Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61993CJ0154

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    ++++

    Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Dentisti - Riconoscimento dei diplomi e dei titoli - Direttiva 78/686/CEE - Ambito di applicazione - Titolo attestante una formazione acquisita in uno Stato terzo - Esclusione - Riconoscimento dell' equipollenza del titolo da parte di uno Stato membro - Irrilevanza

    (Direttive del Consiglio 78/686/CEE, art. 7, e 78/687/CEE, art. 1, n. 4)

    Massima

    L' art. 7 della direttiva 78/686, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, non impone agli Stati membri il riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli che non comprovano una formazione in odontoiatria acquisita in uno degli Stati membri della Comunità.

    Infatti, il mutuo riconoscimento dei diplomi di dentista rilasciati dagli Stati membri, di cui alla direttiva 78/686, si basa sulla garanzia derivante dall' applicazione dei criteri minimi di formazione imposti dalla direttiva 78/687. Nei rapporti con gli Stati terzi tale coordinamento delle legislazioni relative alla formazione può essere stabilito solo da convenzioni stipulate tra gli Stati interessati. Pertanto, se, ai sensi dell' art. 1, n. 4, della direttiva 78/687, gli Stati membri restano liberi di consentire, nel proprio territorio e secondo le proprie disposizioni, l' accesso alle attività di dentista ai titolari di diplomi conseguiti in uno Stato terzo, il riconoscimento da parte di uno di essi di un titolo rilasciato da uno Stato terzo non vincola gli altri.

    Top