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Document 62001CJ0441

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Politica sociale - Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori - Direttiva 89/391, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro - Organizzazione delle attività di protezione e di prevenzione nei confronti dei rischi professionali - Obbligo del datore di lavoro di designare uno o più lavoratori per occuparsi delle dette attività - Obbligo principale rispetto a quello di fare ricorso a competenze esterne all'impresa

    (Direttiva del Consiglio 89/391, artt. 7, nn. 1, 3, 4 e 6)

    2. Politica sociale - Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori - Direttiva 89/391, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro - Obiettivi - Favorire la partecipazione equilibrata dei datori di lavoro e dei lavoratori alle attività di protezione e di prevenzione nei confronti dei rischi professionali

    (Direttiva del Consiglio 89/391, art. 7)

    3. Politica sociale - Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori - Direttiva 89/391, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro - Organizzazione delle attività di protezione e di prevenzione nei confronti dei rischi professionali - Scelta lasciata al datore di lavoro tra l'organizzazione delle dette attività in seno all'impresa o il ricorso a competenze esterne a quest'ultima - Effetto utile della direttiva - Insussistenza

    (Direttiva del Consiglio 89/391, art. 7, nn. 1 e 3)

    Massima

    1. L'art. 7 della direttiva 89/391, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, comporta una gerarchia degli obblighi che sono imposti ai datori di lavoro. Infatti, con il suo n. 1, il detto articolo impone al datore di lavoro un obbligo principale, che è quello di designare uno o più lavoratori per occuparsi delle attività di protezione e di prevenzione nei confronti dei rischi professionali. Con il suo n. 3, esso prevede l'obbligo di fare ricorso a competenze esterne all'impresa. Tale obbligo è tuttavia solo subordinato rispetto a quello espresso al detto art. 7, n. 1, in quanto esso esiste solo «[s]e le competenze nell'impresa e/o nello stabilimento sono insufficienti per organizzare dette attività di protezione e prevenzione». I nn. 4 e 6 del detto articolo non rimettono assolutamente in discussione la gerarchia definita ai nn. 1 e 3 di tale norma. Così, al fine di garantire la piena applicazione della direttiva 89/391 in maniera chiara e precisa, la sua trasposizione nell'ordinamento nazionale deve rispecchiare la gerarchia definita all'art. 7 della direttiva.

    ( v. punti 20-21, 23, 30 )

    2. La scelta, operata all'art. 7 della direttiva 89/391, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, di privilegiare, qualora le competenze interne dell'impresa lo consentano, la partecipazione dei lavoratori alle attività di protezione e di prevenzione nei confronti dei rischi professionali anziché far ricorso a competenze esterne è una misura di organizzazione conforme all'obiettivo di detta direttiva di favorire la partecipazione dei lavoratori alla loro propria sicurezza. Risulta dall'undicesimo e dal dodicesimo considerando della direttiva che quest'ultima comprende infatti tra i propri obiettivi un dialogo e una partecipazione equilibrata dei datori di lavoro e dei lavoratori ai fini dell'adozione delle misure necessarie alla protezione di questi ultimi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

    ( v. punti 39-40 )

    3. Lasciare al datore di lavoro la scelta tra l'organizzazione delle attività di protezione e di prevenzione nei confronti dei rischi professionali in seno all'impresa o il ricorso a competenze esterne a quest'ultima non contribuisce ad assicurare l'effetto utile della direttiva 89/391, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, ma costituisce un inadempimento dell'obbligo di assicurare la piena applicazione di tale direttiva.

    Infatti, da una parte, l'art. 7, nn. 1 e 3, di detta direttiva stabilisce chiaramente un ordine di priorità per quanto riguarda l'organizzazione di dette attività in seno all'impresa. Solo quando le competenze nell'impresa sono insufficienti il datore di lavoro deve fare ricorso a competenze esterne a quest'ultima. D'altra parte, la direttiva 89/391 ha l'obiettivo di favorire la partecipazione equilibrata dei datori di lavoro e dei lavoratori alle attività di protezione e di prevenzione nei confronti dei rischi professionali. Proprio quindi privilegiando l'organizzazione di tali attività in seno all'impresa l'effetto utile della direttiva può essere garantito il più possibile.

    ( v. punti 53-55 )

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