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Document 32015D1523

Protezione internazionale: aiuto d’emergenza per l’Italia e la Grecia

Stato giuridico del documento Questa sintesi è stata archiviata e non sarà aggiornata perché il documento sintetizzato non è più in vigore o non rispecchia la situazione attuale.

Protezione internazionale: aiuto d’emergenza per l’Italia e la Grecia

 

SINTESI DI:

Decisione (UE) 2015/1523 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia

Decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure d’asilo temporanee a beneficio dell’Italia e della Grecia

QUAL È LO SCOPO DI QUESTE DECISIONI?

  • Stabiliscono misure temporanee per aiutare l’Italia e la Grecia a far fronte al flusso di richiedenti asilo provenienti dall’esterno dell’Unione europea (UE) in linea con il principio della solidarietà e di una corretta condivisione delle responsabilità.
  • Di conseguenza, un numero massimo di 160 000 persone in cerca d’asilo dovrebbero essere ricollocate dalla Grecia e dall’Italia in altri paesi dell’UE nel periodo 2015-2017.

PUNTI CHIAVE

  • Ai sensi della decisione (UE) 2015/1523, 24 000 richiedenti asilo saranno ricollocati dall’Italia e 16 000 dalla Grecia in altri paesi dell’UE.
  • Ai sensi della decisione (UE) 2015/1601, 15 600 richiedenti asilo saranno ricollocati dall’Italia e 50 400 dalla Grecia e, dopo un anno, 54 000 saranno ricollocati in maniera proporzionale in altri paesi dell’UE dall’Italia e dalla Grecia (sulla base degli allegati I e II a tale decisione). Tuttavia, se nel frattempo altri paesi dell’UE si trovassero in situazioni d’emergenza simili a quelle dell’Italia e della Grecia, la Commissione europea presenterà delle proposte per ricollocare in maniera proporzionale i richiedenti asilo negli altri paesi dell’UE. Ciò non si è verificato.
  • Per la prima decisione del Consiglio, circa 8 000 posti non sono stati assegnati a nessuno degli Stati membri. In base alla seconda decisione del Consiglio, gli Stati membri possono adempiere ai loro obblighi riguardo alle 54 000 persone anche attraverso l’ammissione regolare di cittadini siriani provenienti dalla Turchia.
  • Se un paese dell’UE di ricollocazione non è in grado di dare sistemazione alla propria quota di richiedenti asilo, deve fornire motivazioni giustificate (ad esempio troppa pressione sul proprio sistema d’asilo) alla Commissione e al Consiglio dell’Unione europea. Dopo che la Commissione ha valutato la situazione, può concedere al paese dell’UE una sospensione temporanea del processo fino al 30 %.
  • Le persone che possono beneficiare della ricollocazione sono i richiedenti protezione internazionale debitamente identificate tramite registrazione e rilevamento delle impronte digitali che appartengano a una nazionalità per la quale la percentuale di decisioni di riconoscimento in base ai dati di Eurostat per il trimestre corrispondente è pari o superiore al 75 % e che sono arrivati in Italia e in Grecia nei tempi previsti dalle decisioni del Consiglio.
  • Un paese dell’UE può rifiutare di accettare un richiedente asilo con la motivazione che rappresenta una minaccia alla sicurezza nazionale, all’ordine pubblico o laddove vi siano gravi motivi per ricorrere alle disposizioni di esclusione della direttiva qualifiche.

