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Document 61999CJ0462

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Ravvicinamento delle legislazioni - Settore delle telecomunicazioni - Fornitura di una rete aperta delle telecomunicazioni - Direttiva 90/387 - Disposizione che obbliga gli Stati membri ad istituire organi di ricorso - Mancata trasposizione - Conseguenze - Obbligo per i giudici nazionali di verificare l'esistenza di una possibilità di ricorso sulla base del diritto nazionale - Disapplicazione della disposizione nazionale che esclude la competenza di un giudice altrimenti competente

    (Art. 10 CE; direttiva del Consiglio 90/387, art. 5 bis, n. 3)

    2. Concorrenza - Imprese pubbliche e imprese alle quali gli Stati membri accordano diritti speciali o esclusivi - Settore delle telecomunicazioni - Normativa nazionale che consente di attribuire ulteriori frequenze in una banda di frequenze a un'impresa pubblica in posizione dominante senza imporre un canone distinto nonostante il pagamento di un canone da parte di un nuovo gestore per l'utilizzazione della stessa banda di frequenze - Misura che crea i presupposti di un abuso di posizione dominante - Inammissibilità salvo un'equivalenza economica tra il canone imposto anteriormente all'impresa pubblica che copre anche le ulteriori frequenze e quello versato dalla sua concorrente per accedere al mercato

    (Artt. 82 CE e 86, n. 1, CE)

    3. Concorrenza - Imprese pubbliche e imprese alle quali gli Stati membri accordano diritti speciali o esclusivi - Settore delle telecomunicazioni - Direttiva 96/2 - Comunicazioni mobili e personali - Normativa nazionale che consente di attribuire ulteriori frequenze in una banda di frequenze a un'impresa pubblica in posizione dominante senza imporre un canone distinto nonostante il pagamento di un canone da parte di un nuovo gestore per l'utilizzazione della stessa banda di frequenze - Inammissibilità salvo un'equivalenza economica tra il canone imposto anteriormente all'impresa pubblica che copre anche le ulteriori frequenze e quello versato dalla sua concorrente per accedere al mercato o una saturazione delle frequenze inizialmente attribuite - Normativa che consente tale attribuzione dopo il decorso di un periodo determinato o in caso di saturazione delle frequenze inizialmente attribuite al gestore - Ammissibilità

    (Direttiva della Commissione 96/2, art. 2, nn. 3 e 4)

    4. Ravvicinamento delle legislazioni - Settore delle telecomunicazioni - Quadro comune per le autorizzazioni generali e le licenze individuali - Direttiva 97/13 - Procedure di concessione - Divieto di discriminazioni

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/13, artt. 9, n. 2, e 11, n. 2)

    Massima

    1. Le esigenze di un'interpretazione del diritto nazionale conforme alla direttiva 90/387, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni, e di un'effettiva tutela dei diritti dei singoli impongono ai giudici nazionali di verificare se le norme pertinenti del loro diritto nazionale consentano di riconoscere ai singoli un diritto di ricorso che soddisfi i criteri di cui all'art. 5 bis, n. 3, della detta direttiva, contro le decisioni dell'autorità di regolamentazione nazionale incaricata di rilasciare le autorizzazioni per la fornitura di servizi di telecomunicazioni. Se un'applicazione del diritto nazionale, conforme ai requisiti di tale articolo non è possibile, un giudice nazionale atto a soddisfare i suddetti requisiti, che sarebbe competente a conoscere dei ricorsi contro le decisioni dell'autorità di regolamentazione nazionale se a ciò non ostasse una disposizione del diritto nazionale diretta a escludere esplicitamente la sua competenza, ha l'obbligo di lasciare quest'ultima inapplicata.

    Infatti, qualora una disposizione di una direttiva che crea diritti per i singoli non sia stata trasposta nell'ordinamento giuridico nazionale, l'obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa previsto, come pure l'obbligo, loro imposto dall'art. 10 CE, di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo valgono per tutti gli organi degli Stati membri, ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. Ne consegue che, applicando il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, il giudice nazionale deve interpretarlo quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva per conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 249, terzo comma, CE.

    Se un'applicazione del diritto nazionale conforme alla direttiva non è possibile, il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di proteggere i diritti che questo attribuisce ai singoli, eventualmente disapplicando ogni disposizione la cui applicazione, date le circostanze della fattispecie, condurrebbe a un risultato contrario alla detta direttiva, mentre la sua mancata applicazione renderebbe il diritto nazionale conforme a quest'ultima.

