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Document 61996CJ0104

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Società - Direttiva 68/151 - Ambito di applicazione - Opponibilità ai terzi degli atti compiuti dai membri di organi sociali in situazione di conflitto di interessi con la società - Esclusione

    (Direttiva del Consiglio 68/151/CEE, art. 9, n. 1, primo comma)

    Massima

    Il regime di opponibilità ai terzi degli atti compiuti da membri di organi sociali nella situazione di conflitto di interessi con la società rappresentata esula dal contesto normativo della prima direttiva 68/151, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, e rientra nella competenza del legislatore nazionale.

    Infatti, tanto dalla lettera, quanto dal contenuto dell'art. 9, n. 1, primo comma, della prima direttiva risulta che tale disposizione riguarda i limiti ai poteri quali ripartiti dalla legge tra i vari organi sociali e che non è intesa a coordinare le normative nazionali applicabili qualora uno dei membri di un organo si trovi, in ragione della sua posizione personale, in una situazione di conflitto di interessi con la società rappresentata.

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