Procedura di ricollocazione

  • Le decisioni del Consiglio fissano un sistema obbligatorio a vantaggio dell’Italia e della Grecia, che prevede che né lo Stato membro di ricollocazione né il richiedente asilo abbiano possibilità di scelta riguardo alla procedura.
  • Ogni paese dell’UE deve:
    • istituire un punto di contatto nazionale per lo scambio di informazioni con gli altri paesi dell’UE e l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO);
    • nominare dei funzionari di collegamento che lavorino con l’Italia e la Grecia;
    • indicare a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, il numero di richiedenti che possono essere ricollocati rapidamente sul proprio territorio (impegno formale).
  • I richiedenti asilo vengono identificati, registrati, ne vengono prese le impronte digitali e vengono interrogati in Grecia o in Italia. I loro profili vengono prodotti con l’aiuto dell’EASO. Da qui, vengono assegnati al paese dell’UE che corrisponde meglio al loro profilo. I paesi dell’UE possono indicare delle preferenze per determinati candidati, ma esse non sono giuridicamente vincolanti per l’Italia o la Grecia. Le autorità italiane e greche, nell’individuare gli abbinamenti, dovranno tenere conto di tali preferenze così come dei legami di natura familiare, linguistica, sociale, culturale e altri collegamenti che potrebbero esistere tra il richiedente e lo Stato membro di ricollocazione.
  • Dopo l’approvazione da parte del paese dell’UE ricevente, il trasferimento del richiedente asilo avviene il prima possibile.
  • L’intera procedura di ricollocazione, dal momento in cui il paese dell’UE si impegna formalmente fino all’arrivo del richiedente asilo nel paese dell’UE di ricollocazione, non deve durare più di due mesi, sebbene in circostanze eccezionali esso possa richiedere fino a 3 mesi e mezzo.
  • Secondo quanto disposto da entrambe le decisioni, i paesi dell’UE di ricollocazione riceveranno 6 000 euro a persona ricollocata.
  • Secondo quanto disposto dalla decisione (UE) 2015/1601, anche l’Italia e la Grecia riceveranno 500 euro per ciascuna persona ricollocata, per coprire le spese di trasporto verso i paesi dell’UE di ricollocazione.
  • Entrambe le decisioni prevedono un’esenzione limitata e temporanea dal regolamento (UE) n. 604/2013 (conosciuto anche come il regolamento di Dublino III), che determina il paese dell’UE responsabile dell’esame delle richieste d’asilo.
  • L’Italia e la Grecia devono predisporre tabelle di marcia per affrontare le carenze strutturali nei loro sistemi di asilo, accoglienza e rimpatrio.
  • La Commissione ha riferito periodicamente riguardo all’attuazione delle decisioni del Consiglio sulla ricollocazione, identificando colli di bottiglia e soluzioni.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DECISIONE?

  • La decisione (UE) 2015/1523 è entrata in vigore il 16 settembre 2015 e si applica alle persone che arrivano sul territorio dell’Italia e della Grecia a partire dal 16 settembre 2015 fino al 17 settembre 2017, nonché ai richiedenti arrivati sul territorio dell’Italia e della Grecia a partire dal 15 agosto 2015 in poi.
  • La decisione (UE) 2015/1601 è entrata in vigore il 25 settembre 2015 e si applica alle persone che arrivano sul territorio dell’Italia e della Grecia a partire dal 25 settembre 2015 fino al 26 settembre 2017, nonché ai richiedenti arrivati sul territorio dell’Italia e della Grecia a partire dal 24 marzo 2015 in poi.

CONTESTO

  • Sia l’Italia che la Grecia hanno ricevuto grandissimi flussi di richiedenti asilo, prevalentemente dalla Siria, dall’Iraq e dall’Eritrea. Ciò ha provocato una notevole pressione sui sistemi d’asilo dei due paesi.
  • La base giuridica di tali decisioni è l’articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’UE, che afferma: «Qualora uno o più [Stati membri] debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di [paesi terzi], il Consiglio [dell’UE], su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio degli [Stati membri] interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo
  • Per ulteriori informazioni, consultare:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia (GU L 239 del 15.9.2015, pagg. 146-156)

Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del martedì 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia (GU L 248 del 24.9.2015, pagg. 80-94)

Le modifiche successive alla decisione (UE) 2015/1601 sono state incorporate nel testo originario. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI COLLEGATI

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio - Quindicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento (COM(2017) 465 final, 6.9.2017).

Relazioni precedenti della Commissione sull’attuazione dei programmi di ricollocazione e reinsediamento: COM(2016) 165 final; COM(2016) 222 final; COM(2016) 360 final; COM(2016) 416 final; COM(2016) 480 final; COM(2016) 636 final; COM(2016) 720 final; COM(2016) 791 final; COM(2017) 74 final; COM(2017) 202 final; COM(2017) 212 final; COM(2017) 260 final; COM(2017) 330 final; COM(2017) 405 final.

Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180, del 29.6.2013, pagg. 1-30)

Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180, del 29.6.2013, pagg. 31-59)

Ultimo aggiornamento: 17.11.2016

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