Nuove regole finanziarie che disciplinano il bilancio dell’UE (Regolamento finanziario)
SINTESI DEL:
Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046: regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’UE
QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?
- Il regolamento aggiorna e semplifica le regole per la redazione e l’attuazione del bilancio dell’UE.
- Dimezza il numero complessivo di regole, rendendole più concise e più facili da applicare. Le precedenti norme di applicazione vengono ora fuse con il regolamento finanziario in un unico insieme di regole.
- Le modifiche rendono l’intera procedura più intuitiva sia per i destinatari sia per i gestori dei finanziamenti dell’UE.
PUNTI CHIAVE
Il nuovo regolamento finanziario dell’UE:
- sostituisce le precedenti regole e procedure complesse con un codice unico che consente un accesso più facile ai finanziamenti dell’UE, una più semplice attuazione e una maggiore attenzione ai risultati;
- aiuta i richiedenti dei finanziamenti dell’UE
- riducendo la quantità di informazioni richieste per richiedere finanziamenti UE
- consentendo che le informazioni e le prove vengano fornite una sola volta e vengano riutilizzate
- utilizzando sovvenzioni semplificate quali somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari
- concentrando maggiormente i finanziamenti sui risultati piuttosto che sui costi effettivi;
- facilita un approccio ad audit unico per evitare la duplicazione e i controlli multipli
- riutilizzando le informazioni già disponibili alle istituzioni dell’UE, alle autorità di gestione e ad altri organismi
- riconoscimento reciproco degli audit esistenti già svolti da revisori indipendenti nel rispetto dei principi riconosciuti a livello internazionale, e delle valutazioni svolte dalla Commissione europea stessa e altre entità comprese le autorità nazionali e partner di fiducia quali le Nazioni Unite e la Banca Mondiale;
- rafforza le misure contro le frodi
- con controlli e audit mirati su progetti potenzialmente sospetti; salvaguardando dall’elusione fiscale e dal riciclaggio di denaro, impedendo il ricorso a società di comodo* stabilite nei paradisi fiscali
- estendendo le regole relative al conflitto di interessi agli Stati membri che ricevono i finanziamenti dell’UE
- divulgazione volontaria dell’identità degli interessati.
Scadenze relative al bilancio annuale (in pratica, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione cercano di presentare prima i documenti per agevolare la procedura)
- Entro il 1 luglio: ciascuna istituzione dell’UE invia alla Commissione la propria stima relativa a entrate e spese per gli anni successivi.
- Entro il 1 settembre: la Commissione presenta il progetto di bilancio al Parlamento europeo e al Consiglio.
- Entro il 1 ottobre: il Consiglio presenta il proprio parere sul progetto di bilancio al Parlamento europeo.
- Entro il 18 dicembre: il Consiglio e il Parlamento europeo concordano sul bilancio dell’anno successivo.
Atti delegati
La Commissiona ha adottato due atti delegati basati sul regolamento finanziario:
- Il regolamento (UE) 2019/715 stabilisce un regolamento finanziario quadro per gli organismi dell’UE di cui all’articolo 70 del regolamento finanziario (principalmente le agenzie decentralizzate);
- Il regolamento (UE) 2019/887 contiene un modello di regolamento finanziario per gli organismi di partenariato pubblico-privato dell’UE di cui all’articolo 71 del regolamento finanziario.
Questi atti delegati sostituiscono i regolamenti precedenti per tali organismi.
Le nuove regole rafforzano la governance di questi organismi, ad esempio per evitare conflitti di interesse. Tutti gli organismi interessati devono adottare regole finanziarie basate su questi due atti delegati. Possono discostarsene solamente quando le loro esigenze specifiche lo richiedono e previo consenso della Commissione.
DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
La maggior parte delle nuove regole sono in vigore dal 2 agosto 2018. Qualsiasi eccezione è elencata nell’articolo 282 del regolamento.
CONTESTO
- Il bilancio annuale dell’UE prevede e autorizza tutte le entrate e le spese dell’UE per l’anno finanziario successivo (dal 1° gennaio al 31 dicembre). Le entrate e le spese devono essere in equilibrio.
- Controlli interni ed esterni ad ampio raggio sono concepiti per prevenire e correggere eventuali errori finanziari o frodi. Ai contravventori verranno irrogate sanzioni pecuniarie. L’identità dei destinatari dei fondi UE è pubblicamente disponibile.
- Per ulteriori informazioni consultare:
TERMINI CHIAVE
Società di comodo: società spesso prive di operazioni commerciali attive o di risorse significative. Sebbene questo tipo di società non sia necessariamente illegale, le società di comodo sono a volte utilizzate ai fini dell’evasione fiscale, dell’elusione fiscale e del riciclaggio di denaro o allo scopo di raggiungere un obiettivo specifico, come l’anonimato.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
DOCUMENTI COLLEGATI
Regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/887 del 13 marzo 2019, che stabilisce il modello del regolamento finanziario per gli organismi di partenariato pubblico-privato dell’UE di cui all’articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 142 del 29.5.2019, pag. 16).
Regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/715 del 18 dicembre 2018, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi definiti dal TFUE e dal Trattato Euratom e di cui all’articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).
Dichiarazioni: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (prima lettura) — Adozione dell’atto legislativo (GU C 267I del 30.7.2018, pag. 1).
Ultimo aggiornamento: 12.07.2019