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Document 62001CJ0464

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni — Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori — Nozione di «contratto concluso da un consumatore» — Contratto relativo ad un bene destinato ad un uso in parte professionale ed in parte privato — Esclusione salvo in caso di uso professionale marginale — Valutazione da parte del giudice nazionale — Criteri

    (Convenzione 27 settembre 1968, artt. 13-15)

    Massima

    Le regole di competenza stabilite dalla Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica, dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, e dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, devono essere interpretate nel modo seguente:

    — un soggetto che ha stipulato un contratto relativo ad un bene destinato ad un uso in parte professionale ed in parte estraneo alla sua attività professionale non ha il diritto di avvalersi del beneficio delle regole di competenza specifiche previste dagli artt. 13-15 della detta Convenzione, a meno che l’uso professionale sia talmente marginale da avere un ruolo trascurabile nel contesto globale dell’operazione di cui trattasi, essendo irrilevante a tale riguardo il fatto che predomini l’aspetto extraprofessionale;

    — spetta al giudice adito decidere se il contratto in questione sia stato concluso per soddisfare, in misura non trascurabile, esigenze attinenti all’attività professionale del soggetto di cui trattasi ovvero se, al contrario, l’uso professionale abbia rivestito solo un ruolo insignificante;

    — a tal fine il detto giudice deve prendere in considerazione tutti gli elementi di fatto rilevanti che risultano oggettivamente dal fascicolo; non occorre invece tener conto di circostanze o di elementi di cui la controparte avrebbe potuto prendere conoscenza al momento della conclusione del contratto, a meno che il soggetto che fa valere lo status di consumatore non si sia comportato in modo tale da far legittimamente sorgere l’impressione, nella controparte contrattuale, di agire con finalità professionali.

    (v. punto 54 e dispositivo)

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