende dette entrate, come pure le modalità delle relazioni finanziarie tra le due parti» (art. 14, n. 1, e n. 2, lett. b). Tale regime puramente contrattuale non prevede dunque né una compensazione per il compimento di una missione imposta né un obbligo di servizio pubblico ai sensi dell’art. 2 del detto regolamento.

    L’art. 14, nn. 4-6, del regolamento n. 1191/69 precisa, a tal riguardo, che se un’impresa desidera metter fine ad un servizio di trasporto che non è coperto dal contratto «o» dall’obbligo di servizio pubblico, le autorità competenti possono imporre il mantenimento del servizio di cui trattasi, nel quale caso gli oneri derivanti da tale obbligo formano oggetto di «compensazioni secondo i metodi comuni enunciati alle sezioni II, III e IV». Ne consegue necessariamente che i rapporti contrattuali stabiliti in esito ad un procedimento di gara d’appalto tra l’impresa di trasporto e l’autorità competente comportano, ai sensi dell’art. 14, nn. 1 e 2, del detto regolamento, un regime di finanziamento specifico che non lascia spazio a compensazioni secondo i metodi fissati alle sezioni II, III e IV di tale regolamento.

    Di conseguenza, un’impresa di trasporti mediante autobus i cui obblighi di esercizio, di trasporto e di incasso delle tariffe fissate non sono stati imposti unilateralmente, la quale non era obbligata ad eseguire i suoi compiti di trasporto a condizioni non redditizie, contrarie al suo interesse commerciale, ma che, al contrario, ha assunto volontariamente tali obblighi dopo aver vinto talune gare d’appalto che non prevedevano alcuna sovvenzione statale e alle quali era libera, in funzione dei suoi interessi economici, di partecipare oppure no, e le cui prestazioni di trasporto sono state remunerate con il prezzo che essa stessa aveva proposto nelle sue offerte per dette gare e che era stato riprodotto nei contratti conclusi in seguito alle stesse, non è gravata da obblighi di servizio pubblico ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1191/69; un’impresa del genere non riceve pertanto compensazioni ai sensi di tale articolo bensì una remunerazione finanziaria prevista nei detti contratti di trasporto.

    (v. punti 77-82)

    6. Il regolamento n. 1191/69, relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, quale modificato dal regolamento n. 1893/91, autorizza le autorità nazionali competenti ad adottare, nel campo dei trasporti stradali, tutte le misure coperte da tale regolamento, incluse le misure di finanziamento necessarie a tale effetto. Inoltre, l’art. 17, n. 2, del medesimo le dispensa anche dall’obbligo di previa notifica previsto all’art. 88, n. 3, CE. Il detto regolamento apporta quindi una deroga settoriale al divieto di aiuti di Stato il cui principio è sancito dall’art. 87, n. 1, CE e non lascia alla Commissione alcun margine discrezionale per quanto riguarda l’autorizzazione di aiuti coperti da tale deroga. Ne consegue che tale regolamento instaura un regime di autorizzazione particolarmente favorevole che richiede, di conseguenza, un’interpretazione restrittiva.

    Questo regime deve dunque essere limitato agli aiuti direttamente ed esclusivamente necessari allo svolgimento del servizio pubblico di trasporto in quanto tale, ad esclusione delle sovvenzioni destinate a coprire disavanzi causati all’impresa beneficiaria dell’aiuto da circostanze estranee ai suoi compiti in materia di trasporti, come le conseguenze di una cattiva gestione finanziaria generale non inerente al settore dei trasporti. Il finanziamento pubblico di questi ultimi disavanzi non specificamente settoriali può essere autorizzato solo in applicazione delle disposizioni generali dell’art. 87, nn. 2 e 3, CE.

    (v. punti 85-86)

    7. In seguito all’adozione del regolamento n. 1107/70, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, gli Stati membri non sono più autorizzati ad invocare direttamente il beneficio dell’art. 73 CE, il quale prevede la compatibilità con il Trattato degli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti o corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio, al di fuori dei casi a cui fa riferimento il diritto comunitario derivato.

    Infatti, per i casi in cui il regolamento n. 1191/69, relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, quale modificato dal regolamento n. 1893/91, non sia applicabile e alle sovvenzioni di cui trattasi vada applicato l’art. 87, n. 1, CE, il regolamento n. 1107/70 enuncia, in modo tassativo, le condizioni alle quali le autorità degli Stati membri possono concedere aiuti ai sensi dell’art. 73 CE.

    (v. punto 100)

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