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Document 32014L0104

    Norme per il risarcimento delle imprese vittime di cartelli e di pratiche anticoncorrenziali

    Norme per il risarcimento delle imprese vittime di cartelli e di pratiche anticoncorrenziali

    L’Unione europea (UE) ha adottato regole per consentire alle imprese di ricevere un pieno risarcimento per il danno emergente e per il lucro cessante subito a causa dell’azione di un cartello nel loro settore. Sebbene gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabiliscano il diritto al pieno risarcimento, fino ad ora la loro applicazione pratica è stata difficoltosa.

    ATTO

    Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea.

    SINTESI

    L’Unione europea (UE) ha adottato regole per consentire alle imprese di ricevere un pieno risarcimento per il danno emergente e per il lucro cessante subito a causa dell’azione di un cartello nel loro settore. Sebbene gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabiliscano il diritto al pieno risarcimento, fino ad ora la loro applicazione pratica è stata difficoltosa.

    CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

    La direttiva stabilisce nuove norme per consentire alle imprese vittime di un cartello o di violazioni antitrust di essere risarcite dei danni subiti. Essa mira inoltre a migliorare l’efficienza dei programmi di clemenza (ossia i casi in cui le imprese ammettono il loro coinvolgimento in un cartello o l’abuso delle loro posizioni di mercato dominanti, ricevendo in cambio una riduzione dell’ammenda o l’immunità).

    PUNTI CHIAVE

    Divulgazione delle prove: I paesi dell’UE provvedono affinché i giudici nazionali possano ordinare alle imprese la divulgazione delle prove quando le vittime richiedono il risarcimento. Le informazioni riservate relative all’impresa devono essere protette.

    Domande di risarcimento: si deve concedere alle vittime un periodo di almeno cinque anni per presentare richiesta di rimborso successivamente alla decisione definitiva dell’autorità garante della concorrenza.

    Prova della violazione: la decisione definitiva dell’autorità nazionale garante della concorrenza relativa a una violazione costituisce prova della violazione dinanzi al giudice del paese dell’UE in cui è stata perpetrata la violazione.

    Trasferimento del sovrapprezzo: qualsiasi impresa che abbia subito danni può fare richiesta di rimborso, sia essa un acquirente diretto o un acquirente indiretto. L’attore deve farsi carico dell’onere della prova per il trasferimento del sovrapprezzo.

    Responsabilità in solido: laddove più imprese violano congiuntamente le norme in materia di concorrenza, sono considerate responsabili in solido per l’intero ammontare del danno causato. Se un coautore della violazione ha pagato più della parte che gli spetta, ha il diritto di ottenere un contributo da altri coautori della violazione. La determinazione della parte corrispondente e i criteri rilevanti (quali il fatturato, la quota di mercato o il ruolo nel cartello), sono disciplinati dal tribunale ai sensi del diritto nazionale applicabile.

    Effetto delle decisioni nazionali: le decisioni nazionali definitive sulle violazioni possono essere presentate come prova dinanzi ai giudici nazionali di un altro paese dell’UE, ai sensi del diritto nazionale di tale paese. Ciò rafforza la posizione delle vittime che richiedono il risarcimento.

    A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

    La direttiva è entrata in vigore il 25 dicembre 2014 e deve essere recepita dalle legislazioni nazionali entro il 27 dicembre 2016.

    Per ulteriori informazioni, consultare la pagina web della Commissione europea sulla direttiva relativa al risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust.

    TERMINI CHIAVE

    Cartello: un gruppo di imprese simili ma indipendenti che si accordano per fissare i prezzi, limitare la produzione o ripartire fra loro mercati o clienti.

    RIFERIMENTI

    Atto

    Data di entrata in vigore

    Data limite di trasposizione negli Stati membri

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    Direttiva 2014/104/UE

    25.12.2014

    27.12.2016

    GU L 349 del 5.12.2014, pag. 1-19

    Ultima modifica: 20.05.2015

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