This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61998CJ0384
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Esenzioni previste dalla sesta direttiva - Esenzione delle prestazioni effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche - Prestazioni mediche consistenti nello stabilire, con analisi biologiche, l'affinità genetica di individui - Imponibilità
[Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 13, parte A, n. 1, lett. c)]
$$L'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva 77/388, relativo all'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche, deve essere interpretato nel senso che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale disposizione le prestazioni mediche consistenti non già nel prestare assistenza alle persone mediante diagnosi e cura di malattie o di qualsiasi altro problema di salute, bensì nello stabilire, con analisi biologiche, l'affinità genetica di individui.
( v. punto 22 e dispositivo )