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Document 32014R0236

Mettere in pratica gli strumenti per il finanziamento dell’azione esterna dell’Unione europea

Stato giuridico del documento Questa sintesi è stata archiviata e non sarà aggiornata perché il documento sintetizzato non è più in vigore o non rispecchia la situazione attuale.

Mettere in pratica gli strumenti per il finanziamento dell’azione esterna dell’Unione europea

Questo regolamento stabilisce il quadro generale per l’attuazione delle misure finanziate dagli strumenti di politica estera dell’Unione europea (UE). Le procedure principali sono state centralizzate in un unico atto giuridico che specifica le norme applicabili ai programmi d’azione e ai singoli progetti nel settore.

ATTO

Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l’attuazione degli strumenti per il finanziamento dell’azione esterna dell’Unione.

SINTESI

L’Unione europea ha adottato una serie di strumenti finanziari a sostegno della sua azione esterna per il periodo 2014-2020, vale a dire:

Le decisioni di finanziamento di questi strumenti specificano le azioni da intraprendere, i loro obiettivi e i risultati attesi, insieme a un bilancio e un calendario indicativo.

Per consentire a questi strumenti di lavorare in modo efficiente, sono state adottate norme comuni e semplificate per mezzo del presente regolamento generale di attuazione.

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INDICATIVA

Ogni strumento finanziario deve rispettare una programmazione indicativa pluriennale in modo che le azioni possano essere attuate nel corso di diversi anni, se necessario. Le decisioni di finanziamento possono assumere la forma di programmi d’azione annuali e misure speciali (se si presentano situazioni o esigenze impreviste).

Possono essere considerate anche delle misure di assistenza tecnica (ad esempio, supporto amministrativo, preparazione dei progetti e costi di monitoraggio).

TIPO DI FINANZIAMENTO

L’assistenza finanziaria dell’UE può assumere varie forme, come ad esempio:

  • sussidi;
  • appalti di servizi, forniture o lavori;
  • contributi ai fondi fiduciari istituiti dalla Commissione;
  • sostegno al bilancio;
  • strumenti finanziari come prestiti o garanzie finanziarie fornite dalla Banca europea per gli investimenti.

Le azioni finanziate devono inoltre rispettare le norme stabilite dal regolamento finanziario dell’UE e garantire che gli interessi finanziari dell’Unione europea siano rispettati.

Le risorse disponibili devono essere assegnate per massimizzare l’efficienza e l’impatto complessivo delle azioni e per rafforzare la coerenza e la complementarità.

COINVOLGIMENTO DELLA SOCIETÀ CIVILE E DEI SOGGETTI LOCALI

Le organizzazioni della società civile e gli enti locali dovrebbero svolgere un ruolo importante nell’attuazione delle azioni, in particolare nella preparazione, nell’attuazione e nel monitoraggio. Le organizzazioni internazionali e le agenzie per lo sviluppo dovrebbero lavorare in sinergia con le ONG sul campo.

Tutte le azioni proposte dovrebbero fondarsi sui principi della promozione della democrazia e della tutela dei diritti umani nei paesi beneficiari.

VISIBILITÀ DEI FONDI NELL’UE E MONITORAGGIO

Il regolamento prevede i mezzi per garantire la visibilità degli aiuti europei. La Commissione deve garantire che ogni strumento finanziario sia monitorato con indicatori chiari, trasparenti e misurabili. Se necessario, l’impatto delle azioni può essere misurato da una valutazione esterna.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Regolamento (UE) n. 236/2014

1.1.2014

-

GU L 77 del 15.3.2014

Ultima modifica: 30.06.2014

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