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Document 61998CJ0078

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1 Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Parità di retribuzione - Domanda d'iscrizione ad un regime pensionistico professinale - Termine di decadenza di sei mesi dalla cessazione dell'attività lavorativa di cui trattasi - Ammissibilità - Osservanza del principio dell'effettività del diritto comunitario - Rifiuto di prendere in considerazione i periodi di anzianità prestati prima dei due anni precedenti la domanda - Inammissibilità - Violazione del principio di effettività

    [Trattato CE, art. 119 (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE)]

    2 Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Parità di retribuzione - Azione dinanzi al giudice nazionale - Principio dell'equivalenza delle modalità procedurali con quelle riguardanti ricorsi analoghi di natura interna - Analogia di un ricorso interno - Equivalenza delle norme procedurali - Criteri

    [Trattato CE, art. 119 (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE); direttiva del Consiglio 75/117/CEE]

    3 Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Parità di retribuzione - Domanda d'iscrizione ad un regime pensionistico professionale in caso di successione di contratti a tempo determinato - Termine di decadenza - Applicazione a ciascun contratto - Inammissibilità - Violazione del principio di effettività

    [Trattato CE, art. 119 (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE)]

    Massima

    1 Il diritto comunitario non osta ad una norma procedurale nazionale in base alla quale la domanda di iscrizione ad un regime pensionistico professionale (dal quale derivino diritti alla pensione), domanda basata su una discriminazione fondata sul sesso contraria all'art. 119 del Trattato (gli artt. 117-120 del Trattato sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE), debba essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi a decorrere dalla cessazione dell'attività lavorativa oggetto della richiesta, a condizione, tuttavia, che tale termine non risulti meno favorevole per i ricorsi fondati sul diritto comunitario rispetto a quelli fondati sul diritto nazionale. Infatti, la fissazione di tale termine, in quanto costituisce l'applicazione del fondamentale principio della certezza del diritto, soddisfa le esigenze del principio di effettività del diritto comunitario, secondo cui le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti derivanti dall'effetto diretto di tale diritto non devono essere strutturate in modo tale da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti attribuiti dall'ordinamento giuridico comunitario.

    Per contro, il principio di effettività osta ad una norma procedurale nazionale in base alla quale i periodi di attività lavorativa dai quali derivino diritti alla pensione svolti da una parte interessata devono essere calcolati unicamente con riferimento ai periodi di attività lavorativa compiuti entro i due anni precedenti la data di proposizione della domanda. Tale norma, pur non privando totalmente gli interessati della possibilità di iscriversi al regime, impedisce di fatto che vengano presi in considerazione tutti i loro periodi di anzianità compiuti prima dei due anni dalla data di proposizione dei rispettivi ricorsi ai fini del calcolo delle prestazioni che sarebbero loro dovute anche dopo la data di presentazione della domanda. (v. punti 31, 33-35, 37, 43-45, dispositivo 1-2)

    2 Per valutare il rispetto, da parte della normativa nazionale, del principio di equivalenza, secondo cui le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti derivanti dall'effetto diretto del diritto comunitario non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna, un ricorso fondato sulla violazione di disposizioni di una legge quale l'Equal Pay Act 1970, in vigore nel Regno Unito, non può considerarsi costituire un ricorso interno analogo ad un ricorso fondato sulla violazione dell'art. 119 del Trattato (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE). Infatti, per il fatto stesso che essa attua nell'ordinamento interno il divieto comunitario di discriminazioni basate sul sesso relativamente alle retribuzioni, quale enunciato dall'art. 119 del Trattato e dalla direttiva 75/117, tale legge non può costituire il fondamento idoneo del confronto tra le modalità procedurali di domande differenti, una fondata sul diritto comunitario e l'altra sul diritto nazionale.

    All'atto di stabilire se un ricorso previsto dal diritto nazionale costituisca un ricorso di natura interna analogo a quello diretto a far valere i diritti attribuiti dall'art. 119 del Trattato, il giudice nazionale deve verificare l'analogia dei ricorsi di cui trattasi con riguardo al loro oggetto, alla loro finalità ed ai loro elementi essenziali.

    Al fine di potersi pronunciare sull'equivalenza delle norme procedurali, il giudice nazionale deve accertare in modo oggettivo ed astratto l'analogia delle norme di cui trattasi in considerazione della loro rilevanza nel procedimento complessivamente inteso, dello svolgimento del procedimento medesimo e delle specificità di tali norme. (v. punti 31, 51-53, 57 63, dispositivo 3-5)

    3 Il diritto comunitario, più in particolare il principio dell'effettività del medesimo, osta ad una norma procedurale nazionale per effetto della quale la domanda di iscrizione ad un regime pensionistico professionale (dal quale derivino diritti alla pensione), domanda basata su una discriminazione fondata sul sesso contraria all'art. 119 del Trattato (gli artt. 117-120 del Trattato sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE), debba essere presentata entro il termine di sei mesi a decorrere dalla scadenza di ogni contratto (ovvero di tutti i singoli contratti) di lavoro oggetto della domanda stessa, quando si tratti di un rapporto di lavoro stabile risultante da una successione di contratti a tempo determinato, conclusi ad intervalli regolari e riguardanti la stessa attività lavorativa cui si applichi lo stesso regime pensionistico. Infatti, se è pur vero che la certezza del diritto esige la possibilità di stabilire con precisione il dies a quo di un termine di decadenza, resta il fatto che, nel caso di contratti di questo tipo, la fissazione del dies a quo alla scadenza di ogni singolo contratto rende eccessivamente difficile l'esercizio del diritto attribuito dall'art. 119 del Trattato, mentre esiste la possibilità di fissare con precisione il dies a quo di cui trattasi. (v. punti 68-69, 72, dispositivo 6)

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