    ( v. punti 38, 40, 42, dispositivo 1 )

    2. Uno Stato membro viola i divieti posti dall'art. 86, n. 1, CE, letto in combinato disposto con l'art. 82 CE, quando adotta una misura legislativa, regolamentare o amministrativa che crea una situazione in cui un'impresa pubblica o un'impresa alla quale esso ha conferito diritti speciali o esclusivi è necessariamente indotta ad abusare della propria posizione dominante. Costituisce un abuso del genere il fatto, per un'impresa in posizione dominante, di adottare un comportamento mirante, mediante una concorrenza falsata, vale a dire una concorrenza in cui non viene assicurata l'uguaglianza delle opportunità tra i vari operatori economici, a rafforzare tale posizione o ad estenderla a un mercato vicino, ma distinto.

    Ne consegue che gli artt. 82 CE e 86, n. 1, CE ostano, in linea di principio, a una normativa nazionale che consente di attribuire, senza imporre un canone distinto, ulteriori frequenze in una banda di frequenze a un'impresa pubblica in posizione dominante già titolare di una licenza per la prestazione degli stessi servizi di telecomunicazione su un'altra banda, mentre un nuovo concorrente sul mercato di cui trattasi ha dovuto versare un canone per l'acquisto della licenza per la prestazione di servizi sulla prima banda di frequenze. Tuttavia, tali disposizioni non ostano a una siffatta normativa nazionale se il canone applicato all'impresa pubblica per la sua licenza, compresa la successiva attribuzione, senza un versamento integrativo, di ulteriori frequenze, risulta equivalente, in termini economici, al canone imposto al nuovo concorrente.

    ( v. punti 80-83, 95, dispositivo 2 )

    3. Dall'art. 2, nn. 3 e 4, della direttiva 96/2, che modifica la direttiva 90/388, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni, in relazione alle comunicazioni mobili e personali, risulta che gli Stati membri possono estendere l'ambito di applicazione delle licenze esistenti per la prestazione di servizi di telecomunicazioni mobili digitali a combinazioni di sistemi di telecomunicazioni mobili digitali conformi, rispettivamente, alle norme GSM 900 e DCS 1800 solo se tale ampliamento è giustificato dalla necessità di garantire una concorrenza effettiva tra gestori concorrenti sui mercati interessati.

    Ne consegue che tali disposizioni ostano, in linea di principio, a una normativa nazionale che consente di attribuire, senza imporre un canone distinto, ulteriori frequenze nella banda di frequenze riservata alla norma DCS 1800 a un'impresa pubblica in posizione dominante già titolare di una licenza per la prestazione di servizi di telecomunicazione mobile digitale fondata sulla norma GSM 900, mentre un nuovo concorrente sul mercato di cui trattasi ha dovuto versare un canone per l'acquisto di una licenza per la prestazione di servizi di telecomunicazione mobile digitale fondata sulla norma DCS 1800. Tuttavia, esse non ostano a una siffatta normativa se il canone applicato all'impresa pubblica per la sua licenza GSM 900, compresa la successiva attribuzione, senza un versamento integrativo, di ulteriori frequenze nella banda di frequenze riservata alla norma DCS 1800, risulta equivalente, in termini economici, al canone imposto al concorrente cui è stata concessa la licenza DCS 1800. Analogamente, esse non ostano a una normativa che consenta una siffatta attribuzione limitata di ulteriori frequenze decorso un periodo di almeno tre anni dalla concessione della licenza DCS 1800 o prima che sia decorso tale periodo, quando la capacità di utenza dell'impresa pubblica titolare di una licenza GSM 900 sia esaurita, nonostante il ricorso a tutte le possibilità tecniche economicamente sostenibili.

    ( v. punti 98, 105, 112, dispositivo 3-4 )

    4. Il divieto di discriminazione previsto dagli artt. 9, n. 2, e 11, n. 2, della direttiva 97/13, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, non osta a una normativa nazionale che consente di attribuire, senza imporre un canone distinto, ulteriori frequenze in una banda di frequenze ai gestori già titolari di una licenza in un'altra banda di frequenze, mentre è stato imposto un canone al gestore cui è stata concessa una licenza per la prestazione di servizi di telecomunicazione sulla prima banda di frequenze, se il canone applicato ai gestori esistenti per la loro licenza, compresa la successiva attribuzione, senza un versamento integrativo, delle ulteriori frequenze, risulta equivalente, in termini economici, al canone imposto al nuovo concorrente.

    ( v. punto 118, dispositivo 5 )

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