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Document 32013L0032

Procedure di asilo dell’Unione europea

Procedure di asilo dell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Direttiva 2013/32/UE: procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

  • Abroga la direttiva 2005/85/CE sugli standard minimi delle procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato nell’Unione europea (UE).
  • Stabilisce procedure comuni per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale (lo status di rifugiato e la protezione data alle persone non rifugiate ma che sarebbero in serio pericolo se ritornassero nel loro paese d’origine).
  • Intende garantire che le procedure di protezione internazionale:
    • siano più rapide ed efficienti;
    • siano più giuste per i richiedenti;
    • rispettino standard unionali per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale.

PUNTI CHIAVE

Chi riguarda?

La direttiva riguarda tutte le richieste di protezione internazionale presentate nei paesi dell’UE (ad eccezione di Danimarca, Irlanda e Regno Unito (1)) o ai loro confini, nelle acque territoriali o in aree di transito.

Come?

  • La direttiva stabilisce norme più chiare sulle modalità di richiesta di protezione internazionale, in modo che le decisioni relative alle richieste vengano prese in maniera più veloce ed efficiente di prima. Devono essere previste condizioni speciali, soprattutto alle frontiere, per aiutare le persone nella richiesta. Di norma, il processo di richiesta iniziale (esclusi gli appelli) non deve durare più di sei mesi. I responsabili delle decisioni devono essere formati in maniera specifica relativamente al processo e ai richiedenti devono essere date garanzie procedurali.
  • In circostanze ben definite, quando la richiesta potrebbe essere infondata o in caso di serie preoccupazioni per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico, possono essere applicate procedure speciali, fra cui un processo più rapido o l’analisi delle richieste alla frontiera.

Garanzie di base

  • I paesi dell’UE devono garantire che:
    • le richieste dei richiedenti siano esaminate individualmente, in maniera obiettiva e imparziale;
    • i richiedenti siano informati, in una lingua che comprendono, del processo seguito, dei loro diritti e della decisione presa. Deve essere affiancato loro un interprete per aiutarli durante il procedimento, se necessario;
    • sia garantita ai richiedenti la consulenza di un legale, a loro spese;
    • i richiedenti abbiano diritto a un appello effettivo davanti a una corte o a un tribunale e ricevano assistenza legale gratuita durante l’appello.
  • I paesi dell’UE non possono tenere in custodia una persona per la sola ragione di essere un/a richiedente asilo. Nel caso in cui un richiedente sia tenuto in custodia, le norme dell’UE devono essere applicate come descritto nella direttiva rivista sugli standard per l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale(direttiva sulle condizioni di accoglienza).

Procedura di esame

Prima della decisione definitiva da parte dell’autorità competente, i richiedenti hanno diritto a un colloquio personale durante il quale dovrebbero avere l’opportunità di provare le ragioni della loro richiesta. La persona che esegue il colloquio deve essere competente per tenere in considerazione le circostanze personali del richiedente e le circostanze generali della situazione. I paesi dell’UE devono garantire che le informazioni relative alle singole richieste restino riservate.

Garanzie specifiche per persone vulnerabili

  • Alle persone con bisogni procedurali speciali, ad esempio dovuti a età, disabilità, malattia o orientamento sessuale, oppure causati da un trauma o per qualsiasi altra ragione, deve essere garantito il sostegno opportuno, fra cui tempo sufficiente, per aiutarle nel loro processo di richiesta.
  • Esistono requisiti specifici per i minori non accompagnati, fra cui l’obbligo di nominare un rappresentante qualificato. Più in generale, dovrebbero essere tenuti in considerazione gli interessi fondamentali di tutti i minori nell’applicazione della direttiva.

Prevenire richieste ripetute

I paesi dell’UE dispongono di nuove modalità per gestire richieste ripetute presentate dalla stessa persona. Le persone che non necessitano di protezione non possono più evitare il rimpatrio attraverso la ripetuta presentazione di nuove richieste.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

  • La direttiva è entrata in vigore il 19 luglio 2013, tranne gli articoli 47 (la possibilità da parte delle autorità pubbliche di impugnare le decisioni amministrative e/o giudiziarie conformemente a quanto previsto dal diritto nazionale) e 48 (riservatezza relativamente a tutte le informazioni ottenute dalle autorità che danno attuazione alla direttiva nel corso del loro lavoro). Tali articoli si applicano dal 21 luglio 2015.
  • I paesi dell'UE dovevano integrare la direttiva nella legislazione nazionale entro il 20 luglio 2015, tranne determinati aspetti dell'articolo 31, che riguarda la procedura di esame, che si applicheranno a partire dal 20 luglio 2018.

CONTESTO

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60-95)

DOCUMENTI COLLEGATI

Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9-26)

Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l' «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1-30)

Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31-59)

Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96-116)

Ultimo aggiornamento: 25.05.2020



(1) Il Regno Unito esce dall’Unione europea e diventa un paese terzo (un paese extra UE) a partire dal 1° febbraio 2020.

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