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Document 62001CJ0383

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Disposizioni fiscali - Tributi interni - Tassa sull'immatricolazione relativa agli autoveicoli nuovi in mancanza di una produzione nazionale analoga o concorrente - Esame alla luce dell'art. 90 CE - Presupposti - Conformità a tale disposizione - Valutazione della tassa sulla base degli artt. 28 CE e seguenti - Esclusione in mancanza di dati che consentano di provare un pregiudizio alla libera circolazione delle merci

    (Artt. 28 CE e 90 CE)

    Massima

    $$Una tassa di immatricolazione relativa alle autovetture nuove introdotta da uno Stato membro che non ha una produzione nazionale di veicoli costituisce, quando rientri in un sistema generale di tributi interni che gravano sistematicamente su categorie di autovetture secondo criteri obiettivi applicati indipendentemente dall'origine dei prodotti, un tributo interno la cui compatibilità con il diritto comunitario dev'essere esaminata alla luce dell'art. 90 CE. Questa disposizione dev'essere interpretata nel senso che non osta ad una tassa del genere qualora non esistano né una produzione nazionale di autovetture, né prodotti che possano concorrere con le automobili nello Stato membro interessato.

    Se è vero, d'altro canto, che gli Stati membri non possono colpire i prodotti che non sono così soggetti ai divieti dell'art. 90 CE con tributi talmente alti da compromettere la libera circolazione di dette merci all'interno del mercato comune, non si deve ritenere che la detta tassa abbia perso la propria connotazione di tributo interno per essere considerata una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 28 CE, dal momento che dai dati relativi al numero di autovetture nuove immatricolate nello Stato membro interessato, e pertanto importate in tale Stato membro, non emerge assolutamente che la libera circolazione di tale genere di merci tra detto Stato membro e gli altri Stati membri sia compromessa.

    ( v. punti 35, 39-43 e dispositivo )

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