Regolamento sui servizi digitali
SINTESI DI:
Regolamento (UE) 2022/2065 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali)
QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?
Il regolamento sui servizi digitali mira a creare un ambiente online più sicuro per i consumatori e le imprese nell’Unione europea (Unione), con una serie di norme volte a:
- proteggere i consumatori e i loro diritti fondamentali in modo più efficace;
- definire responsabilità chiare per le piattaforme online e i social media;
- gestire i contenuti e i prodotti illeciti, l’incitamento all’odio e la disinformazione;
- raggiungere una maggiore trasparenza con una migliore comunicazione e vigilanza; e
- incoraggiare l’innovazione, la crescita e la competitività nel mercato interno dell’Unione.
PUNTI CHIAVE
Il regolamento introduce le responsabilità e un sistema di responsabilità e trasparenza per i prestatori di servizi intermediari, quali:
- fornitori di accesso a Internet,
- servizi di memorizzazione di informazioni tra cui nuvola informatica e memorizzazione di informazioni di siti web,
- registri di nomi di dominio,
- mercati online,
- negozi di applicazioni,
- piattaforme di economia collaborativa,
- reti sociali,
- piattaforme di condivisione dei contenuti,
- piattaforme di prenotazione viaggi e hotel online.
Il regolamento comprende inoltre norme dettagliate per:
- piattaforme online di dimensioni molto grandi utilizzate da oltre il 10 % dei 450 milioni di consumatori nell’Unione;
- motori di ricerca online di dimensioni molto grandi utilizzati da oltre il 10 % dei 450 milioni di consumatori nell’Unione.
Il regolamento sui servizi digitali tutela i diritti e gli interessi di tutte le parti coinvolte, in particolare cittadini e cittadine dell’Unione:
- lottando contro i contenuti illeciti online, compresi beni e servizi, ovvero mediante:
- un maggiore controllo su quello che gli utenti visualizzano online e maggiori informazioni sulle pubblicità visualizzate;
- la capacità di riconoscere facilmente i contenuti o i prodotti illeciti, l’incitamento all’odio e la disinformazione;
- la fornitura di una modalità di cooperazione delle piattaforme con «segnalatori attendibili»,
- l’imposizione di obblighi di tracciabilità degli operatori commerciali nei mercati online;
- responsabilizzando gli utenti e la società civile:
- permettendo loro di impugnare le decisioni di modifica dei contenuti e di chiedere un risarcimento, tramite un meccanismo di controversia o un ricorso giudiziario;
- fornendo l’accesso ad autorità e ricercatori ai dati chiave generati dalle piattaforme di dimensioni molto grandi per valutare i rischi online;
- offrendo trasparenza su una serie di questioni, compresi gli algoritmi utilizzati per raccomandare contenuti o prodotti;
- la valutazione e la mitigazione dei rischi, tra cui:
- obblighi per piattaforme e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi al fine di evitare che i loro sistemi vengano utilizzati impropriamente e far sì che i loro sistemi di gestione dei rischi siano sottoposti ad audit indipendenti;
- sistemi per reagire rapidamente ed efficacemente alle crisi che colpiscono la sicurezza pubblica o la sanità pubblica;
- garanzie per i minori e limiti all’uso di dati personali sensibili per la pubblicità mirata;
- il rafforzamento dei meccanismi di vigilanza e di applicazione per tutti i prestatori di servizi intermediari, affidando un ruolo importante ai coordinatori indipendenti dei servizi digitali in ciascuno Stato membro dell’Unione e al comitato europeo per i servizi digitali. Inoltre, la Commissione europea ha poteri di vigilanza supplementari in relazione a piattaforme e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi.
Meccanismo di risposta alle crisi
Nel caso si verificasse una crisi, qualora circostanze eccezionali provocassero una grave minaccia per la sicurezza pubblica o la salute pubblica nell’Unione o in parti importanti di essa, la Commissione può richiedere a piattaforme e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di:
- valutare se e come i loro servizi contribuiscono o potrebbero contribuire in modo significativo a questa grave minaccia;
- individuare e applicare misure di mitigazione dei rischi efficaci e proporzionate (delineate nel regolamento) per prevenire, eliminare o limitare tali contributi;
- comunicare alla Commissione la loro valutazione e risposta.
Direttive di modifica
Il regolamento modifica la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
- Il regolamento si applica a partire dal 17 febbraio 2024.
- Alcune norme relative a piattaforme e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi si applicano dal 16 novembre 2022, compresi gli obblighi di comunicazione, gli audit indipendenti, la condivisione dei dati e la vigilanza (comprese le spese), l’indagine, l’esecuzione e il monitoraggio.
CONTESTO
Il regolamento sui servizi digitali fa parte di un pacchetto che comprende anche il regolamento (UE) 2022/1925, la normativa sui mercati digitali (si veda la sintesi).
Per ulteriori informazioni, si veda:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1).
Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
Ultimo aggiornamento: 15.02.2023