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Document 52020XC0515(05)
Sistema di sicurezza sociale — Cooperazione tra i paesi dell’UE
Sistema di sicurezza sociale — Cooperazione tra i paesi dell’UE
SINTESI DI:
Regolamento (CE) n. 987/2009 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?
PUNTI CHIAVE
Il regolamento rafforza la cooperazione tra le istituzioni di sicurezza sociale* dei paesi dell’UE e migliora le modalità di condivisione delle informazioni tra uno stato e l’altro.
Il regolamento è diviso in 5 titoli, alcuni dei quali contengono più capitoli:
Titolo I — Disposizioni generali
Capo I — definizioni dei vari termini usati nel regolamento.
Capo II — disposizioni relative alla cooperazione tra le istituzioni di sicurezza sociale dei paesi dell’UE:
Capo III — aspetti quali gli accordi tra 2 o più paesi dell’UE:
Titolo II — Determinazione della legislazione applicabile
Ai sensi del titolo II, sono stabilite norme dettagliate a seconda di quale articolo (vale a dire gli articoli da 12 a 16) del regolamento (CE) n. 883/2004 si applica al beneficiario (ad esempio, l’articolo 13 si applica alle persone che lavorano in due o più paesi dell’UE).
Titolo III — Disposizioni specifiche riguardanti le varie categorie di prestazioni
Capo I — Prestazioni di malattia, di maternità e assimilate (ad esempio, le condizioni per coprire i costi delle prestazioni di malattia nell’ambito di cure programmate, vale a dire le cure per le quali una persona assicurata si reca in un altro paese dell’UE diverso da quello in cui è assicurato o residente).
Capo II — Prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Capo III — Assegni in caso di morte.
Capo IV — Prestazioni di invalidità e pensioni di vecchiaia e ai superstiti.
Capo V — Prestazioni di disoccupazione.
Capo VI — Prestazioni familiari.
Titolo IV — Aspetti finanziari
Capo I — Rimborso delle prestazioni in applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004, che riguardano entrambi i rimborsi tra le istituzioni.
Capo II — Rimborso delle prestazioni di disoccupazione in applicazione dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Capo III — Recupero di prestazioni indebitamente erogate, recupero di versamenti e contributi provvisori, compensazione e assistenza in materia di recupero.
Titolo V — Disposizioni varie, transitorie e finali
Il titolo V copre aspetti che vanno dagli esami medici e i controlli amministrativi, nei casi in cui un beneficiario risieda in un paese dell’UE diverso da quello in cui si trova l’istituzione debitrice, all’entrata in vigore del regolamento.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
È entrato in vigore il 1° maggio 2010.
CONTESTO
Per maggiori informazioni, consultare:
In seguito all’epidemia da Covid-19 e all’introduzione di misure volte a far fronte all’impatto della crisi, la Commissione europea ha adottato:
TERMINI CHIAVE
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 987/2009 sono state integrate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pagg. 1). Testo ripubblicato nella rettifica (GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 02.06.2020