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Document 32001L0029

Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione

Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione

 

SINTESI DI:

Direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

PUNTI CHIAVE

La direttiva armonizza i diritti fondamentali concessi agli autori e ai detentori di diritti connessi (il diritto di riproduzione, il diritto alla comunicazione al pubblico e il diritto di distribuzione) e, in misura minore, le eccezioni e limitazioni di tali diritti. Armonizza inoltre la protezione delle misure tecnologiche e delle informazioni, sanzioni e mezzi di ricorso relativi al regime dei diritti.

Diritto di riproduzione

Gli Stati membri dell’Unione devono riconoscere ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

  • agli autori, per quanto riguarda gli originali e le copie delle loro opere;
  • artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni* delle loro prestazioni artistiche;
  • produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
  • produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;
  • agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere (senza filo), comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.

Diritto di comunicazione al pubblico

Gli Stati membri devono riconoscere agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

Gli Stati membri dell’Unione devono inoltre riconoscere il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico a:

  • artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
  • produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
  • produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;
  • organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, indipendentemente dal metodo di trasmissione.

Diritto di distribuzione

  • Gli Stati membri devono riconoscere agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi distribuzione al pubblico delle loro opere e copie delle loro opere.
  • Tale diritto di distribuzione si esaurisce all’interno dell’Unione laddove la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nell’Unione di un’opera sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso.

Eccezioni e limitazioni

La direttiva stabilisce un elenco esaustivo di eccezioni e limitazioni ai diritti, al fine di semplificare l’utilizzo di contenuti protetti in circostanze specifiche.

Vi è un’eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione per determinati atti di riproduzione temporanea che sono parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico (copie temporanee) e il cui scopo è consentire un utilizzo legittimo o la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario di un’opera o di altri materiali.

  • Tutte le altre eccezioni e limitazioni relative ai diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico sono facoltative (gli Stati membri possono decidere di applicarle oppure no) e riguardano in particolare il «pubblico» dominio. Per tre di tali eccezioni (reprografia*, uso privato e trasmissioni realizzate da istituzioni sociali) i titolari dei diritti devono ricevere un’equa compensazione.
  • Ove gli Stati membri prevedano eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione, essi possono prevedere eccezioni simili per il diritto di distribuzione.

Protezione giuridica

  • Gli Stati membri devono prevedere protezione giuridica contro l’elusione di efficaci misure tecnologiche riguardanti le opere o altri materiali.
  • Tale protezione giuridica riguarda inoltre la fabbricazione, l’importazione, la distribuzione, la vendita di dispositivi o la fornitura di servizi che contribuirebbero all’elusione di misure tecnologiche.

Tutela delle informazioni sul regime dei diritti

Gli Stati membri devono prevedere protezione giuridica contro chiunque compia consapevolmente senza averne diritto i seguenti atti:

  • rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti;
  • distribuire, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse le informazioni elettroniche sul regime dei diritti.

Sanzioni e mezzi di ricorso

Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti armonizzati nella presente direttiva. Devono garantire che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d’autore o diritti connessi.

Modifiche alla direttiva 2001/29/CE

La direttiva 2001/29/CE è stata modificata due volte da:

  • direttiva (UE) 2017/1564, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d’autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (si veda la sintesi) e che attua il trattato di Marrakech nell’UE (si veda la sintesi). La direttiva introduce un’eccezione obbligatoria per i diritti armonizzati dal diritto dell’Unione e che sono pertinenti per gli utilizzi e le opere contemplati dal trattato di Marrakech. Tali diritti includono, in particolare, i diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico, messa a disposizione al pubblico, distribuzione e prestito. L’emendamento chiarisce che l’articolo 5, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2001/29/CE che consente agli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni a vantaggio delle persone con disabilità si applica ai casi non previsti dalla direttiva 2017/1564.
  • direttiva (UE) 2019/790sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (si veda la sintesi). L’articolo 24 chiarisce che gli Stati membri possono avvalersi delle eccezioni e limitazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/29/CE, che riguardano gli atti di riproduzione effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o da archivi, e, rispettivamente, l’utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste dalla direttiva 2019/790/CE.

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?

La direttiva 2001/29/CE è entrata in vigore a partire dal 22 giugno 2001 e doveva diventare legge negli Stati membri entro il 22 dicembre 2002.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Fissazione: un’opera deve essere incorporata in una copia che ne consenta la visione o la copia da parte di altri (ossia tramite un mezzo materiale quale una registrazione).
Reprografia: la scienza e la pratica di copiare e riprodurre documenti e materiale grafico.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

Le successive modifiche alla direttiva 2001/29/CE sono state integrate al testo originario. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 82).

Direttiva 2019/790/UE sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento 2017/1128/UE relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 1) («Regolamento sulla portabilità»).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento 2017/1563/UE relativo alla scambio transfrontaliero tra l’Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d’autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (GU L 242 del 20.9.2017, pag. 1) (Regolamento che attua il Trattato di Marrakech nell’UE).

Direttiva 2017/1564/UE relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d’autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (GU L 242 del 20.9.2017, pag. 6) (Direttiva che attua il Trattato di Mrrakech nell’UE).

Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72) («Direttiva CRM»).

Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5) («Direttiva sulle opere orfane»).

Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (Versione codificata) (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16) («Direttiva sul software»).

Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (versione codificata) (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28) («Direttiva sul noleggio e il prestito»).

Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (versione codificata) (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 12) («Direttiva sulla durata»).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45) («Direttiva DPI»). Testo ripubblicato nella rettifica (GU L 195, 2.6.2004, pag. 16).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale (GU L 272 del 13.10.2001, pag. 32) («Direttiva sul diritto sulle rivendite»).

Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20) («Direttiva sulle banche di dati»).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248 del 6.10.1993, pag. 15-21) («Direttiva sulla diffusione via satellite e via cavo»).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 23.09.2021

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