Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61998CJ0036

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Diritto comunitario - Interpretazione - Testi plurilingui - Divergenze fra le varie versioni linguistiche - Sistema e finalità della regolamentazione controversa come base di riferimento

    2. Ambiente - Disposizioni del Trattato - Ambito di applicazione rispettiva dei nn. 1 e 2 dell'art. 130 S del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 175 CE) - Nozione di «gestione delle risorse idriche» ai sensi dell'art. 130 S, n. 2

    [Trattato CE, artt. 130 R e 130 S, nn. 1 e 2 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 174 CE e 175, nn. 1 e 2, CE)]

    3. Atti delle istituzioni - Scelta del fondamento giuridico - Criteri - Atto comunitario che persegue una duplice finalità o che ha una doppia componente - Riferimento alla finalità o alla componente principale o preponderante

    4. Accordi internazionali - Conclusione - Convenzione sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzazione sostenibile del Danubio - Base giuridica - Art. 130 S, n. 1, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 175, n. 1, CE) - Ammissibilità

    [Trattato CE, artt. 130 S, n. 1, e 228 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 175, n. 1, CE e 300 CE)]

    Massima

    1. L'interpretazione di una disposizione di diritto comunitario comporta il raffronto delle sue versioni linguistiche. Orbene, allorché le versioni linguistiche di un testo comunitario offrono indicazioni divergenti, la disposizione in esame dev'essere interpretata in funzione del sistema e dello scopo della normativa di cui fa parte.

    ( v. punti 47, 49 )

    2. Dagli obiettivi della politica ambientale comunitaria e dal combinato disposto degli artt. 130 R e 130 S, nn. 1 e 2, del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 174 CE e 175, nn. 1 e 2, CE) risulta che l'inclusione della «gestione delle risorse idriche» nell'art. 130 S, n. 2, primo comma, del Trattato non ha come scopo di escludere dall'applicazione dell'art. 130 S, n. 1, del Trattato qualsivoglia misura relativa all'utilizzazione delle acque da parte dell'uomo. Tra le misure riguardanti le acque e aventi come scopo la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 130 R del Trattato, solo quelle che riguardano la disciplina dell'utilizzazione e della gestione delle acque sotto il profilo quantitativo devono essere adottate sul fondamento dell'art. 130 S, n. 2, del Trattato.

    ( v. punti 50, 57 )

    3. Nell'ambito del sistema di competenze della Comunità, la scelta della base giuridica di un atto deve basarsi su elementi obiettivi, che possono costituire oggetto di sindacato giurisdizionale. Tra detti elementi figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto. Se l'esame di un atto comunitario dimostra che esso persegue una duplice finalità o che esso ha una doppia componente e se una di queste è identificabile come principale o preponderante, mentre l'altra è solo accessoria, l'atto deve fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

    ( v. punti 58-59 )

    4. Secondo il suo scopo e il suo contenuto, la Convenzione sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzazione sostenibile del Danubio, approvata con decisione 97/825, ha ad oggetto principale la protezione ed il miglioramento della qualità delle acque del bacino danubiano, ancorché disciplini parimenti, ma in modo accessorio, gli impieghi di tali acque e la loro gestione sotto il profilo quantitativo. Ne consegue che eventuali norme comunitarie interne corrispondenti alle disposizioni della Convenzione dovrebbero essere adottate sul fondamento dell'art. 130 S, n. 1, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 175, n. 1, CE). Il Consiglio si è perciò legittimamente fondato sull'art. 228, nn. 2, prima frase, e 3, primo comma, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 300, nn. 2, prima frase, e 3, primo comma, CE) per l'approvazione della Convenzione.

    ( v. punti 74-75 )

    Top