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Dokument 61994TJ0056

    Massime della sentenza

    SENTENZADEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

    16 ottobre 1996

    Causa T-56/94

    Raffaele de Santis

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Dipendenti — Avviso di posto vacante — Sviamento di procedura»

    Testo completo in francese   II-1325

    Oggetto:

    Ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione 16 dicembre 1993 recante pubblicazione di un avviso di posto vacante COM/144/93 di capo dell'unità 1 («prodotti lattieri») della direzione D («organizzazione dei mercati dei prodotti animali») della direzione generale VI (Agricoltura).

    Esito:

    Rigetto.

    Sunto della sentenza

    Il 16 dicembre 1993 la Commissione pubblicava l'avviso di posto vacante COM/144/93 (avviso di posto vacante controverso) di capo dell'unità 1 («prodotti lattieri») della direzione D («organizzazione dei mercati dei prodotti ammali») della direzione generale VI (Agricoltura) (VI.D.l), ai sensi degli arti. 4 e 29, n. 1, lett. a), dello Statuto del personale delle Comunità europee (lo Statuto). L'avviso di posto vacante controverso precisava che il titolare del posto avrebbe avuto il compito di dirigere e di coordinare i lavori dell'unità VI.D. 1. Per quanto riguarda le qualifiche necessarie, l'avviso di posto vacante controverso indicava: «Formazione agronomica e in economia agricola richiesta, conoscenze approfondite ed esperienza consolidata nell'organizzazione comune di mercato dei prodotti lattieri. Capacità di gestione indispensabili».

    Il 13 gennaio 1994, data di scadenza del termine di presentazione delle candidature, cinque candidature venivano registrate, tra le quali non figurava quella del ricorrente, a causa, a suo parere, delle qualifiche richieste dall'avviso di posto vacante controverso. Dopo aver fissato il livello del posto al grado A5/A4, la Commissione nominava a tale posto, mediante trasferimento, il signor J., dipendente di grado A4 in servizio presso la direzione generale dell'agricoltura.

    Con ordinanza 11 marzo 1994 (causa T-56/94 R, Race. PI, pag. II-267), il presidente del Tribunale respingeva la domanda di provvedimenti urgenti presentata dal ricorrente intesa ad ottenere la sospensione del procedimento di copertura di tale posto e riservava le spese.

    Sul merito

    Primo motivo: violazione degli arti. 5, 7, 29 e 45 dello Statuto, nonché dell'allegato I, e illegittimità della decisione 19 luglio 1988

    Il ricorrente non può innanzi tutto far valere l'illegittimità della decisione 19 luglio 1988 concernente la copertura dei posti di livello intermedio in quanto essa violerebbe il principio della corrispondenza tra l'impiego ed il grado. Infatti egli è dipendete di grado A4. Ora, l'avviso di posto vacante controverso prevedeva l'inquadramento successivo del candidato nominato al grado A3, A4 o A5. Il ricorrente non può quindi sostenere di essere stato vittima di una violazione del principio sopra indicato, poiché l'indicazione dei gradi richiesti non gli impediva di presentare la sua candidatura (punto 23).

    Riferimento: Tribunale 17 maggio 1995, T-16/94, Benecos/Commissione (Race. PI pag. II-335, punti 47 e 48)

    Poiché il ricorrente fa valere la violazione delle altre disposizioni menzionate nel primo motivo unicamente per corroborare la sua tesi relativa all'asserita illegittimità della decisione 19 luglio 1988, tale motivo è inoltre privo di oggetto laddove si riferisce a queste altre disposizioni (punto 23).

    Inoltre, l'asserita imprecisione dell'avviso di posto vacante controverso non è tale da ostacolare la presentazione della candidatura del ricorrente. Infatti, il fatto stesso di aver ritenuto che i requisisti imposti nell'avviso di posto vacante controverso fossero imprecisi comporta che il ricorrente non ha potuto determinare con certezza se l'avviso di posto vacante controverso ostacolasse la sua candidatura. In una tale situazione, se il ricorrente avesse presentato la sua candidatura avrebbe avuto il diritto di contestare l'eventuale rigetto della stessa facendo valere l'imprecisione dell'avviso di posto vacante controverso. Di conseguenza l'argomento del ricorrente relativo all'asserita imprecisione dell'avviso di posto vacante controverso è privo di oggetto (punto 24).

