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Document 61998CJ0384

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Esenzioni previste dalla sesta direttiva - Esenzione delle prestazioni effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche - Prestazioni mediche consistenti nello stabilire, con analisi biologiche, l'affinità genetica di individui - Imponibilità

    [Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 13, parte A, n. 1, lett. c)]

    Massima

    $$L'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva 77/388, relativo all'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche, deve essere interpretato nel senso che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale disposizione le prestazioni mediche consistenti non già nel prestare assistenza alle persone mediante diagnosi e cura di malattie o di qualsiasi altro problema di salute, bensì nello stabilire, con analisi biologiche, l'affinità genetica di individui.

    ( v. punto 22 e dispositivo )

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