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Document 61996CJ0064

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Diritto dei familiari di accedere ad un'attività lavorativa subordinata - Normativa comunitaria - Inapplicabilità ad una situazione meramente interna ad uno Stato membro - Cittadina di un paese terzo coniugata con un cittadino di uno Stato membro che non ha mai esercitato il diritto alla libera circolazione

    [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68, art. 11]

    Massima

    Le norme del Trattato in materia di libera circolazione dei lavoratori ed i regolamenti adottati in esecuzione delle dette norme non possono essere applicati ad attività che non abbiano alcun nesso con una qualsiasi delle situazioni considerate dal diritto comunitario e i cui elementi si collocano tutti all'interno di un solo Stato membro.

    Ne consegue che una persona, cittadina di un paese terzo, coniugata con un lavoratore cittadino di uno Stato membro non può far valere l'art. 11 del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, se detto lavoratore non ha mai esercitato il diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità.

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