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Document 61989CJ0080

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    1 . Risorse proprie delle Comunità europee - Recupero dei dazi all' importazione o all' esportazione - Errore dell' amministrazione doganale derivante dall' impiego, per il calcolo dei dazi, di una tariffa d' uso nazionale, avente valore puramente indicativo, errata - Errore rilevabile dall' operatore economico

    (( Regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 1697/79, art . 5, n . 2 ))

    2 . Risorse proprie delle Comunità europee - Recupero dei dazi all' importazione o all' esportazione - Errore derivante da "informazioni" fornite dalle stesse autorità competenti - Nozione

    ( Regolamento del Consiglio n . 1697/79, art . 5, n . 1 )

    Massima

    1 . L' operatore economico non ha diritto a che, a norma dell' art . 5, n . 2, del regolamento n . 1697/79, non si proceda al recupero dei dazi all' importazione nel caso in cui l' errore dell' amministrazione doganale, dal quale egli ha tratto vantaggio, sia dovuto al fatto che l' amministrazione, invece di applicare le norme tariffarie comunitarie pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, si è basata su una tariffa d' uso nazionale errata, in quanto indicava un' aliquota inferiore a quella fissata dalla normativa comunitaria; si tratta infatti di un errore che l' operatore avrebbe potuto ragionevolmente rilevare ai sensi del suddetto regolamento .

    Invero, innanzitutto le norme tariffarie comunitarie costituiscono, a decorrere dalla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, l' unico diritto positivo in materia, diritto di cui si presume la conoscenza da parte di ciascuno . Una tariffa d' uso redatta dalle autorità nazionali costituisce semplicemente un manuale per le operazioni di sdoganamento . Inoltre, un errore di aliquota può essere scoperto da un operatore economico attento grazie alla lettura della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, nella quale sono pubblicate le disposizioni pertinenti .

    2 . L' art . 5, n . 1, primo trattino, del regolamento n . 1697/79, a norma del quale non si può procedere al recupero dei dazi all' importazione o all' esportazione qualora l' importo errato sia stato calcolato "sulla base di informazioni fornite dalle stesse autorità competenti", dev' essere interpretato nel senso che la nozione di "informazioni" comprende non indicazioni contenute in un testo di carattere generale e rivolto a persone indeterminate, ma esclusivamente indicazioni fornite dagli uffici competenti, in una fattispecie precisa, a un operatore determinato, il quale può invocare il principio della certezza del diritto . La suddetta disposizione non riguarda quindi una tariffa d' uso nazionale che raggruppi norme di diritto nazionale e di diritto comunitario fra cui, segnatamente, quelle della Tariffa doganale comune .

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