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Document 61988CJ0303

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    1. Aiuti concessi dagli Stati - Nozione - Aiuto concesso tramite un ente controllato dallo Stato - Inclusione

    (Trattato CEE, art. 92, n. 1)

    2. Aiuti concessi dagli Stati - Nozione - Sostegno finanziario accordato da uno Stato membro ad un' impresa - Criterio di valutazione - Ragionevolezza dell' operazione per un investitore privato che persegua una politica di medio o lungo periodo

    (Trattato CEE, art. 92, n. 1)

    3. Aiuti concessi dagli Stati - Incidenza sugli scambi tra Stati membri - Pregiudizio per la concorrenza - Aiuto concesso ad un' impresa la cui attività è limitata al mercato interno - Aiuto di modesta entità in un settore nel quale opera un' accanita concorrenza

    (Trattato CEE, art. 92, n. 1)

    4. Aiuti concessi dagli Stati - Divieto - Deroghe - Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune - Potere discrezionale della Commissione - Richiamo al contesto comunitario

    (Trattato CEE, art. 92, n. 3)

    5. Aiuti concessi dagli Stati - Aiuto attribuito in violazione delle norme procedurali di cui all' art. 93 del Trattato - Legittimo affidamento da parte dello Stato membro erogatore dell' aiuto - Inammissibilità

    (Trattato CEE, artt. 92 e 93)

    6. Aiuti concessi dagli Stati - Progetti di aiuti - Mancata notificazione - Esecuzione prima della decisione finale della Commissione - Potere di ingiunzione della Commissione - Rifiuto di ottemperare all' ingiunzione - Conseguenze

    (Trattato CEE, art. 93, nn. 2 e 3)

    7. Aiuti concessi dagli Stati - Decisione della Commissione che constata l' incompatibilità di un aiuto con il mercato comune - Difficoltà di esecuzione - Obbligo della Commissione e dello Stato membro di collaborare nella ricerca di una soluzione conforme al Trattato

    (Trattato CEE, artt. 5 e 93, n. 2, primo comma)

    Massima

    1. Per stabilire se un aiuto possa essere qualificato aiuto di Stato ai sensi dell' art. 92, n. 1, del Trattato, non si deve distinguere tra le ipotesi in cui l' aiuto venga concesso direttamente dallo Stato e quelle in cui l' aiuto sia concesso da enti pubblici o privati che lo Stato istituisce o designa per la gestione dell' aiuto.

    2. I capitali messi a disposizione di un' impresa, direttamente o indirettamente, da parte dello Stato, in circostanze che corrispondono alle normali condizioni di un' economia di mercato, non possono essere considerati aiuti di Stato.

    Resta nell' ambito di tali condizioni la circostanza che un socio privato conferisca il capitale necessario per garantire la sopravvivenza di un' impresa che sia temporaneamente in difficoltà, ma che, previa riorganizzazione, sia eventualmente in grado di ridivenire redditizia o che una società madre sopporti, per un periodo limitato, le perdite di una delle sue società controllate allo scopo di consentire la cessazione delle attività di quest' ultima nelle migliori condizioni. Simili decisioni possono essere motivate non soltanto dalla probabilità di ricavare un profitto materiale indiretto, ma anche da altre considerazioni, quali la salvaguardia dell' immagine del gruppo o il riorientamento delle sue attività.

    Per contro, i conferimenti di capitali di un investitore pubblico, quando prescindano da qualsiasi prospettiva di redditività, anche a lungo termine, vanno considerati aiuti ai sensi dell' art. 92 del Trattato.

    3. Un aiuto ad un' impresa può essere idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri ed a falsare la concorrenza anche se l' impresa beneficiaria, che si trovi in concorrenza con produttori di altri Stati membri, non partecipi essa stessa alle esportazioni. Infatti, quando lo Stato membro concede un aiuto ad un' impresa, la produzione interna può risultarne invariata o aumentare, con la conseguenza che le possibilità delle imprese aventi sede in altri Stati membri di esportare i loro prodotti sul mercato del primo Stato membro ne sono sensibilmente diminuite. Del resto, aiuti di entità relativamente modesta sono nondimeno idonei a ripercuotersi sugli scambi tra Stati membri quando il settore nel quale opera l' impresa che se ne avvale sia caratterizzato da forte concorrenza.

    4. Nell' ambito dell' art. 92, n. 3, del Trattato, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale il cui esercizio implica valutazioni di carattere economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario.

    5. Quando uno Stato membro concede un aiuto senza ottemperare al dovere di notificazione sancito dall' art. 93, n. 3, del Trattato e si dimostra in seguito riluttante a fornire le informazioni utili alla Commissione, è esso stesso responsabile del protrarsi della procedura di esame e non può quindi trarre argomento dalla durata della suddetta procedura per far valere un legittimo affidamento circa la compatibilità degli aiuti in questione con il mercato comune. Ammettere tale possibilità significherebbe privare di ogni effetto utile gli artt. 92 e 93 del Trattato, poiché in tal modo le autorità nazionali potrebbero basarsi sul proprio comportamento illegittimo o negligente per neutralizzare l' efficacia delle decisioni adottate dalla Commissione ai sensi delle dette disposizioni del Trattato.

    6. La Commissione, qualora constati che un aiuto è stato istituito senza essere stato notificato, dispone di un potere di ingiunzione. Dopo aver messo lo Stato membro interessato in grado di formulare le proprie osservazioni, essa può ingiungergli, mediante una decisione provvisoria e nelle more dell' esame dell' aiuto, di sospendere immediatamente l' erogazione del medesimo e di fornirle, nel termine da essa impartito, tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari per esaminare la compatibilità dell' aiuto con il mercato comune.

    Se lo Stato membro si conforma integralmente all' ingiunzione della Commissione, questa è tenuta ad esaminare la compatibilità dell' aiuto con il mercato comune, secondo la procedura prevista dall' art. 93, nn. 2 e 3, del Trattato. Per contro, se lo Stato membro omette di fornire le informazioni richieste nonostante l' ingiunzione della Commissione, questa ha il potere di chiudere il procedimento e di adottare la decisione che constata la compatibilità o l' incompatibilità dell' aiuto con il mercato comune in base agli elementi di cui dispone.

    Se lo Stato membro non sospende il versamento dell' aiuto nonostante l' ingiunzione della Commissione, questa ha il diritto, pur proseguendo l' esame dell' aiuto nel merito, di adire direttamente la Corte per far dichiarare tale violazione del Trattato.

    7. Uno Stato membro che incontri difficoltà impreviste nell' esecuzione di una decisione che constata l' incompatibilità di un aiuto con il mercato comune e ne ordina la restituzione può sottoporre tali problemi alla valutazione della Commissione. In tal caso la Commissione e lo Stato membro interessato, in ossequio al dovere di leale collaborazione tra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie, enunciato in particolare nell' art. 5 del Trattato, devono collaborare in buona fede per superare le difficoltà osservando scrupolosamente le disposizioni del Trattato, in particolare quelle relative agli aiuti.

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