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Document 32014L0049

Sistemi di garanzia dei depositi

Sistemi di garanzia dei depositi

 

SINTESI DI:

Direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per tutelare i depositanti degli enti creditizi

QUAL È LO SCOPO DELLA PRESENTE DIRETTIVA?

Persegue il fine di tutelare i depositanti di qualsiasi ente creditizio, nonché di salvaguardare la stabilità del sistema bancario dell'Unione europea (UE) nella sua interezza

PUNTI CHIAVE

  • I sistemi di garanzia dei depositi (in appresso SGD) costituiscono una controparte fondamentale alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi (ivi compresi gli istituti bancari) e introducono un vincolo di solidarietà tra tutti gli enti operanti su una medesima piazza finanziaria in caso di inadempimento di uno di essi.
  • Ciascun paese dell’Unione europea deve farsi carico dell’introduzione di leggi finalizzate a garantire:
    • l’istituzione, sul proprio territorio, di uno o più SGD e l’adesione a questi ultimi da parte di tutti gli istituti bancari;
    • l’introduzione di un livello armonizzato di tutela per i depositanti.

Livello di copertura

  • I depositi sono coperti per depositante e per banca. Ciò significa che il limite di 100 000 euro si applica a tutti i conti aggregati presso la medesima banca. Per i conti congiunti (es. appartenenti a una coppia di individui), il limite di 100 000 euro si applicherà a ciascun depositante.
  • Alcune tipologie di depositi, tra cui quelli collegati a particolari eventi della vita quali il matrimonio, il divorzio, il pensionamento, il licenziamento, l’invalidità o il decesso di un depositante, potranno essere tutelati oltre l’importo di 100 000 euro per un periodo di tempo limitato (pari ad almeno tre mesi e non superiore a 12 mesi).

Beneficiari della garanzia

  • Gli SGD dovranno coprire tutti i depositi detenuti da individui e persone giuridiche, indipendentemente dalla loro dimensione.
  • I depositi di enti e autorità finanziarie non saranno oggetto di copertura (fatta eccezione per le autorità locali di piccole dimensioni).
  • I depositi in valute extra-UE saranno anch’essi coperti, il che è un aspetto significativo per le società di piccole e medie dimensioni operanti in numerosi paesi.

Rimborso

  • Le scadenze per l’erogazione dei rimborsi saranno ridotte gradualmente a 7 giorni lavorativi dai 20 attualmente previsti. Ciò avverrà in 3 fasi:
    • 15 giorni lavorativi dal 2019;
    • 10 giorni lavorativi dal 2021;
    • 7 giorni lavorativi dal 2024.
  • Durante il periodo di transizione, i depositanti che ne abbiano necessità avranno modo di richiedere un «sussidio sociale», il quale corrisponde a un importo limitato destinato alla copertura delle proprie spese di sostentamento.
  • Per i depositanti presso succursali di banche situate in un diverso paese dell’UE, il sussidio viene erogato dal sistema di garanzia dei depositi di quel medesimo paese (sistema ospitante), il quale agirà come «unico punto di contatto» per conto del sistema di garanzia dei depositi di origine.

Finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi

  • La legge conferma il principio fondamentale alla base degli SGD: il finanziamento di questi deve essere a carico delle banche. I contributi destinati agli SGD saranno commisurati ai profili di rischio individuali delle banche; ciò significa che le banche con un profilo di rischio più elevato dovranno versare contributi maggiori.
  • Tale principio implica che i paesi dell’UE debbano garantire che, entro il 3 luglio 2024, i mezzi finanziari di un SGD raggiungano un livello-obiettivo pari ad almeno lo 0,8 % dell’importo complessivo dei depositi coperti dei propri membri (oppure a circa 55 miliardi di euro).

Uso dei fondi

  • In linea di principio, i fondi degli SGD dovranno essere utilizzati ai fini del rimborso dei depositanti a seguito di fallimento bancario. Tali fondi possono altresì essere utilizzati, nel rispetto di rigorose condizioni, per finanziare interventi precoci finalizzati a scongiurare il fallimento di un istituto bancario ovvero per attuare misure di risoluzione, come il trasferimento di depositi dalla banca in dissesto a un secondo istituto bancario.

Informazioni rilasciate al depositante

  • La legge migliora il modello delle informazioni rilasciate ai depositanti in merito alla tutela dei loro depositi. Le banche avranno l’obbligo di fornire ai titolari di conto informazioni chiare sulla tutela dei depositanti a cadenza annuale.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

I paesi dell'UE erano tenuti a integrarla nella normativa nazionale entro il 3 luglio 2015.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149-178)

Modifiche successive alla direttiva 2014/49/UE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 21.11.2016

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