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Document 32020R1294
Il meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile
Questo regolamento di esecuzione stabilisce le disposizioni per il funzionamento del nuovo meccanismo dell’Unione europea (Unione) di finanziamento dell’energia rinnovabile in linea con il regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell’unione dell’energia.
Il meccanismo sostiene nuovi progetti nel campo delle energie rinnovabili in tutta l’Unione e contribuisce alla diffusione dell’energia rinnovabile in conformità con la direttiva (UE) 2018/2001 sull’energia da fonti rinnovabili.
I finanziamenti provengono da tre fonti:
Tutti i finanziamenti devono rispettare le disposizioni finanziarie previste dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, (si veda la sintesi).
Ogni anno la Commissione europea chiede ai governi degli Stati membri se intendono contribuire mediante un pagamento volontario (Stati membri contribuenti) o consentire l’installazione sul proprio territorio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Stati membri ospitanti).
Gli Stati membri ospitanti devono fornire determinate informazioni, quali:
Gli Stati membri contribuenti devono fornire determinate informazioni, quali:
La Commissione:
Se un promotore del progetto non rispetta il proprio impegno, si applicano le disposizioni pertinenti che disciplinano la sospensione, la risoluzione e la riduzione di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Il sistema per la concessione della sovvenzione:
I periodi di attuazione rispecchiano realisticamente le tempistiche di realizzazione dei progetti per ciascuna tecnologia e sono uniformi tra gli Stati membri, a meno che la Commissione non stabilisca diversamente.
I progetti finanziati dal meccanismo per le energie rinnovabili possono ricevere finanziamenti da altri programmi dell’Unione o nazionali, pubblici o privati, nella misura in cui essi sono conformi alla disciplina in materia di aiuti di Stato e gli stessi costi non sono finanziati due volte dal bilancio dell’Unione.
I benefici statistici derivanti dall’energia rinnovabile generata dagli impianti finanziati dal meccanismo sono in genere ripartiti nella misura dell’80 % agli Stati membri contribuenti e del 20 % agli Stati membri ospitanti, tuttavia la Commissione può discostarsi da tale ripartizione durante l’attuazione o il periodo coperto dal sostegno. Successivamente, i benefici statistici vanno agli Stati membri ospitanti. Questi benefici statistici contano ai fini della quota nazionale di energia rinnovabile indipendentemente da dove e come viene consumata l’energia rinnovabile effettiva proveniente dagli impianti.
La Commissione:
Viene applicato dal 7 ottobre 2020 e non ha una scadenza.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione, del 15 settembre 2020, sul meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile (GU L 303 del 17.9.2020, pag. 1).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il Green Deal europeo [COM(2019) 640 final, dell’11.12.2019].
Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (rifusione) (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
Le modifiche successive alla direttiva (UE) n. 2018/2001 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
Ultimo aggiornamento: 25.11.2020