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Document 61998CJ0022

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Concorrenza - Imprese alle quali gli Stati membri conferiscono diritti speciali o esclusivi - Nozione - Lavoratori portuali riconosciuti come aventi diritto esclusivo di effettuare taluni lavori portuali - Esclusione

    [Trattato CE, artt. 6 e 48 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 12 CE e 39 CE) e artt. 85, 86 e 90 (divenuti art. 81 CE, 82 CE e 86 CE)]

    Massima

    $$L'art. 90, n. 1, del Trattato (divenuto art. 86, n. 1, CE), in combinato disposto con gli artt. 6, primo comma, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 12, primo comma, CE), 85 e 86 dello stesso Trattato (divenuti artt. 81 CE e 82 CE), dev'essere interpretato nel senso che non attribuisce ai singoli il diritto di opporsi all'applicazione di una normativa di uno Stato membro che li obblighi ad avvalersi, ai fini dello svolgimento di lavori portuali, esclusivamente di lavoratori portuali riconosciuti in forza di questa normativa ed imponga loro di corrispondere a questi ultimi una retribuzione ampiamente superiore a quella dei propri impiegati o a quella corrisposta ad altri lavoratori.

    Infatti, l'art. 90, n. 1, del Trattato, in combinato disposto con qualsiasi altra disposizione di quest'ultimo, è applicabile unicamente alle imprese. Orbene, non può ritenersi che, ancorché considerati collettivamente, tali lavoratori possano costituire «imprese» ai sensi del diritto comunitario della concorrenza, in quanto essi si trovano, rispetto alle imprese per le quali svolgono lavori portuali, in un rapporto di lavoro caratterizzato dalla circostanza che essi effettuano i lavori di cui trattasi per conto e sotto la direzione di ciascuna di esse, ragion per cui devono essere considerati quali «lavoratori» ai sensi dell'art. 48 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE).

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