Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1294

Il meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile

Il meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile

 

SINTESI DI:

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 sul meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Questo regolamento di esecuzione stabilisce le disposizioni per il funzionamento del nuovo meccanismo dell’Unione europea (Unione) di finanziamento dell’energia rinnovabile in linea con il regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell’unione dell’energia.

Il meccanismo sostiene nuovi progetti nel campo delle energie rinnovabili in tutta l’Unione e contribuisce alla diffusione dell’energia rinnovabile in conformità con la direttiva (UE) 2018/2001 sull’energia da fonti rinnovabili.

PUNTI CHIAVE

I finanziamenti provengono da tre fonti:

  • il meccanismo può ricevere pagamenti volontari da parte degli Stati membri;
  • il meccanismo può ricevere contributi di bilancio da altri programmi dell’Unione, in particolare per ridurre il costo del capitale per progetti nel campo delle energie rinnovabili o per rafforzare la cooperazione regionale tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi;
  • il settore privato può contribuire con finanziamenti, con la possibilità di indicare il progetto, la tecnologia o l’uso finale che vorrebbe sostenere.

Tutti i finanziamenti devono rispettare le disposizioni finanziarie previste dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, (si veda la sintesi).

Ogni anno la Commissione europea chiede ai governi degli Stati membri se intendono contribuire mediante un pagamento volontario (Stati membri contribuenti) o consentire l’installazione sul proprio territorio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Stati membri ospitanti).

Gli Stati membri ospitanti devono fornire determinate informazioni, quali:

  • la capacità totale massima o l’energia rinnovabile massima a disposizione di progetti finanziati dal meccanismo;
  • le proprie preferenze in merito alle tecnologie o ai settori di uso finale;
  • eventuali restrizioni geografiche o connesse ai siti, se del caso.

Gli Stati membri contribuenti devono fornire determinate informazioni, quali:

  • i volumi di energia rinnovabile prodotti che intendono sostenere e da cui intendono beneficiare in termini di assegnazione statistica;
  • il contributo finanziario massimo;
  • la preferenza per procedure di concessione delle sovvenzioni tecnologicamente neutre, multitecnologiche, specifiche per una tecnologia, specifiche per un progetto o specifiche un per uso finale.

La Commissione:

  • sulla base delle offerte e delle richieste ricevute, progetta bandi di gara (denominati inviti a presentare proposte) specificando, ad esempio:
    • gli obiettivi dell’invito,
    • la forma delle sovvenzioni (sostegno agli investimenti o operativo),
    • il prezzo massimo delle proposte,
    • le tecnologie ammissibili;
  • comunica agli Stati membri l’intenzione di pubblicare un invito a presentare proposte;
  • lancia l’invito o gli inviti, compresi i criteri di ammissibilità e selezione, dopo aver ricevuto impegni vincolanti dagli Stati membri ospitanti, al fine di consentire agli impianti situati sul loro territorio di ricevere il sostegno finanziario, e dagli Stati membri contribuenti a effettuare i pagamenti che hanno offerto.

Se un promotore del progetto non rispetta il proprio impegno, si applicano le disposizioni pertinenti che disciplinano la sospensione, la risoluzione e la riduzione di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Il sistema per la concessione della sovvenzione:

  • contiene principi atti ad assicurare un processo competitivo, ad attenuare il rischio finanziario e a limitare i costi di transazione;
  • prevede l’ambito di applicazione per le diverse procedure a seconda delle tecnologie e dei progetti coinvolti;
  • assegna sovvenzioni per:
    • aumentare la capacità di produzione di energia rinnovabile (sostegno agli investimenti),
    • dare incentivi per l’utilizzo degli impianti di energia rinnovabile fornendo premi supplementari in aggiunta ai proventi del mercato (sostegno operativo).

I periodi di attuazione rispecchiano realisticamente le tempistiche di realizzazione dei progetti per ciascuna tecnologia e sono uniformi tra gli Stati membri, a meno che la Commissione non stabilisca diversamente.

I progetti finanziati dal meccanismo per le energie rinnovabili possono ricevere finanziamenti da altri programmi dell’Unione o nazionali, pubblici o privati, nella misura in cui essi sono conformi alla disciplina in materia di aiuti di Stato e gli stessi costi non sono finanziati due volte dal bilancio dell’Unione.

I benefici statistici derivanti dall’energia rinnovabile generata dagli impianti finanziati dal meccanismo sono in genere ripartiti nella misura dell’80 % agli Stati membri contribuenti e del 20 % agli Stati membri ospitanti, tuttavia la Commissione può discostarsi da tale ripartizione durante l’attuazione o il periodo coperto dal sostegno. Successivamente, i benefici statistici vanno agli Stati membri ospitanti. Questi benefici statistici contano ai fini della quota nazionale di energia rinnovabile indipendentemente da dove e come viene consumata l’energia rinnovabile effettiva proveniente dagli impianti.

La Commissione:

  • calcola annualmente, sulla base dei dati disponibili sulla produzione di energia degli Stati membri e dei paesi terzi, i benefici statistici effettivi da assegnare agli Stati membri partecipanti;
  • entro il 31 ottobre di ogni anno:
    • presenta al comitato dell’Unione dell’energia una relazione sul funzionamento del meccanismo e sul suo contributo all’obiettivo vincolante dell’Unione per le energie rinnovabili per il 2030 e agli obiettivi del Green Deal europeo. La relazione è resa pubblica (si veda la sintesi).
    • riferisce al comitato dell’Unione dell’energia e al Parlamento europeo in merito ai fondi ricevuti dal meccanismo e alle somme ricevute assegnate e rimanenti.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Viene applicato dal 7 ottobre 2020 e non ha una scadenza.

CONTESTO

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione, del 15 settembre 2020, sul meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile (GU L 303 del 17.9.2020, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il Green Deal europeo [COM(2019) 640 final, dell’11.12.2019].

Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (rifusione) (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

Le modifiche successive alla direttiva (UE) n. 2018/2001 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 25.11.2020

In alto