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Document 32022R2065

    Regolamento sui servizi digitali

    Regolamento sui servizi digitali

     

    SINTESI DI:

    Regolamento (UE) 2022/2065 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali)

    QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

    Il regolamento sui servizi digitali mira a creare un ambiente online più sicuro per i consumatori e le imprese nell’Unione europea (Unione), con una serie di norme volte a:

    • proteggere i consumatori e i loro diritti fondamentali in modo più efficace;
    • definire responsabilità chiare per le piattaforme online e i social media;
    • gestire i contenuti e i prodotti illeciti, l’incitamento all’odio e la disinformazione;
    • raggiungere una maggiore trasparenza con una migliore comunicazione e vigilanza; e
    • incoraggiare l’innovazione, la crescita e la competitività nel mercato interno dell’Unione.

    PUNTI CHIAVE

    Il regolamento introduce le responsabilità e un sistema di responsabilità e trasparenza per i prestatori di servizi intermediari, quali:

    • fornitori di accesso a Internet,
    • servizi di memorizzazione di informazioni tra cui nuvola informatica e memorizzazione di informazioni di siti web,
    • registri di nomi di dominio,
    • mercati online,
    • negozi di applicazioni,
    • piattaforme di economia collaborativa,
    • reti sociali,
    • piattaforme di condivisione dei contenuti,
    • piattaforme di prenotazione viaggi e hotel online.

    Il regolamento comprende inoltre norme dettagliate per:

    • piattaforme online di dimensioni molto grandi utilizzate da oltre il 10 % dei 450 milioni di consumatori nell’Unione;
    • motori di ricerca online di dimensioni molto grandi utilizzati da oltre il 10 % dei 450 milioni di consumatori nell’Unione.

    Il regolamento sui servizi digitali tutela i diritti e gli interessi di tutte le parti coinvolte, in particolare cittadini e cittadine dell’Unione:

    • lottando contro i contenuti illeciti online, compresi beni e servizi, ovvero mediante:
      • un maggiore controllo su quello che gli utenti visualizzano online e maggiori informazioni sulle pubblicità visualizzate;
      • la capacità di riconoscere facilmente i contenuti o i prodotti illeciti, l’incitamento all’odio e la disinformazione;
      • la fornitura di una modalità di cooperazione delle piattaforme con «segnalatori attendibili»,
      • l’imposizione di obblighi di tracciabilità degli operatori commerciali nei mercati online;
    • responsabilizzando gli utenti e la società civile:
      • permettendo loro di impugnare le decisioni di modifica dei contenuti e di chiedere un risarcimento, tramite un meccanismo di controversia o un ricorso giudiziario;
      • fornendo l’accesso ad autorità e ricercatori ai dati chiave generati dalle piattaforme di dimensioni molto grandi per valutare i rischi online;
      • offrendo trasparenza su una serie di questioni, compresi gli algoritmi utilizzati per raccomandare contenuti o prodotti;
    • la valutazione e la mitigazione dei rischi, tra cui:
      • obblighi per piattaforme e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi al fine di evitare che i loro sistemi vengano utilizzati impropriamente e far sì che i loro sistemi di gestione dei rischi siano sottoposti ad audit indipendenti;
      • sistemi per reagire rapidamente ed efficacemente alle crisi che colpiscono la sicurezza pubblica o la sanità pubblica;
      • garanzie per i minori e limiti all’uso di dati personali sensibili per la pubblicità mirata;
    • il rafforzamento dei meccanismi di vigilanza e di applicazione per tutti i prestatori di servizi intermediari, affidando un ruolo importante ai coordinatori indipendenti dei servizi digitali in ciascuno Stato membro dell’Unione e al comitato europeo per i servizi digitali. Inoltre, la Commissione europea ha poteri di vigilanza supplementari in relazione a piattaforme e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi.

    Meccanismo di risposta alle crisi

    Nel caso si verificasse una crisi, qualora circostanze eccezionali provocassero una grave minaccia per la sicurezza pubblica o la salute pubblica nell’Unione o in parti importanti di essa, la Commissione può richiedere a piattaforme e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di:

    • valutare se e come i loro servizi contribuiscono o potrebbero contribuire in modo significativo a questa grave minaccia;
    • individuare e applicare misure di mitigazione dei rischi efficaci e proporzionate (delineate nel regolamento) per prevenire, eliminare o limitare tali contributi;
    • comunicare alla Commissione la loro valutazione e risposta.

    Direttive di modifica

    Il regolamento modifica la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico.

    A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

    • Il regolamento si applica a partire dal 17 febbraio 2024.
    • Alcune norme relative a piattaforme e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi si applicano dal 16 novembre 2022, compresi gli obblighi di comunicazione, gli audit indipendenti, la condivisione dei dati e la vigilanza (comprese le spese), l’indagine, l’esecuzione e il monitoraggio.

    CONTESTO

    Il regolamento sui servizi digitali fa parte di un pacchetto che comprende anche il regolamento (UE) 2022/1925, la normativa sui mercati digitali (si veda la sintesi).

    Per ulteriori informazioni, si veda:

    DOCUMENTO PRINCIPALE

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).

    DOCUMENTI CORRELATI

    Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1).

    Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

    Ultimo aggiornamento: 15.02.2023

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