    Infine, in ogni caso, né la mancanza di indicazione precisa del livello del posto da coprire né l'uso dell'espressione «formazione» né la condizione relativa alle «capacità di gestione» sono requisiti dell'avviso di posto vacante controverso tali da impedire al ricorrente di presentare la sua candidatura. Pertanto, essendo il ricorrente dipendente di grado A4, le precisazioni dell'avviso di posto vacante controverso relative al grado del posto da coprire non ostacolavano la sua candidatura. Per quanto riguarda l'espressione «formazione», essa significava, a prima vista, che i dipendenti non titolari di un diploma nelle discipline indicate nell'avviso di posto vacante controverso, ma in grado di far valere un'esperienza pratica corrispondente, erano anch'essi autorizzati a presentare la loro candidatura. Per quanto riguarda il requisito delle capacità di gestione, esso non escludeva a priori la candidatura di un dipendente che aveva già occupato il posto di capo di unità di cui trattasi, in sostituzione di quest'ultimo quando era assente (punto 25).

    Secondo motivo: sviamento di potere e violazione dell'art. 27 dello Statuto

    La nozione di sviamento di potere ha una portata ben precisa e fa riferimento al fatto che un'autorità amministrativa abbia esercitato i suoi poteri per uno scopo diverso da quello per cui le sono stati conferiti. Una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata per raggiungere scopi diversi da quelli dichiarati (punto 37).

    Riferimento: Tribunale 2 febbraio 1995, T-106/92, Frederiksen/Parlamento (Race. PĪ pag. II-99, punto 47); Tribunale 8 giugno 1995, T-496/93, Allo/Commissione (Race. PI pag. II-405, punto 53); Tribunale 19 ottobre 1995, T-562/93, Obst/Commissione (Race. PI pag. II-737, punto 62); Tribunale 11 giugno 1996, T-l18/95, Correia/Commissione (Race. PI pag. II-835, punto 25)

    Secondo il ricorrente lo sviamento di potere consiste nella fattispecie in taluni requisiti particolari imposti nell'avviso di posto vacante controverso al solo fine di potere nominare un candidato scelto in anticipo, cioè il signor J. (punto 38).

    I motivi addotti dalla Commissione per giustificare il requisito di una formazione agronomica e in economia agricola da parte del futuro capo dell'unità VI.D.l contraddicono l'esistenza di uno sviamento di potere. Infatti, il ricorrente non ha contestato il fatto che il settore dei prodotti lattieri ha conosciuto un'evoluzione tecnologica costante. In un tale contesto, la Commissione ha quindi ragionevolmente potuto ritenere che un dipendente che ha ricevuto una formazione agronomica e in economia agricola, anche se non completata di recente, fosse più idoneo a far fronte a questa evoluzione tecnologica in qualità di capo dell'unita VĪ.D.1 rispetto a un dipendente di formazione giuridica. Inoltre, la Commissione poteva far valere l'aumento degli effettivi del servizio giuridico della DG VI durante l'esercizio delle funzioni del precedente capo dell'unità VI.D.l. Due dipendenti aventi formazione giuridica seguivano così a tempo pieno i problemi giuridici incontrati nel settore lattiero, di modo che non era più necessario che il capo di unità fosse un dipendente di formazione giuridica (punto 39).

    Nessuna contraddizione esite tra i chiarimenti forniti dalla Commissione in occasione del presente procedimento e la sua risposta ad un'interrogazione parlamentare relativa a tale questione. Per contro, in questa risposta, la Commissione ha anche sottolineato che la situazione al momento della pubblicazione dell'avviso di posto vacante controverso si differenziava dalla situazione esistente nel 1981, al momento dell'ultima vacanza di posto di capo dell'unità VI.D. 1, il che corrisponde ai chiarimenti forniti dalla Commissione nelle sue difese (punto 40).

    Infine, l'annuncio da parte della stampa specializzata della nomina imminente del signor J. capo dell'unità VI.D.l non costituisce nemmeno un indizio obiettivo e pertinente che possa dimostrare l'esistenza di uno sviamento di potere. Infatti dai termini stessi di questo articolo («Tipped to be the new head of the milk division is [Mr. J.], currently head of the milk quota administration») risulta che questo annuncio fatto valere riferiva una semplice voce. Inoltre, una previsione della stampa specializzata che si rivela poi esatta non può in alcun caso costituire l'indicazione di uno sviamento di potere (punto 41).

    Non si può pertanto dedurre dagli elementi che precedono che la scelta del dipendente da nominare al posto di capo dell'unità VI.D.l era già stata effettuata prima dell'avvio della procedura per la copertura del posto e che, di conseguenza, l'avviso di posto vacante controverso era stato elaborato per corrispondere alle caratteristiche di tale dipendente (punto 42).

    Per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 27 dello Statuto, in mancanza di uno sviamento di potere, non si può addebitare alla Commissione di aver limitato il campo di ricerca dei candidati al posto di capo dell'unità VI.D.l. Inoltre, l'argomento del ricorrente relativo all'art. 27 è privo di oggetto e deve essere respinto. In ogni caso, occorre sottolineare che il ricorrente non ha fornito elementi supplementari che potessero corroborare questo argomento (punto 44).

    Dispositivo:

    Il ricorso è respinto.

    Op