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Document 32008R0593

Obbligazioni contrattuali nell’Unione europea — Determinazione della legge nazionale applicabile

Obbligazioni contrattuali nell’Unione europea — Determinazione della legge nazionale applicabile

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali

SINTESI

CHE COSA FA QUESTO REGOLAMENTO?

  • Stabilisce norme comuni a tutta l’Unione europea (UE) per la determinazione della legge nazionale applicabile alle obbligazioni contrattuali nelle decisioni in materia civile e commerciale che coinvolgono più paesi.
  • Questo regolamento, noto con il nome di «Roma I», affianca altri due regolamenti, Roma II (obbligazioni extracontrattuali) e Roma III (divorzio e separazione personale) per determinare la legge applicabile alle varie controversie di natura civile e commerciale.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento non si applica alle materie fiscali, doganali o amministrative, né alle questioni legate alla prova e alla procedura durante i procedimenti giudiziari. Esso non si applica inoltre a obbligazioni quali ad esempio quelle legate a:

  • stato o capacità giuridica di una persona;
  • rapporti di famiglia;
  • regimi patrimoniali tra coniugi;
  • documenti che garantiscono il pagamento di somme di denaro specifiche, come ad esempio cambiali, assegni, vaglia cambiari;
  • compromessi, clausole compromissorie e convenzioni sul foro competente;
  • diritto delle società e altre associazioni o persone giuridiche;
  • «trust»;
  • trattative precontrattuali.

Ambito della legge applicabile

Il regolamento determina la legge nazionale applicabile a vari aspetti di un contratto, tra cui:

  • l’interpretazione del contratto e l’esecuzione dei termini in esso indicati;
  • le conseguenze dell’inadempimento delle obbligazioni contrattuali, compresa la valutazione dei danni;
  • i diversi modi di estinzione delle obbligazioni contrattuali (ad es. pagamento, compensazione, annullamento del contratto), la prescrizione* e il termine di tempo per intentare un’azione;
  • le conseguenze della nullità del contratto.

Scelta della legge

  • Le parti di un contratto possono scegliere la legge applicabile.
  • Essa può anche essere applicata solo a una parte del contratto.
  • La legge applicabile può essere modificata in qualsiasi momento purché tutte le parti risultino d’accordo.

Legge applicabile in mancanza di scelta

Qualora le parti non abbiano scelto la legge applicabile, sarà la tipologia del contratto a determinare i criteri:

  • ai contratti di vendita di beni, prestazione di servizi, affiliazione (franchising) e distribuzione, si applica la legge del paese di residenza del venditore, prestatore di servizi o dell’affiliato;
  • ai contratti relativi a beni immobili si applica la legge del paese nel quale si trova il bene immobile stesso, salvo nei casi di locazione temporanea e privata (massimo 6 mesi consecutivi). In questi casi, la legge applicabile sarà quella del paese di residenza del proprietario;
  • il contratto di vendita di beni all’asta è disciplinato dalla legge del paese nel quale ha luogo la vendita all’asta;
  • qualora non sia possibile applicare nessuna delle norme elencate o risulti possibile applicarne diverse al contratto, la legge applicabile sarà determinata in base al paese di residenza della parte che esegue la parte principale del contratto.

Tuttavia, se il contratto risulta maggiormente legato a un paese diverso da quello determinato mediante queste norme, si applicherà la legge di tale paese. Lo stesso vale per i casi in cui risulti impossibile determinare la legge applicabile.

Contratti specifici

Per alcune tipologie specifiche di contratto, il regolamento stabilisce le opzioni per la scelta della legge e determina quella applicabile in mancanza di scelta esplicita. Esse comprendono:

  • contratto di trasporto di merci;
  • contratto di trasporto passeggeri;
  • contratti conclusi tra consumatori e professionisti;
  • contratti di assicurazione;
  • contratti individuali di lavoro.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica ai contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009.

CONTESTO

Obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali

TERMINE CHIAVE

* Prescrizione: il ruolo che il passare del tempo riveste nella nascita e nell’estinzione di un diritto

ATTO

Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pagg. 6-16)

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 593/2008 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pagg. 40-49)

Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (GU L 343 del 29.12.2010, pagg. 10-16)

Ultimo aggiornamento: 11.01.2016

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